Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2001, n. 4763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4763 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
- ce 59709 E A 6 N 8 O 9 R 047 63 / 0 1 I 1 / Z A N 4 PUBBLICA ITA A - / T R 6 U B 2 T B S . . I I L R . INN L G F R : . A E i T D 1 R t B L a SUPREMA DI CASSAZIONE r E A A Oggetto t A . D T D I S TRIBUTI - IRPEF I i s l 1 d r S i R E 3 g N PLUSVALENZE SEZIONE TRIBUTARIA . 1 a a T g E i E i i M l S T m . l N TASSAZIONE ☑ g g I I E N A S A SEPARATA E M R.G.N. 4702/98 Presidente Dott. Giovanni OLLA - 8092/98 Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 10180 Dott. Eugenio AMARI Consigliere - Re. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud. 07/02/01 ConsigliereDott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI ID, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell'avvocato PETTINATO SALVATORE, che lo difende, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato e sul 2° ricorso n° 08092/98 proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2001 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 224* rappresenta e difende ope legis;
N. 1 ricorrente incidentale · - nonchè
contro
NI ID;
- intimata avverso la decisione n. 10/97 della Commissione tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 24/02/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato RICCO (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale;
assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale.
1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. La sig.ra RS ID, rappresentata e difesa come in atti, nella qualità di erede del sig. RD TO, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in 2 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e dife- So ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Bologna, rigettando gli appelli di entrambi le parti, ha confermato il giudizio di primo grado (di parziale accoglimento del ricorso originario del contribuente), secondo il quale, ai fini IRPEF, le plusvalenze accer- tate dall'Ufficio, oggetto del contenzioso, dovevano essere decurtate di quelle dichiarate dal contribuente.
1.2. In fatto, il Primo Ufficio II.DD. di Bologna ha notificato al sig. TO RD, dante causa della odierna ricorrente, avviso di rettifica della dichiara- zione dei redditi di impresa relativi all'anno 1978, recuperando a tassazione separata plusvalenze per com- plessive lire 379.147.596, realizzate mediante vendita di cespiti aziendali. Il sig. TO ha impugnato l'avviso di rettifica deducendo a) che il recupero operato dall'Ufficio non te- neva conto del fatto che egli aveva dichiarato la plus- valenza nell'ambito del reddito d'impresa, con regolare registrazione dei ricavi nella contabilità, e che ad una dupli- quindi l'atto impugnato aveva dato luogo cazione d'imposta; 3 b) che l'avviso impugnato appariva carente di motivazione in ordine ai criteri di quantificazione del recupero, atteso che egli aveva tenuto correttamente la contabilità; c) che la incertezza oggettiva della disciplina normativa avrebbe dovuto portare, in ogni caso, alla non applicazione delle sanzioni;
che, comunque, in base al TUIR, ius superve-d) niens, doveva, oramai, ritenersi legittimo l'inserimento delle plusvalenze nel reddito d'impresa corrente. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente, riconoscendo che l'ammontare delle plusvalenze accertate dovesse de- curtato delle plusvalenze già dichiarate e che, quindi, dovesse essere ridotto a lire 171 milioni. Contro tale decisione hanno proposto appello en- trambi le parti e, come già accennato, la Commissione tributaria Regionale ha confermato la decisione di pri- mo grado.. 1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, la RS deduce quattro motivi, illustrati anche con memoria ag- giunta depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Preliminarmente, il ricorso principale e quel- lo incidentale devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. avendo ad oggetto la medesima sentenza. Nel merito, entrami i ricorsi appaiono privi di fondamento.
2.2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 19 bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 636; assume che lo sbarramento processuale relativo alla integrazione dei motivi di ricorso, fissato dalla citata disposizione ed applicato dai giudici di merito per respingere la richiesta di applicazione dello ius superveniens, non poteva essere utilizzato perché non comportava un mutamento in punto di fatto della domanda originaria. L'eccezione è infon- data perché, il contribuente, con la originaria impu- gnativa, sostanzialmente, ha contestato l'esistenza di plusvalenze da liquidazione al di fuori di quelle già dichiarate come reddito di impresa e assoggettate a tassazione ordinaria, mentre invece mediante la "integrazione" mirava ad esercitare l'opzione per la tassazione separata, "ora per allora", introdotta dall'art. 16, comma 2, TUIR. Il contribuente, cioè, in un primo momento ha contestato l'esistenza di plusva- lenze al di fuori di quelle confluite nel reddito d'impresa, poi ha "spostato il tiro", invocando una di- sciplina che presupponeva la scelta della strada della tassazione separata, che lo stesso contribuente aveva 5 escluso. Quindi, correttamente i giudici di merito han- no applicato il disposto dell'art. 19 bis DPR 636/72, atteso che, in punto di fatto, è pacifico che il motivo nuovo è stato proposto a termine scaduto.
2.3. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la mancata applicazione retroattiva delle disposizioni del TUIR in materia di plusvalenze. La censura non tie- ne conto del fatto che l'art. 36 del DPR 42/88 ha pre- visto l'efficacia retroattiva delle disposizioni del TUIR a condizione che le relative dichiarazioni, vali- damente presentate, risultino conformi alle norme delle quali si chiede l'applicazione. Nella specie, per bene- ficiare della tassazione separata occorreva che il con- tribuente avesse optato per tale forma di tassazione, mentre invece il sig. TO, come già detto, ha optato per la tassazione corrente nel periodo di imposta.
2.4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta che i giudici di merito non si sarebbero fatti carico di considerare che il regime della tassazione separata è, per definizione, un regime agevolato al quale, anche in vigenza del DPR 597/73, il contribuente poteva rinun- ciare, così come aveva fatto il suo dante causa. In realtà, di fronte al chiaro dettato legislativo, secon- do il quale "In caso di cessione o di liquidazione di azienda le plusvalenze realizzate, compreso il valore di avviamento, non costituiscono reddito d'impresa e sono tassate a norma dell'art. 12, lett. a) [tassazione separata]" (art. 54, ult. comma), non si vede quali al- tri argomenti avrebbero dovuto spendere i giudici di merito (in claris non fit interpretatio). Quali che siano le ragioni della scelta legislativa, il regime impositivo è imposto dalla norma citata.
2.5. Infine, la ricorrente lamenta il vizio di mo- tivazione in relazione alla eccepita mancanza dei pre- supposti formali e sostanziali dell'accertamento, anche riferimento ai criteri di quantificazione delle con plusvalenze. Sul punto però, i giudici di appello hanno ribadito che "sono emersi errori, inesattezze e dati incompleti nella dichiarazione presentata. L'amministrazione ha prima notificato un questionario al contribuente con la richiesta di notizie e documentazione e poi avvalendosi dei dati forniti, ha proceduto, con la collaborazione degli organi tecnici dell' Amministrazione, alla deter- minazione dei valori dei vari cespiti, tenuto conto dei prezzi praticati per beni similari nella stessa zona". D'altra parte, la ricorrente non indica specificamente elementi di valutazione da lei offerti e rimasti privi di attenzione.
2.6. Parimenti infondata è la censura proposta in- cidentalmente dall'Amministrazione finanziaria, secondo la quale i giudici di merito, erroneamente e senza ade- guata motivazione, avrebbero decurtato le plusvalenze accertate dall'ufficio di quelle dichiarate dal contri- buente. In realtà, i giudici di appello hanno chiarito che le plusvalenze dichiarate dovevano essere dedotte da quelle accertate, altrimenti sarebbero state tassate due volte. Né vi è stata alcuna inversione dell'onere della prova, come pure deduce l'Amministrazione finan- ziaria, atteso che non incombeva sul contribuente pro- vare che le plusvalenze dichiarate erano diverse da quelle accertate, bensì era onere dell'Amministrazione provare che le plusvalenze accertate erano diverse da quelle dichiarate.
2.3. Conseguentemente, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Stimasi equo compensare le spese an- che in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso PRE principale e quello incidentale. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Antonio Merone) (dr. Giovanni Olla) вы DEPOSITATO IN CANCELLERIA CASSA 30 MAR. 2001 IL CANCELLIERE O eggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C18 E R P Osvaldo Ascanio U S