Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2005, n. 1216
CASS
Sentenza 26 ottobre 2005

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Massime2

Il costruttore risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza(obbligo su di lui incombente per il disposto dell'articolo 7 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547), a meno che l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (per esempio, nel caso di una totale trasformazione strutturale della macchina).

La responsabilità del costruttore, nell'ipotesi in cui l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro utilizzatore della macchina, giacché questi è obbligato ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti chiamati ad avvalersi della macchina. A tale regola, fondante la concorrente responsabilità del datore di lavoro, si fa eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza (per esempio, allorquando il vizio riguardi una parte non visibile e non raggiungibile della macchina).

Commentari4

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 2 ottobre 2017, con cui V. Francesca era stata condannata alla pena di euro duecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 590, commi secondo e terzo, 583, comma primo, c.p., perché, in qualità di datore di lavoro della OMT s.r.l. per colpa generica e specifica causava a L. Luigi, operaio meccanico, una lesione personale grave consistente in amputazione netta a livello dell'articolazione interfalangea distale terzo dito mano sinistra, dalla quale derivava un indebolimento permanente di un organo; in particolare, consentiva che il L., intento a …

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  • 2Lesioni colpose: se derivano da un difetto strutturale del macchinario ne risponde il costruttore
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 settembre 2023

    La massima Il costruttore risponde, in quanto titolare di una posizione di garanzia, per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili ai difetti strutturali dei macchinari messi in commercio, a meno che l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tali da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità, a titolo di omicidio colposo, del costruttore di una macchina, il cui difetto di costruzione aveva cagionato, sei anni dopo la messa in commercio della macchina ed in assenza di cause alternative, il …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 31 marzo 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 2 ottobre 2017, con cui V. Francesca era stata condannata alla pena di euro duecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 590, commi secondo e terzo, 583, comma primo, c.p., perché, in qualità di datore di lavoro della OMT s.r.l. per colpa generica e specifica causava a L. Luigi, operaio meccanico, una lesione personale grave consistente in amputazione netta a livello dell'articolazione interfalangea distale terzo dito mano sinistra, dalla quale derivava un indebolimento permanente di un organo; in particolare, consentiva che il L., intento a …

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  • 4Incidente sul lavoro: datore di lavoro assolto per particolare tenuità del fatto
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 26 febbraio 2020

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis c.p., nel giudizio di legittimità, può essere rilevata d'ufficio, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello: assolto il datore per l'incidente sul lavoro subito da un proprio dipendente L'incidente sul lavoro La Corte di appello di Milano aveva condannato il titolare di una s.r.l. alla pena di duecento euro di multa in relazione ai reati di cui all'art. 590 c.p., commi 2 e 3, art. 583 c.p., comma 1, perché in qualità di datore di lavoro ometteva di mettere a disposizione dei propri dipendenti attrezzature conformi alle disposizioni normative; perciò, era stato ritenuto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2005, n. 1216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1216
Data del deposito : 26 ottobre 2005

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