Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/07/2001, n. 9194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9194 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
C.C. 61981 E N 6 O 8 I E 9 Z Ṁ 1 N N / A - A I O PUBBLICA ITALIANA 4 T / B * 0 I Z U . 2 R A L S B . L S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I M A . A S * D R P C U . A 9 1 9 4 /0 1 T B D E O A E T Oggetto T S A 1 N I N 3 E E 1 S R SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria S I . E E A T N A M Presidente Dott. Vincenzo CARBONE R.G.N. 20309/98 Cron. 21113 Rel. Consigliere Dott. Mario CICALA Consigliere Dott. Eugenio AMARI Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 30/04/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere - Dott. Achille MELONCELLI UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE S ENT ENZA per diritti L. 15 # 10 LUG, 2001il sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GENERALE DELLOPORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RI GD, elettivamente ER LL, domiciliati in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato COLANTONI LUCIANA, che li difende SILVANA, giusta unitamente all'avvocato BIANCHI . N 2001 mandato in calce;
controricorrente 1051 -1- avverso la sentenza n. 20/98 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 24/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il resistente, l'Avvocato BIANCHI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 20309SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo, avverso la sentenza n. 20/7/98 del 24 marzo 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per le Marche rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittima la produzione da parte degli eredi del sig. BE BR (deceduto il 6 settembre 1990) di documenti comprovanti varie passività, avvenuta il 7 febbraio 1994 dopo la notifica di avviso di liquidazione da parte dell'Ufficio del Registro di Pesaro. Il ricorso risulta notificato ad entrambe le contribuenti il 12 novembre 1998 I contribuenti DA BR e EL RI resistono con controricorso, hanno anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle contribuenti con il controricorso e con la memoria. La sentenza impugnata risulta notificata all'Ufficio del Registro di Pesaro in data 27 maggio 1998 ad opera dell'ufficiale giudiziario;
ed ancorché non risulti espressamente su istanza di chi la notifica stessa sia avvenuta, è evidente come l'esistenza di un'unica controparte vittoriosa non lasci dubbi circa il soggetto che ha promosso la notifica. Infatti anche nel processo tributario vale il principio secondo cui la delega a promuovere il processo di notificazione attraverso la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario può essere anche verbale ed è, di per sé, irrilevante la omessa indicazione nella relazione di notifica della persona che ha sollecitato la notifica stessa, purchè tale persona risulti implicitamente dall'atto notificato. 1 5 0 1 Di conseguenza, poiché la sentenza della commissione tributaria deve contenere, ed in effetti contiene, "l'indicazione... delle parti e dei loro difensori se vi sono" (art. 36, comma secondo n.1 d. lgs. n. 546 del 1992; cfr. anche art. 132 comma secondo n. 2 cod. proc. civ.) l'omessa indicazione, nella relazione di notificazione della sentenza, della persona, ad istanza della quale ne e' stata effettuata la consegna all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi irrilevante ai fini della validita' della notificazione della stessa e della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, posto che l'iniziativa del procedimento di notificazione non puo' che imputarsi, quale che sia la formula "sintetica" utilizzata dall'ufficiale giudiziario (ad es., "richiesto come in atti". o formule analoghe), nell'altra "parte" rispetto al soggetto destinatario dell'atto medesimo (a meno che le parti processuali siano -come nel caso non accade- piu' di due, ovvero dalla relazione di notificazione risulti espressamente, come "istante", soggetto diverso da quelli indicati nell'intestazione della sentenza) A seguito della sentenza 525/2000 della Corte Costituzionale non vi è poi dubbio che tale notifica era, all'epoca, idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Compensa fra le parti le spese di questa fase di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 30 aprile 2001. Il Presiden Il Relator Mon Cicala IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano шовоGrou DEPOSITATIO FRIA - & LUG 2001 Oggi IL NC E Arnaldo ЧЕ