Sentenza 10 novembre 1997
Massime • 1
Tra i provvedimenti dell'ingegnere capo del distretto minerario emanati in applicazione del d.p.r. 9 aprile 1959, n.128,recante Norme di polizia delle miniere e delle cave, la cui inosservanza da luogo a responsabilità penale ex art. 686 d.p.r. cit., rientrano anche quelli in materia di servizi igienici e di acqua potabile, in quanto pertinenti alla materia disciplinata dal predetto dpr 128/59, afferente anche alla tutela della salute dei lavoratori, e specificamente previsti dagli artt. 668 e 669 del medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/1997, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. G. Salvatore Tridico Presidente del 10/11/1997
1. Dott. Giovanni Pioletti Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe Savignano " N. 2817
3. " AL ZO " REGISTRO GENERALE
4. " Antonio MO " N. 9536/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: IS UR n. Albiano 26.9.52 avverso la sentenza 17.12.96 della Pretura Circondariale di Trento. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. M. Fraticelli che ha concluso per rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
IS UR ricorre avverso la sentenza 17.12.96 della Pretura di Trento, con la quale è stato condannato alla pena di lire 5.500.000 di ammenda poiché dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 686 d.p.r. 128/59, per inosservanze del provvedimento dell'Ingegnere Capo
del distretto Minerario di Trento n. 355/62, punto 6 del 5/6-4.1984, "non avendo posto a disposizione dei lavoratori, nel cantiere di estrazione e cernita" del porfido "e nelle immediate vicinanze, alcun lavandino, alcuna cabina o WC, alcuna doccia o spogliatoio", ne' alcun "approvvigionamento di acqua, sia per uso potabile sia per lavarsi". In Albiano acc. fino all'1.8.95.
Denuncia il ricorrente, con cinque motivi, carenza di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 686 del d.p.r.
9.4.59 n. 128:
1) per la non rilevata diversità tra la denominazione del soggetto destinatario del provvedimento prescrittivo (Ditta IS UR esercente la cava di porfido "Prà Nardot 3") e il soggetto rinviato a giudizio ("legale rappresentante della L.P. ZOl S.n.c. di Albiano" nella persona di IS UR, "esercente la cava di porfido denominata Lotto 5 Montegaspio"): diversità - sostiene il ricorrente - che ha determinato la "non corrispondenza fra accusa e prova fornita in dibattimento";
2) per l'affermata inottemperanza al provvedimento del predetto ingegnere capo, emanato in applicazione del d.p.r. 128/59, nonostante la carenza di qualsiasi norma, in detto decreto presidenziale, "che stabilisca alcunché in materia di servizi igienici o di loro caratteristiche".
3) per l'affermata non osservanza, da parte dell'imputato, del punto 6 del provvedimento dell'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Trento, nonostante che la prescrizione, in esso (punto 6) contenuta, riferentesi a "gruppi di cantieri", potesse considerarsi ottemperata, a causa del funzionamento di servizi igienici in altro cantiere, adibito alla lavorazione del porfido, gestito anche dall'imputato;
4) per la dichiarazione di responsabilità penale dell'imputato anche in ordine alla inottemperanza ad una autonoma prescrizione dell'ispettore del lavoro, quanto ai servizi igienici;
prescrizione che ai sensi del d.p.r. 128/59 può essere impartita solo dall'Ingegnere Capo del Distretto Minerario e che, comunque, nella specie, era ineseguibile, essendo stata ordinata l'installazione di detti servizi entro le 24 ore;
5) per l'omessa valutazione delle conclusioni della consulenza tecnica di parte, redatta dal geom. EL, escusso come teste in dibattimento, relativamente alla impossibilità di installazione e manutenzione nel cantiere estrattivo dei servizi igienici predetti, a causa del continuo brillamento di mine e del continuo mutamento del fronte della cava.
Motivi della decisione
Sono tutte infondate le censure, sopra riassunte.
1) Il provvedimento prescritto dell'Ingegnere Capo, non osservato, che è alla base della contestazione, aveva come destinatario IS UR e, cioè, l'imputato, quale persona fisica, tenuta all'osservanza delle prescrizioni predette. Al di là, pertanto, della realtà sottostante alla sua posizione di soggetto responsabile (presumibilmente della stessa azienda, con denominazione diversa assunta nel tempo), va osservato, in risposta all'assunto, secondo il quale la violazione sarebbe ascrivibile "a soggetto diverso" e a "un cantiere diverso", che tale obiezione (afferente a un tema di fatto), per la prima volta sollevata in questa sede di legittimità, oltre che inammissibile, per tale specifica ragione, è, altresì, manifestamente infondata (art. 606, 3^ co., c.p.p.), essendosi il ricorrente limitato a rappresentare l'asserita diversità con riferimento alle sole denominazioni aziendali, senza l'accenno ad alcun concreto elemento idoneo a comprovare tale addotta diversità soggettiva.
Correttamente, dunque, l'imputato è stato ritenuto responsabile della violazione ascrittagli;
non essendo stata, tra l'altro, mai messa in discussione la sua legittimazione di soggetto tenuto all'osservanza delle prescrizioni dell'Ingegnere Capo. 2) Le prescrizioni dell'Ingegnere Capo, oggetto delle violazioni ascritte all'imputato, oltre ad essere pertinenti alla materia disciplinata dal d.p.r. 128/59, afferente, tra l'altro, alla tutela della salute dei lavoratori, trovano una fonte normativa specifica negli artt. 668 e 669 dello stesso decreto presidenziale, in cui è prevista: a) la dotazione di acqua potabile (art. 668) nei luoghi di lavoro, "quando, avuto riguardo alla natura delle lavorazioni e alla distanza del più vicino posto di approvvigionamento ... l'Ingegnere Capo ne riconosca la necessità"; b) "la installazione di latrine" (art. 669), prescrivibile dall'Ingegnere Capo (anche) "in sotterraneo", ove ne si riconosciuta la necessità in relazione alla natura e importanza dei lavori, al numero dei lavoratori occupati, e al rischio di trasmissione di malattie. Trattasi, dunque, nella specifica materia dei servizi igienici, di valutazioni tecniche e discrezionali, affidate all'Ingegnere Capo, la cui inosservanza è stata dal giudice di merito correttamente ritenuta sanzionabile ai sensi dell'art. 686 del d.p.r. 128/59. 3) È palesemente fuorviante l'interpretazione del "punto 6" del provvedimento dell'Ingegnere Capo, là dove si riferisce a "gruppi di cantieri" che possono avvalersi dei servizi igienici ad essi comuni. La prescrizione - è evidente - non può essere intesa nel senso che, tra i cantieri appartenenti ad uno stesso "gruppo", siano da annoverare anche quelli fra loro distanti 800 metri. Sarebbe, in tal modo, chiaramente frustrata l'esigenza di tutela della salute dei lavoratori da una simile dislocazione dei servizi igienici, i cui aspetti negativi sono stati, con congrua motivazione, evidenziati dal giudice a quo.
4) Nella sentenza impugnata è contenuta la risposta all'ulteriore obiezione difensiva, concernente l'autonoma imputazione per l'inosservanza della prescrizione dell'Ispettore del Lavoro, rivolta allo stesso imputato, di "uniformarsi a quanto indicato nel provvedimento dell'Ingegnere Capo", con specifico ordine di ottemperanza entro le 24 ore.
Il Giudice a quo ha, al riguardo, correttamente osservato, quanto alla ulteriore imputazione, che la stessa doveva interpretarsi come contestazione di condotta persistente "nella violazione delle prescrizioni dell'Ingegnere Capo" e, coerentemente, non ha applicato alcun aumento di pena, a titolo di continuazione, implicitamente configurando una ipotesi di permanenza nella stessa condotta illecita.
Quanto poi alla impossibile ottemperanza alla ingiunzione dell'Ispettore del Lavoro, volta alla "costruzione e organizzazione" dei servizi igienici entro 24 ore, lo stesso giudice di merito ha sottolineato l'astratto formalismo di una simile obiezione, essendo emersa, in concreto, una condotta omissiva dell'imputato, protrattasi per tempi lunghi, tanto che, dopo l'ingiunzione del 28.6.95, in occasione della ulteriore ispezione, in data 7.8.95, si constatava "il comportamento totalmente omissivo tenuto dall'imputato". 5) È assorbito dalle precedenti osservazioni sub 2) e 3) l'esame dell'ultima censura afferente alle difficoltà di installazione e manutenzione dei servizi igienici nel cantiere, con la conseguente soluzione, prospettata dall'imputato, circa l'uso di servizi igienici esistenti nell'altro cantiere sito a 800 metri di distanza. In più va soggiunto che la censura, per la parte che attiene alle difficoltà di installazione e manutenzione di detti servizi, postula un apprezzamento, in punto di fatto, sul contenuto tecnico delle prescrizioni non osservate: apprezzamento, in questa sede di legittimità, precluso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 1998