Sentenza 25 novembre 1999
Massime • 1
È abnorme, in quanto posto al di fuori dell'ordinamento processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari - dopo la pronuncia del decreto di archiviazione a norma dell'art. 415 cod. proc. pen. - respinga la richiesta del pubblico ministero di disporre la confisca di cose per le quali detta misura sia obbligatoria. (Fattispecie nella quale il p.m. aveva chiesto la confisca di cartucce di vario calibro, sequestrate nell'ambito di procedimento contro ignoti definito con decreto ex art. 415 cod. proc. pen. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha osservato trattarsi di un caso di confisca obbligatoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma primo, della legge n. 152 del 1975 e 240 cod. pen., che deve quindi essere sempre ordinata dal giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/1999, n. 6504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6504 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 25/11/1999
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " NV AB " N.6504
3. " Bruno ROSSI " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto GIORDANO " N.21717/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
avverso l'ordinanza emessa il 20/4/99 dal GIP del Tribunale di Roma in procedimento penale a carico di ignoti
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. Osserva:
con ordinanza in data 26/3/99 il GIP del Tribunale di Roma ha respinto la richiesta del P.M. di ordinare la confisca di 75 cartucce di vario calibro inesplose, che erano state sequestrate nell'ambito di procedimento contro ignoti per il quale in data 7/8/97 era intervenuto decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 415 C.P.P., affermando che era allo stesso P.M. che spettava di prendere il provvedimento poiché questo veniva a, incidere sul suo fascicolo ed era incompatibile con la disposta archiviazione.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il P.M., denunciandola di abnormità.
La censura è fondata.
Si versa invero in un caso di confisca, obbligatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 comma, 1 legge 152/1975 e 240 comma 1 C.P. e, poiché la legge stabilisce che la misura di sicurezza sono sempre ordinate, dal giudice (v. l'art. 205 e lo stesso art. 240 C.P.), del tutto correttamente il P.M., in esito all'archiviazione,
del procedimento per essere ignoti gli autori del reato, ha chiesto di provvedere in merito al GIP.
Il rifiuto opposto da quest'ultimo - giustificato con citazioni giurisprudenziali non pertinenti perché relative a situazioni estranee a quella di specie (la sentenza della III Sezione di questa Corte 23/5/97, IN riguarda un provvedimento di confisca non obbligatoria adottato dopo archiviazione per prescrizione del reato) e perché comunque non contraddicono il generale principio secondo cui spetta al giudice e non al P.M. ordinare le misure di sicurezza - è dunque abnorme, in quanto si pone al di fuori dell'ordinamento processuale, e va pertanto annullato senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP presso il Tribunale di Roma perché provveda sulla richiesta.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2000