a) i cittadini dell'Unione europea, ((...)) , in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu', i quali vengono assunti o avviano un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita'; b) i cittadini dell'Unione europea, ((...)) , che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu', conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita'. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali e garantendo che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
28 gennaio 2011
7 ottobre 2015
1 gennaio 2021
a) i cittadini dell'Unione europea, ((...)) , in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu', i quali vengono assunti o avviano un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita'; b) i cittadini dell'Unione europea, ((...)) , che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu', conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita'. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali e garantendo che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Commentari • 18
- 1. Agevolazioni fiscali per attrarre risorse umane in ItaliaAccesso limitatoMaurizio Villani · https://www.altalex.com/ · 25 marzo 2019
- 2. Quadro RE professionisti (Mod. Redditi PF 2024): come inserire ricavi, costi e speseAntonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 3 giugno 2024
[…] La colonna 2 del rigo RE21 è destinata ai soggetti (essenzialmente lavoratori impatriati) che si avvalgono del regime di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, ovvero di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147. […]
Leggi di più… - 3. Circolare del 23/05/2017 n. 17 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale NormativaAgenzia delle Entrate · 23 maggio 2017
[…]
Leggi di più… - 4. Controesodati, Aire e impatriati:https://www.fiscooggi.it/
- 5. Vecchi impatriati con laurea: la Cassazione chiede 5 anni all'esteroFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 17 aprile 2026
Con l'ordinanza n. 9597 del 15 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha ribaltato un'interpretazione consolidata da anni di prassi dell'Agenzia delle Entrate: il cittadino italiano laureato, rientrato in Italia dopo soli 24 mesi di lavoro all'estero, non ha diritto all'agevolazione impatriati prevista dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 147/2015. Una pronuncia destinata a far discutere — e a impattare direttamente su chi ha istanze di rimborso ancora aperte. Il caso: un italiano rientrato dalla Cina senza cinque anni all'estero Il contribuente al centro della vicenda è un cittadino italiano, pur vivendo stabilmente all'estero, aveva mantenuto la residenza anagrafica in Italia senza …
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Giurisprudenza • 132
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. II, sentenza 08/06/2022, n. 110Provvedimento: […] A CURA DEL RELATORE) Ricorrente_1 impugna il rigetto espresso dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento dd. 29.4.2019, con il quale è stato negato il rimborso di maggiori imposte IRPEF pari ad Euro 2.127,83, chiesto con istanza dd. 13.10.2015. Il rimborso era basato sull'articolo 2 legge 238/2010 che accorda il c.d. “bonus rientro-cervelli”. Il rigetto era basato sull'argomento che tra il conseguimento della laurea estera (18.12.2018) e il nuovo rapporto lavorativo in Italia (6.5.2013) fosse intercorso un termine superiore a 3 mesi. Mancherebbe pertanto il nesso funzionale tra il rientro e l'inizio dell'attività lavorativa.Leggi di più...
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- 2. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 32Provvedimento: […] Contro tale decisione presenta appello l'Agenzia delle entrate, ribadendo con il primo motivo che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 238/2010 ai fini del termine di permanenza minima all'estero (biennale) non erano cumulabili periodi di studio e periodi di lavoro, con conseguente non spettanza dell'agevolazione, e sostenendo con il secondo motivo l'inammissibilità della richiesta di rimborso, per avere il contribuente né richiesto al datore di lavoro l'applicazione dell'agevolazione, né tenuto conto della stessa nelle dichiarazioni dei redditi. […] L'articolo 2 della legge n. 238/2010 così dispone:Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 30/01/2024, n. 35Provvedimento: […] è pacifico che il contribuente non abbia mai fruito del regime di cui alla Legge 238/2010, che prevedeva una opzione se rientrati entro il 31/12/2015. Difatti il contribuente ha provveduto ad iscriversi nuovamente alla anagrafe della popolazione residente in data 30/12/2016, e non come dice l'ufficio prima del 31/12/2015 (tra l'altro questo è un elemento nuovo mai contestato in primo grado). Quindi, ha trasferito la residenza in Italia il 30 dicembre 2016, senza aver mai beneficiato dell'agevolazione di cui all'art. 2 della Legge 238/2010. […] e del 31 marzo 2017. Tali provvedimenti sono stati adottati in relazione ai lavoratori che fruivano della disciplina di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 238/2010 e che riguarda i trasferiti in Italia entro il 31/12/2015Leggi di più...
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- art. 16 d.leg. 147/2015
- 4. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 02/05/2022, n. 484Provvedimento: […] Con atto regolarmente depositato veniva proposto appello a questa Commissione Tributaria avverso la sentenza di cui sopra, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno che accoglieva il ricorso presentato contro l'avviso di accertamento, con il quale venivano recuperate imposte non versate. L'appellante contestava la sentenza impugnata, ritenendo che il primo Giudice aveva violato gli artt. 18 e 36 del D.Lgs. 546/1992 e gli artt. 2 e seguenti della Legge 238/2010, oltre all'art. 116 del Codice di Procedura Civile. Pertanto ritenendo che, nel caso di specie, si trattava di una norma agevolativa, quindi di natura eccezionale, riguardante un rilevante beneficio tributario, non era consentita una interpretazione estensiva della norma stessa.Leggi di più...
- art. 36 D.Lgs. 546/1992·
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- recupero imposte non versate·
- art. 18 D.Lgs. 546/1992·
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- art. 116 Codice di Procedura Civile·
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 199Provvedimento: […] quando in altre norme si è voluto precisamente intenderlo lo si è scritto espressamente : valgano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 238/2010 relativa alla concessione di analoghi benefici fiscali, o all'art. 1, c. 2, lett. a) D.M. 26/5/2016, emesso in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 del D. Lgs.Leggi di più...
- art. 44 D.L. 78/2010·
- residenza fiscale in Italia·
- interpretazione normativa agevolativa·
- titolo di studio universitario o equiparato·
- agevolazione fiscale rientro cervelli·
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- attività di ricerca o docenza