CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 12704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12704 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO di BARI e da GL RD, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/05/2022 della CORTE di APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 17 maggio 2022, la Corte di appello di Bari - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha parzialmente accolto la richiesta di Penale Sent. Sez. 1 Num. 12704 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 22/02/2023 riconoscimento del vincolo della continuazione tra numerose sentenze di condanna, avanzata nell'interesse di ON GL con istanza del 26 gennaio 2022, così rideterminando la pena complessiva da espiare in relazione a tre delle condanne da questi riportate in mesi sette, giorni venti di reclusione ed euro 344,87 di multa. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo violazione di legge conseguente al mancato rilievo dell'incompetenza funzionale - quale giudice dell'esecuzione - della Corte di appello di Bari. Invero, GL veniva condannato con sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bari in data 15 settembre 2020 (pronuncia divenuta irrevocabile il 15 luglio 2021), che confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 27 ottobre 2017. Evidenzia dunque il Procuratore generale ricorrente come tale pronuncia abbia innovato la competenza del giudice dell'esecuzione, incardinandola presso il Tribunale di Bari, quale giudice che ha emesso il provvedimento passato in giudicato per ultimo. 3. Insorge contro il medesimo provvedimento anche ON GL, a mezzo del difensore avv. Gerardo Matera, deducendo - con unico motivo di ricorso - l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione. 4. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari è fondato. 2. Osserva infatti il Collegio che la decisione divenuta irrevocabile per ultima (all'atto della proposizione dell'incidente di esecuzione) è effettivamente quella emessa dalla Corte di appello di Bari in data 15 settembre 2020, passata in cosa giudicata il 15 luglio 2021. Tale pronuncia si è però limitata a confermare la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Bari, in data 27 ottobre 2017. Ne discende l'applicazione al caso di specie della disciplina dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen.; secondo tale disposizione normativa, qualora sia stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in 2 f relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, competente a conoscere della sua esecuzione è il giudice di primo grado;
in caso contrario diviene competente il giudice di appello. Giova peraltro ricordare il principio di diritto secondo il quale <
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 17 maggio 2022, la Corte di appello di Bari - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha parzialmente accolto la richiesta di Penale Sent. Sez. 1 Num. 12704 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 22/02/2023 riconoscimento del vincolo della continuazione tra numerose sentenze di condanna, avanzata nell'interesse di ON GL con istanza del 26 gennaio 2022, così rideterminando la pena complessiva da espiare in relazione a tre delle condanne da questi riportate in mesi sette, giorni venti di reclusione ed euro 344,87 di multa. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo violazione di legge conseguente al mancato rilievo dell'incompetenza funzionale - quale giudice dell'esecuzione - della Corte di appello di Bari. Invero, GL veniva condannato con sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bari in data 15 settembre 2020 (pronuncia divenuta irrevocabile il 15 luglio 2021), che confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 27 ottobre 2017. Evidenzia dunque il Procuratore generale ricorrente come tale pronuncia abbia innovato la competenza del giudice dell'esecuzione, incardinandola presso il Tribunale di Bari, quale giudice che ha emesso il provvedimento passato in giudicato per ultimo. 3. Insorge contro il medesimo provvedimento anche ON GL, a mezzo del difensore avv. Gerardo Matera, deducendo - con unico motivo di ricorso - l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione. 4. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari è fondato. 2. Osserva infatti il Collegio che la decisione divenuta irrevocabile per ultima (all'atto della proposizione dell'incidente di esecuzione) è effettivamente quella emessa dalla Corte di appello di Bari in data 15 settembre 2020, passata in cosa giudicata il 15 luglio 2021. Tale pronuncia si è però limitata a confermare la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Bari, in data 27 ottobre 2017. Ne discende l'applicazione al caso di specie della disciplina dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen.; secondo tale disposizione normativa, qualora sia stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in 2 f relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, competente a conoscere della sua esecuzione è il giudice di primo grado;
in caso contrario diviene competente il giudice di appello. Giova peraltro ricordare il principio di diritto secondo il quale <