Sentenza 21 luglio 2001
Massime • 2
Non sussiste la nullità della notificazione dell'atto di appello ad una Amministrazione dello Stato, parte contumace nel giudizio di primo grado, effettuata direttamente all'Amministrazione anziché presso l'Avvocatura dello Stato, allorché l'Amministrazione stessa si sia regolarmente costituita in appello avvalendosi della facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario.
Il rapporto di lavoro degli addetti ad una ferrovia in concessione, a seguito della revoca della concessione ed al suo affidamento ad una gestione governativa, integra un rapporto di pubblico impiego in quanto di nuovo riferibile allo Stato e non ad un'impresa distinta dalla sua organizzazione pubblicistica. Di conseguenza la controversia promossa nei confronti della Gestione governativa commissariale (nella specie: delle Ferrovie del Sud est) in relazione ad un rapporto cessato anteriormente al 30 giugno 1998 spetta, ai sensi dell'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. n. 80 del 1998, al giudice amministrativo in sede esclusiva, senza che su tale giurisdizione esplichi alcun effetto il nuovo quadro normativo offerto dall'art. 2 della legge n. 662 del 1996, atteso che l'azienda in gestione commissariale sopravvive all'affidamento della gestione del servizio alla SpA Ferrovie dello Stato e la titolarità dei rapporti di lavoro continua ad intercorrere tra la gestione governativa ed i suoi dipendenti, così mantenendosi la natura pubblicistica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/2001, n. 9969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9969 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA PER LE FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI, POI TRASFORMATA in FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE CARROZZE 3, presso lo studio dell'Avvocato ANGELO SCHIANO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale del Notaio dott. Ernesto Fornaro, depositata in data 16/03/01, in atti;
- ricorrente -
contro
EO OR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO 214, presso lo studio dell'avvocato REMO COLACI, rappresentato e difeso dall'avvocato COSIMO LUPERTO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 317/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 09/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato Angelo SCHIANO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con dichiarazione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29 ottobre 1998 al Pretore di Lecce, OR LE esponeva di essere stato lavoratore dipendente della società Ferrovie Sud est dal 1962 al 29 marzo 1998 e chiedeva la condanna della Gestione governativa delle Ferrovie del Sud est al pagamento di una somma per differenze tra il pagato e il dovuto nell'indennità di buonuscita e nel trattamento di fine rapporto. Nella contumacia della convenuta il Pretore declinava la giurisdizione, affermando l'appartenenza della causa alla giurisdizione amministrativa, con decisione del 30 aprile 1999, riformata con sentenza 9 febbraio 2000 dal Tribunale, il quale dichiarava la giurisdizione ordinaria e rimetteva le parti davanti al primo giudice.
Esso osservava che la legge 23 dicembre 1996 n. 662 aveva affidato (art. 2) la gestione delle ferrovie del Sud est, a partire dal 1^ gennaio 1997, alla S.p.a. Ferrovie dello Stato, mentre i dettagli del trasferimento di gestione erano stati disciplinati dal decreto del Ministro dei trasporti 91-T del 30 dicembre 1996. Da ciò era conseguita la necessaria qualifica privatistica dei rapporti di lavoro e la conseguente attribuzione delle controversie al giudice ordinario.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione la Gestione. Resiste con controricorso il LE. Memoria della s.r.l. Ferrovie Sud est, succeduta alla Gestione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 101 cod. proc. civ., sostenendo la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio, ossia per notificazione dell'atto d'appello direttamente alla parte invece che all'Avvocatura dello Stato. Ma la censura è priva di fondamento poiché la Gestione, contumace in primo grado, si è avvalsa in appello della facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario e si è regolarmente costituita (Cass. 10 dicembre 1991 n. 13330, 3 ottobre 1997 n. 9654). Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione della legge 23 dicembre 1996 n. 662, d. Min. trasporti 30 dicembre 1996 n. 91 T, art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998 e vizi di motivazione, escludendo che l'affidamento della Gestione governativa delle Ferrovie del Sud est alla s.p.a. Ferrovie dello Stato abbia trasformato i relativi rapporti di pubblico impiego in rapporti di lavoro privatistici, devoluti alla giurisdizione ordinaria. Il motivo è fondato.
È necessario premettere che, trattandosi di rapporto di lavoro cessato prima del 30 giugno 1998, il riparto della giurisdizione segue il regime anteriore alla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego (art. 45, comma 17, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80). In tale regime, in caso di trasformazione del rapporto pubblico in un rapporto privatistico ed in difetto di disciplina transitoria, le controversie relative ai rapporti già esauriti spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva (art. 7 l. 6 dicembre 1971 n. 1034), mentre quelle relative a rapporti ancora in corso alla data del mutamento spettano al giudice ordinario (Cass. 20 aprile 1998 n. 4018, 21 marzo 1995 n. 4488, 10 agosto 1996 n. 7406, tutte in materia di trasformazione dell'Azienda autonoma ferrovie dello Stato in Ente di diritto privato).
È poi giurisprudenza costante che a seguito della cessazione del regime di concessione di un servizio ferroviario a soggetto privato ed al suo affidamento ad una gestione governativa, i rapporti di lavoro debbono essere qualificati come di pubblico impiego (Cass. 22 marzo 1995 n. 3320, 20 aprile 1995 n. 4450, 6 maggio 1998 n.
4570). La questione che la ricorrente sottopone ora alla Corte è se l'art. 2 l. 23 dicembre 1996 n. 662 (misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo) abbia comportato la trasformazione di detto rapporto in un rapporto di lavoro privatistico, con conseguente devoluzione delle controversie all'autorità giudiziaria ordinaria. La questione va risolta in senso negativo ossia in senso conforme a quanto ritenuto dalla stessa ricorrente. Il comma 1 del detto articolo 2 stabilisce, per quanto qui interessa: "il Ministro dei trasporti affida, a decorrere dal 10 gennaio 1997, con proprio decreto, alle Ferrovie dello Stato (ossia ad una società per azioni) la ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da quelli delle Ferrovie dello Stato s.p.a." Le aziende in gestione commissariale, dunque, sopravvivono all'affidamento della gestione dei servizi alla s.p.a. Ferrovie dello Stato.
Tale sopravvivenza è confermata dal comma 2 dello stesso art. 2, secondo cui la ristrutturazione prevista nel comma precedente è "finalizzata anche alla trasformazione societaria delle gestioni governative": queste, dunque, non sono soppresse ma sono destinate a trasformarsi in enti di diritto privato.
Il comma 3 attribuisce al Ministero dei trasporti il potere di "affidare alle Ferrovie dello Stato S.p.A., senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 10 gennaio 1997 e per i tre anni seguenti, i rami tecnici delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto".
Il comma 7 prevede che dal 10 gennaio 2000 le regioni possano affidare le gestioni ristrutturate a società già esistenti o costituende: le prime assumeranno la qualità di soggetti concedenti e le seconde saranno concessionarie, acquistando gratuitamente beni ed impianti delle (non soppresse) gestioni commissariali governative. Da questi indici normativi risulta che il legislatore volle, a fini di ristrutturazione e risanamento finanziario, affidare il servizio di trasporto alla s.p.a. Ferrovie dello Stato ma non intese sopprimere le gestioni commissariali governative, che mantenevano la proprietà dei beni e degli impianti tecnici nonché i separati bilanci.
Nulla, poi, il legislatore dispose circa la titolarità dei rapporti di lavoro, che pertanto continuarono ad intercorrere tra le gestioni governative ed i loro dipendenti, mantenendo la loro natura pubblicistica.
Che poi le prestazioni lavorative potessero essere organizzate e disciplinate dalla s.p.a. fini di gestione del servizio è circostanza che non incide sulla titolarità del rapporto. Titolarità, nella qualità di datore, del rapporto di lavoro subordinato ed esercizio di alcuni dei relativi diritti o poteri ben possono far capo a soggetti diversi, ad esempio quando il lavoratore venga distaccato o comandato.
Trattandosi di rapporto di pubblico impiego cessato, come s'è già detto, prima del 30 giugno 1998, ai sensi dell'art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998 la giurisdizione spetta al giudice amministrativo in sede esclusiva.
Esula, poi, dall'attuale controversia, concernente il riparto della giurisdizione, la questione di interpretazione ed applicazione della seconda parte del comma 17 ora citato, che pone un termine di decadenza per adire il giudice amministrativo.
La sopravvivenza delle gestioni commissariali governative è sufficiente anche a rigettare l'eccezione, sollevata dal controricorrente, di nullità del ricorso "proposto da soggetto non legittimato". La Gestione commissariale per le ferrovie del Sud est ha proposto ricorso in quanto legittimata alla causa ed è stata ritualmente difesa dall'Avvocatura dello Stato in quanto amministrazione pubblica, fino alla sua trasformazione in società a responsabilità limitata, avvenuta - come dichiara il difensore in memoria senza contestazione della controparte - dopo il deposito del ricorso per cassazione.
Accolto il secondo motivo di ricorso e dichiarata la giurisdizione amministrativa esclusiva, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. mentre la novità della questione induce a compensare le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo;
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo;
cassa senza rinvio in relazione al motivo accolto e compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2001