Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/2001, n. 9969
CASS
Sentenza 21 luglio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Non sussiste la nullità della notificazione dell'atto di appello ad una Amministrazione dello Stato, parte contumace nel giudizio di primo grado, effettuata direttamente all'Amministrazione anziché presso l'Avvocatura dello Stato, allorché l'Amministrazione stessa si sia regolarmente costituita in appello avvalendosi della facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario.

Il rapporto di lavoro degli addetti ad una ferrovia in concessione, a seguito della revoca della concessione ed al suo affidamento ad una gestione governativa, integra un rapporto di pubblico impiego in quanto di nuovo riferibile allo Stato e non ad un'impresa distinta dalla sua organizzazione pubblicistica. Di conseguenza la controversia promossa nei confronti della Gestione governativa commissariale (nella specie: delle Ferrovie del Sud est) in relazione ad un rapporto cessato anteriormente al 30 giugno 1998 spetta, ai sensi dell'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. n. 80 del 1998, al giudice amministrativo in sede esclusiva, senza che su tale giurisdizione esplichi alcun effetto il nuovo quadro normativo offerto dall'art. 2 della legge n. 662 del 1996, atteso che l'azienda in gestione commissariale sopravvive all'affidamento della gestione del servizio alla SpA Ferrovie dello Stato e la titolarità dei rapporti di lavoro continua ad intercorrere tra la gestione governativa ed i suoi dipendenti, così mantenendosi la natura pubblicistica.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/2001, n. 9969
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9969
    Data del deposito : 21 luglio 2001

    Testo completo