Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4916 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP DO IT TANG1916/01 LA CORTE SUPREMA DI ASJAZIONE SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 22381/98 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 10437 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud. 20/02/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
LO AV, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LISI GIACOMO, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 836 avverso la sentenza n. 1937/98 del Tribunale di LECCE,| -1- depositata il 01/07/98 R.G.N. 838/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 28 ottobre 1994, TT TO chiedeva al Pretore di Lecce la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento in suo favore della pensione di invalidità civile, negata in sede amministrativa, oltre accessori. Si costituiva il Ministero e contestava la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva l'integrale rigetto. Il Pretore di Lecce, con sentenza del 25 ottobre 1995, sulla base delle risultanze della C.T.U. espletata, rigettava la domanda. Proponeva appello il TO, con ricorso depositato il 4 luglio 1996, e contestava le valutazioni espresse dal C.T.U., fatte proprie dal giudice di primo grado, chiedendo la rinnovazione delle indagini peritali e l'accoglimento della domanda introduttiva. Il Ministero resisteva.Minister Veniva disposta la rinnovazione della C.T.U., all'esito della quale, l'adito Tribunale di Lecce accoglieva l'appello parzialmente e, per l'effetto, dichiarava che l'appellante aveva diritto alla pensione di inabilità civile con decorrenza dal 1° febbraio 1997; in conseguenza, condannava l'appellato al pagamento in suo favore della relativa prestazione, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali ex art. 16, comma 6; L. 412/91 dal giorno della maturazione del diritto. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero dell'Interno con due motivi. Resiste il TO con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Ministero dell'Interno denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n.118 del 1971 nonché dell'art.2967 c.c., ed ancora motivazione omessa e insufficiente (art. 360, nn.3 e 5, c.p.c.), deducendo che erroneamente l'impugnata sentenza aveva riconosciuto il diritto del TO alla pensione di invalidità sul solo presupposto dell'accertamento, ai fini sanitari, della 1 relativa percentuale invalidante (100%), trascurando l'accertamento della sussistenza degli ulteriori requisiti di legge, tra i quali, la titolarità di redditi entro i limiti legislativamente previsti. Il motivo è fondato. Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio (ex plurimis, Cass. 7 giugno 1996 n. 5317; Cass 13 aprile 1995 n.4217) secondo cui, in materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della 1. 30 marzo 1971 n.118, il c.d. requisito economico integra (diversamente dal requisito reddituale in relazione alle prestazioni pensionistiche dell'INPS) non già una mera condizione di erogabilità della prestazione, ma un elemento costitutivo del diritto fatto valere dall'interessato, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Tali deducibilità e rilevabilità d'ufficio, peraltro, debbono essere rapportate alle preclusioni che possono determinarsi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno, formatosi - ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario per effetto della mancata impugnazione della - decisione implicita (in quanto relativa ad una indispensabile premessa o ad un presupposto logico-giuridico della pronuncia) in ordine all'esistenza del requisito economico;
mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello o è rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo grado, del quale il Ministero dell'Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione - espressa o implicita - relativa alla sussistenza dello stesso requisito economico, deducendo, - in caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo della 2 controversia.roversia. Tenuto conto di questo principio, con riferimento al caso in esame, va osservato che erroneamente il Tribunale di Lecce, in relazione alla dedotta carenza dei requisiti socio-economici, ha ritenuto che, non essendo stati, questi, ✓ assolutamente contestati in primo grado dal Ministero, tardivo era il rilievo effettuato da quest'ultimo in grado di appello. Pertanto, poiché il Ministero dell'Interno con il suo primo motivo di ricorso ha dedotto l'omesso esame di un punto decisivo della controversia, lamentando che il Tribunale non aveva provveduto a verificare la sussistenza del requisito economico ex art. 13 legge n.118/71, e poiché effettivamente sussiste il vizio denunciato, non risultando che il Giudice a quo abbia svolto accertamenti in ordine alla esistenza di detto requisito, il ricorso va accolto, rimanendo assorbito il subordinato motivo, concernente la violazione degli artt. 12 e 19 della legge 118 del 1971 e dell'art. 101 c.p.c. nonché vizio di motivazione (art.360,nn.3 e 5, c.p.c.). La sentenza impugnata deve essere, per conseguenza, cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si designa la prale nella Corte d'Appello di Lecce, che dovrà compiere l'accertamento omesso nella precedente fase di merito. Il giudice di rinvio dovrà pure provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Lecce. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Ийсенко чеккаStill Yes6fty IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, - 3 APR. 2001 3 IL CANCELLIER