CASS
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/07/2025, n. 27799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27799 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile: De IO IO nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di: RL GE NI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 5/02/2024 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Cerroni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le memorie dell'avvocato Rolando Manuel Maria Marchionna e dell'avvocato EP Dell'Osso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 27799 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 26/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di DI in data 14 marzo 2019, che assolveva RL GE NI dal reato di calunnia a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Si contesta a RL di avere, in concorso con RL NN (deceduto), presentando presso la compagnia Guardia di finanza di Ostuni una denuncia querela, accusato falsamente l'avvocato IO De IO, pur essendo consapevole della sua innocenza, di avere commesso i reati di patrocinio infedele e di truffa in suo danno. In particolare, i RL affermavano che De IO, in quanto loro patrocinante in molte cause civili, e in particolare nella causa civile iscritta dinnanzi alla Corte d'appello di Lecce al n. 769 R.G. avente ad oggetto lo scioglimento di comunione e divisione ereditaria, definita con sentenza n. 191/2014, si sarebbe reso infedele ai propri doveri professionali arrecando loro un documento;
lo accusavano di non avere dato loro una tempestiva informazione circa l'esito del predetto giudizio, di non avere messo in esecuzione la sentenza (che li riconosceva come parte vittoriosa), di essersi dichiarato falsamente distrattario delle spese legali e degli onorari liquidati in sentenza per il doppio grado di giudizio e di avere ottenuto dalle controparti, tramite artifici e raggiri e senza averne autorizzazione, un bonifico pari alla somma di oltre 25.000 euro che non gli sarebbe spettata. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto non raggiunta la prova sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del delitto contestato. La Corte di appello ha evidenziato che, a seguito della denuncia dei RL, erano instaurati nei confronti dell'avvocato De IO due procedimenti penali: di uno di essi, per il delitto di truffa, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di DI chiedeva l'archiviazione; la relativa opposizione proposta dai RL era rigettata con provvedimento del G.i.p. del 16 gennaio 2018, motivato avendo riguardo all'insussistenza di alcun ingiusto profitto da parte dell'avvocato De IO - che aveva ritualmente richiesto alla Corte d'appello la distrazione delle spese e al quale spettavano i compensi incassati -; all'infondatezza dell'assunto dei RL di avere già versato gli stessi al loro difensore;
all'infondatezza dell'accusa all'avvocato De IO di non avere mai rilasciato fatture;
all'infondatezza dell'accusa relativa a una pretesa inerzia da parte dell'avvocato De IO, dopo il deposito della sentenza, avendo questi dimostrato di avere richiesto alle controparti il pagamento di quanto dovuto a RL, indicando loro il codice Iban di quest'ultimo. 2 Anche nell'altro procedimento pendente, la Procura della Repubblica chiedeva l'archiviazione e la nuova opposizione proposta dai RL era rigettata con provvedimento del G.i.p. che disponeva in conformità. Era, quindi, instaurato, su iniziativa della stessa Procura della Repubblica, il procedimento penale per calunnia a carico dei RL. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la parte civile, IO De IO, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla accusa dei RL di non averli De IO informati del deposito della sentenza della Corte di appello di Lecce n. 191/2024 e di avere omesso di consegnare la copia esecutiva. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla accusa dei RL all'avvocato De IO di avere omesso di mettere in esecuzione la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 191/2014, essendo stata omessa ogni considerazione del mancato conferimento di mandato all'avvocato De IO per la azione esecutiva. Il delitto di cui all'art. 380 cod. pen. presuppone la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi scaturiti dal mandato. Nel caso in esame, non essendoci un procedimento pendente, manca l'illiceità penale dei fatti falsamente esposti dai querelanti. Né mai i RL hanno dedotto di avere conferito all'avvocato De IO procura a iniziare l'azione esecutiva nei confronti degli SE. Ove avessero correttamente applicato la norma citata, la formula assolutoria avrebbe dovuto essere quella «perché il fatto non costituisce reato» 2.3. Violazione di legge in relazione alla accusa dei RL all'avvocato De IO di essersi dichiarato falsamente distrattario delle spese e degli onorari liquidati con la sentenza della Corte d'appello di Lecce e di averne ottenuto dalle controparti il relativo pagamento, che non gli sarebbe spettato, mediante artifici e raggiri e senza autorizzazione. Risulta provato che, contrariamente a quanto affermato dai RL, la parte civile e il padre si erano tempestivamente dichiarati anticipanti le spese processuali di quel giudizio e ne avevano ritualmente richiesto la distrazione. Difetta quindi l'ingiusto profitto di cui all'art. 640 cod. pen., giacché senza alcun dubbio spettava a De IO la somma della quale il predetto aveva ottenuto il pagamento diretto dalla controparte, pure in difetto della procedura di correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza, che non aveva disposto la distrazione della somma richiesta a titolo di spese e onorari. 3 2.4. Vizio di motivazione in relazione alla accusa formulata dai RL circa il fatto che De IO si sarebbe dichiarato falsamente distrattario delle spese degli onorari liquidati con la sentenza 191/2014 della Corte d'appello di Lecce e di averne ottenuto dalle controparti il relativo pagamento che non gli sarebbe spettato mediante artifici e raggiri e senza autorizzazione. In particolare: -carenza e illogicità di motivazione, nonché pretermissione dei riscontri documentali della veridicità di fatti e manifestazioni di volontà documentati dalla scrittura a firma dei RL prodotta nel giudizio civile tra gli stessi e dei IO e dai primi ivi contestata, processo conclusosi con il giudicato;
- illogicità e incongruità del giudizio di inverosimiglianza della scrittura;
-carenza di motivazione e pretermissione del dato costituito dal non avere mai RL GE NI, allegato un abusivo riempimento di foglio in bianco a sua firma, essendo peraltro stata la controversa indagine peritale sul punto a suo tempo disposta ufficiosamente dal primo giudice e non espletata;
- illogicità, carenza, incongruenza della motivazione, nonché pretermissione della rilevanza ai fini della decisione della vera firma di RL GE NI in calce alla scrittura in questione;
- pretermissione nella motivazione della accertata accusa dei RL secondo cui mai l'avvocato De IO si sarebbe dichiarato destinatario delle spese e dei compensi nel giudizio civile concluso con la sentenza n.191/14; - illogicità e carenza di motivazione, travisamento del giudicato civile tra i RL e l'avvocato De IO in ordine alla infondatezza della eccezione dei primi sul pagamento delle spese e dei compensi dovuti allo stesso avvocato per l'attività svolta in loro favore, con definitiva condanna dei RL a pagare a tale titolo in suo favore la somma di oltre 135.000 euro, oltre interessi e spese;
-illogicità ed incongruità della motivazione sulla fatturazione da parte degli avvocati De IO (padre e figlio). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è parzialmente fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 2.11 primo motivo è fondato, avendo la Corte di appello ignorato decisivi elementi di prova documentale esistenti agli atti, che avevano, peraltro, indotto il Pubblico ministero e il G.i.p. a ritenere false le accuse mosse da RL, ad essi sostituendo il recepimento acritico di assunti indiziari proposti dallo stesso imputato. 4 In particolare, la Corte di appello non ha preso atto: -del mancato riscontro alla versione dei RL delle deposizioni di RD EP - che, stando alla denuncia dei predetti, nel 2015 era presente allorchè la parte civile avrebbe sostenuto che la causa contro gli SE doveva ancora essere decisa, mentre lo era già stata nel 2014; -del contenuto del fax datato 31 marzo 2014 inviato da RL GE NI all'avvocato De IO - su sua richiesta - e contenente le proprie coordinate bancarie, nonché del contenuto delle missive inviate subito dopo dall'avvocato De IO alle controparti SE;
- dei riscontri documentali alla veridicità dei fatti e alle manifestazioni di volontà documentati dalla scrittura a firma dei RL (nella quale gli stessi autorizzavano il De IO a riscuotere le spese e gli onorari liquidati dal Giudice e a non dare esecuzione alla sentenza) prodotta nel processo civile tra gli stessi e l'avvocato De IO e dai primi non contestata. La Corte di appello, inoltre, con motivazione illogica e incongrua: - ha formulato un giudizio di inverosimiglianza della scrittura privata a firma dei RL;
-ha preternnesso la circostanza che i RL non avevano mai allegato un abusivo riempimento del foglio in bianco, essendo stata la controversa indagine peritale sul punto, a suo tempo, disposta ufficiosamente dal primo giudice e non espletata dal perito;
- ha pretermesso la rilevanza, ai fini della decisione, del fatto che la firma di RL GE NI in calce alla suddetta scrittura è stata ritenuta autentica dal perito. La Corte di appello ha, infine, fornito una motivazione viziata, anche nella forma del travisamento della prova, inerente al giudicato civile, anche in ordine alla pretesa omissione da parte dell'avvocato De IO di mettere a disposizione dei RL la sentenza e, quindi, la sua copia esecutiva. 3. È inammissibile, per carenza d'interesse, il secondo motivo di ricorso. Occorre osservare che il ricorso per cassazione della parte civile diretto alla sola sostituzione della formula "perché il fatto non sussiste" con quella, corretta, "perché il fatto non costituisce reato" nella sentenza di assoluzione nella quale manchi un positivo giudizio di accertamento circa l'insussistenza del fatto, ovvero la sua attribuibilità all'imputato ovvero la commissione dello stesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, è inammissibile in quanto l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non potrebbe procurare al ricorrente alcun vantaggio pratico, neppure in funzione della prosecuzione del giudizio risarcitorio in sede civile. (Sez. 3, n. 497 del 26/11/2021 5 cJ Così deciso il 6 marzo 2025 -dep. 12/01/2022-, Privitera, Rv. 282611 - 01. In motivazione la Corte ha specificato, da un lato, che l'assenza di detto accertamento positivo esclude qualunque preclusione a proporre l'azione risarcitoria davanti al giudice civile, e, dall'altro, che la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato non è idonea a fondare un accertamento circa la sussistenza del danno e del conseguente diritto della parte civile ad ottenerne il risarcimento). 4. Il terzo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del primo. 5. Il quarto motivo, che riprende le censure già formulate nel primo, è fondato per le stesse ragioni indicate al paragrafo 2. 6. In accoglimento del ricorso della parte civile, la sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Cerroni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le memorie dell'avvocato Rolando Manuel Maria Marchionna e dell'avvocato EP Dell'Osso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 27799 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 26/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di DI in data 14 marzo 2019, che assolveva RL GE NI dal reato di calunnia a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Si contesta a RL di avere, in concorso con RL NN (deceduto), presentando presso la compagnia Guardia di finanza di Ostuni una denuncia querela, accusato falsamente l'avvocato IO De IO, pur essendo consapevole della sua innocenza, di avere commesso i reati di patrocinio infedele e di truffa in suo danno. In particolare, i RL affermavano che De IO, in quanto loro patrocinante in molte cause civili, e in particolare nella causa civile iscritta dinnanzi alla Corte d'appello di Lecce al n. 769 R.G. avente ad oggetto lo scioglimento di comunione e divisione ereditaria, definita con sentenza n. 191/2014, si sarebbe reso infedele ai propri doveri professionali arrecando loro un documento;
lo accusavano di non avere dato loro una tempestiva informazione circa l'esito del predetto giudizio, di non avere messo in esecuzione la sentenza (che li riconosceva come parte vittoriosa), di essersi dichiarato falsamente distrattario delle spese legali e degli onorari liquidati in sentenza per il doppio grado di giudizio e di avere ottenuto dalle controparti, tramite artifici e raggiri e senza averne autorizzazione, un bonifico pari alla somma di oltre 25.000 euro che non gli sarebbe spettata. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto non raggiunta la prova sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del delitto contestato. La Corte di appello ha evidenziato che, a seguito della denuncia dei RL, erano instaurati nei confronti dell'avvocato De IO due procedimenti penali: di uno di essi, per il delitto di truffa, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di DI chiedeva l'archiviazione; la relativa opposizione proposta dai RL era rigettata con provvedimento del G.i.p. del 16 gennaio 2018, motivato avendo riguardo all'insussistenza di alcun ingiusto profitto da parte dell'avvocato De IO - che aveva ritualmente richiesto alla Corte d'appello la distrazione delle spese e al quale spettavano i compensi incassati -; all'infondatezza dell'assunto dei RL di avere già versato gli stessi al loro difensore;
all'infondatezza dell'accusa all'avvocato De IO di non avere mai rilasciato fatture;
all'infondatezza dell'accusa relativa a una pretesa inerzia da parte dell'avvocato De IO, dopo il deposito della sentenza, avendo questi dimostrato di avere richiesto alle controparti il pagamento di quanto dovuto a RL, indicando loro il codice Iban di quest'ultimo. 2 Anche nell'altro procedimento pendente, la Procura della Repubblica chiedeva l'archiviazione e la nuova opposizione proposta dai RL era rigettata con provvedimento del G.i.p. che disponeva in conformità. Era, quindi, instaurato, su iniziativa della stessa Procura della Repubblica, il procedimento penale per calunnia a carico dei RL. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la parte civile, IO De IO, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla accusa dei RL di non averli De IO informati del deposito della sentenza della Corte di appello di Lecce n. 191/2024 e di avere omesso di consegnare la copia esecutiva. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla accusa dei RL all'avvocato De IO di avere omesso di mettere in esecuzione la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 191/2014, essendo stata omessa ogni considerazione del mancato conferimento di mandato all'avvocato De IO per la azione esecutiva. Il delitto di cui all'art. 380 cod. pen. presuppone la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi scaturiti dal mandato. Nel caso in esame, non essendoci un procedimento pendente, manca l'illiceità penale dei fatti falsamente esposti dai querelanti. Né mai i RL hanno dedotto di avere conferito all'avvocato De IO procura a iniziare l'azione esecutiva nei confronti degli SE. Ove avessero correttamente applicato la norma citata, la formula assolutoria avrebbe dovuto essere quella «perché il fatto non costituisce reato» 2.3. Violazione di legge in relazione alla accusa dei RL all'avvocato De IO di essersi dichiarato falsamente distrattario delle spese e degli onorari liquidati con la sentenza della Corte d'appello di Lecce e di averne ottenuto dalle controparti il relativo pagamento, che non gli sarebbe spettato, mediante artifici e raggiri e senza autorizzazione. Risulta provato che, contrariamente a quanto affermato dai RL, la parte civile e il padre si erano tempestivamente dichiarati anticipanti le spese processuali di quel giudizio e ne avevano ritualmente richiesto la distrazione. Difetta quindi l'ingiusto profitto di cui all'art. 640 cod. pen., giacché senza alcun dubbio spettava a De IO la somma della quale il predetto aveva ottenuto il pagamento diretto dalla controparte, pure in difetto della procedura di correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza, che non aveva disposto la distrazione della somma richiesta a titolo di spese e onorari. 3 2.4. Vizio di motivazione in relazione alla accusa formulata dai RL circa il fatto che De IO si sarebbe dichiarato falsamente distrattario delle spese degli onorari liquidati con la sentenza 191/2014 della Corte d'appello di Lecce e di averne ottenuto dalle controparti il relativo pagamento che non gli sarebbe spettato mediante artifici e raggiri e senza autorizzazione. In particolare: -carenza e illogicità di motivazione, nonché pretermissione dei riscontri documentali della veridicità di fatti e manifestazioni di volontà documentati dalla scrittura a firma dei RL prodotta nel giudizio civile tra gli stessi e dei IO e dai primi ivi contestata, processo conclusosi con il giudicato;
- illogicità e incongruità del giudizio di inverosimiglianza della scrittura;
-carenza di motivazione e pretermissione del dato costituito dal non avere mai RL GE NI, allegato un abusivo riempimento di foglio in bianco a sua firma, essendo peraltro stata la controversa indagine peritale sul punto a suo tempo disposta ufficiosamente dal primo giudice e non espletata;
- illogicità, carenza, incongruenza della motivazione, nonché pretermissione della rilevanza ai fini della decisione della vera firma di RL GE NI in calce alla scrittura in questione;
- pretermissione nella motivazione della accertata accusa dei RL secondo cui mai l'avvocato De IO si sarebbe dichiarato destinatario delle spese e dei compensi nel giudizio civile concluso con la sentenza n.191/14; - illogicità e carenza di motivazione, travisamento del giudicato civile tra i RL e l'avvocato De IO in ordine alla infondatezza della eccezione dei primi sul pagamento delle spese e dei compensi dovuti allo stesso avvocato per l'attività svolta in loro favore, con definitiva condanna dei RL a pagare a tale titolo in suo favore la somma di oltre 135.000 euro, oltre interessi e spese;
-illogicità ed incongruità della motivazione sulla fatturazione da parte degli avvocati De IO (padre e figlio). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è parzialmente fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 2.11 primo motivo è fondato, avendo la Corte di appello ignorato decisivi elementi di prova documentale esistenti agli atti, che avevano, peraltro, indotto il Pubblico ministero e il G.i.p. a ritenere false le accuse mosse da RL, ad essi sostituendo il recepimento acritico di assunti indiziari proposti dallo stesso imputato. 4 In particolare, la Corte di appello non ha preso atto: -del mancato riscontro alla versione dei RL delle deposizioni di RD EP - che, stando alla denuncia dei predetti, nel 2015 era presente allorchè la parte civile avrebbe sostenuto che la causa contro gli SE doveva ancora essere decisa, mentre lo era già stata nel 2014; -del contenuto del fax datato 31 marzo 2014 inviato da RL GE NI all'avvocato De IO - su sua richiesta - e contenente le proprie coordinate bancarie, nonché del contenuto delle missive inviate subito dopo dall'avvocato De IO alle controparti SE;
- dei riscontri documentali alla veridicità dei fatti e alle manifestazioni di volontà documentati dalla scrittura a firma dei RL (nella quale gli stessi autorizzavano il De IO a riscuotere le spese e gli onorari liquidati dal Giudice e a non dare esecuzione alla sentenza) prodotta nel processo civile tra gli stessi e l'avvocato De IO e dai primi non contestata. La Corte di appello, inoltre, con motivazione illogica e incongrua: - ha formulato un giudizio di inverosimiglianza della scrittura privata a firma dei RL;
-ha preternnesso la circostanza che i RL non avevano mai allegato un abusivo riempimento del foglio in bianco, essendo stata la controversa indagine peritale sul punto, a suo tempo, disposta ufficiosamente dal primo giudice e non espletata dal perito;
- ha pretermesso la rilevanza, ai fini della decisione, del fatto che la firma di RL GE NI in calce alla suddetta scrittura è stata ritenuta autentica dal perito. La Corte di appello ha, infine, fornito una motivazione viziata, anche nella forma del travisamento della prova, inerente al giudicato civile, anche in ordine alla pretesa omissione da parte dell'avvocato De IO di mettere a disposizione dei RL la sentenza e, quindi, la sua copia esecutiva. 3. È inammissibile, per carenza d'interesse, il secondo motivo di ricorso. Occorre osservare che il ricorso per cassazione della parte civile diretto alla sola sostituzione della formula "perché il fatto non sussiste" con quella, corretta, "perché il fatto non costituisce reato" nella sentenza di assoluzione nella quale manchi un positivo giudizio di accertamento circa l'insussistenza del fatto, ovvero la sua attribuibilità all'imputato ovvero la commissione dello stesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, è inammissibile in quanto l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non potrebbe procurare al ricorrente alcun vantaggio pratico, neppure in funzione della prosecuzione del giudizio risarcitorio in sede civile. (Sez. 3, n. 497 del 26/11/2021 5 cJ Così deciso il 6 marzo 2025 -dep. 12/01/2022-, Privitera, Rv. 282611 - 01. In motivazione la Corte ha specificato, da un lato, che l'assenza di detto accertamento positivo esclude qualunque preclusione a proporre l'azione risarcitoria davanti al giudice civile, e, dall'altro, che la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato non è idonea a fondare un accertamento circa la sussistenza del danno e del conseguente diritto della parte civile ad ottenerne il risarcimento). 4. Il terzo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del primo. 5. Il quarto motivo, che riprende le censure già formulate nel primo, è fondato per le stesse ragioni indicate al paragrafo 2. 6. In accoglimento del ricorso della parte civile, la sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.