CASS
Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2026, n. 14791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14791 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22885/2024 R.G. proposto da: Nova Lavinium S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ER Tieghi unitamente agli avvocati RI Piscitelli, ER Altieri -ricorrente- contro Comune Di Pomezia in persona del legale rappresentante pro tempore, Civile Sent. Sez. 5 Num. 14791 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 18/05/2026 2 rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro LE AU -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lazio n. 1939/2024 depositata il 22/03/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026 dal Consigliere MI BA. Sentito il Procuratore generale Mario Fresa che ha concluso per l’accoglimento del quinto e del settimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
Sentiti gli avv. ER Altieri e RI Piscitelli, difensori del ricorrente Nova Lavinium Srl che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso;
sentito l'avv. Ciro LE AU difensore del controricorrente Comune di Pomezia che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.La vicenda, oggetto del presente giudizio, trae origine dalla impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’annualità di imposta 2020, nonché degli avvisi relativi alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, emessi dal comune di Pomezia in relazione all’omessa dichiarazione degli impianti pubblicitari (indicati nell’atto medesimo) ed all’occupazione, per l’annualità 2017, degli spazi e delle aree pubbliche posti all’interno del Borgo di Pratica di Mare, avendo la società interdetto l’unico accesso al Borgo mediante l’illegittima apposizione di un cancello metallico sul quale è stato affisso un cartello che informa dell’inizio di lavori di manutenzione. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso della società Nova Lavinium. 3 Il Comune di Pomezia ha proposto appello avverso la decisione di prime cure. La Corte di Giustizia di Secondo Grado del Lazio, con la sentenza n. 193972024 ha accolto l’impugnazione: - ritenendo decisiva la valutazione compiuta dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 527/2024, depositata il 16 gennaio 2024 ed acquisita in atti, laddove ha affermato che non sono stati fugati i dubbi che già il primo giudice aveva evidenziato in ordine alla prova (al di là di ogni ragionevole dubbio) della proprietà privata delle aree che sono state oggetto degli interventi di recupero da parte della società Nova Lavinium;
che contrariamente a quanto sostenuto dalla odierna società appellante, l’effettuazione degli interventi edilizi all’interno del borgo andava realizzata dalla società previa richiesta di un idoneo titolo edilizio;
la richiesta del titolo edilizio doveva essere accompagnata da una puntuale dimostrazione della legittimazione “giuridica” a formulare detta richiesta e a realizzare le opere;
in assenza della certezza del possesso di un espresso titolo proprietario (per quanto sopra chiarito) la società avrebbe dovuto dimostrare la titolarità di altro titolo legittimante;
- che, sebbene il Consiglio di Stato non abbia affermato come provata la proprietà pubblica delle aree oggetto di controversia, ha inequivocabilmente statuito che non ne è stata dimostrata la proprietà privata ed ha comunque affermato la legittimità dei provvedimenti del Comune che obbligavano la società alla rimozione dei cancelli apposti per impedire l’uso pubblico delle stesse aree;
- che all’applicazione di una unica sanzione complessiva può autonomamente provvedere il Comune, in autotutela, non potendo la Corte dare applicazione alla disposizione di legge relativa al cumulo giuridico delle sanzioni, non essendo stati prodotti elementi adeguati per potersi affermare che questo procedimento sia l’ultimo, con riguardo alle violazioni di cui si tratta, di cui debba prendere cognizione il giudice tributario. 4 La società Nova Lavinium ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe svolgendo nove motivi. Replica con controricorso l’ente comunale. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’accoglimento del quinto e del settimo motivo del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza. Parte ricorrente deduce la pendenza presso questa Corte del giudizio n. Rg 6223/2025 concernente l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate-Territorio di annullamento del frazionamento (in riassunzione a seguito di translatio iudicii dal Tar Lazio, originariamente investito della questione). Si aggiunge che la medesima questione sostanziale, relativa alla sussistenza o meno di un diritto di uso pubblico per dicatio ad patriam, è oggetto di un giudizio civile attualmente pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma (R.G. 4081/2023), la cui udienza di discussione è fissata per il 4 novembre 2026, lasciando a questa Corte la decisione in merito ad una eventuale sospensione del presente giudizio tenuto conto che il processo civile è specificamente deputato ad accertare, con efficacia di giudicato, la sussistenza o meno di diritti reali di uso pubblico, che rappresentano il presupposto fattuale e giuridico della pretesa impositiva. MOTIVI DI DIRITTO 1. In via preliminare, osserva questa Corte che la pendenza del giudizio in merito alla impugnazione dell’atto di frazionamento dell’Agenzia, non si configura come antecedente logico giuridico sul giudizio in corso, atteso che il frazionamento ha natura meramente tecnica e fiscale e la questione sulla proprietà delle porzioni frazionate può essere decisa dal giudice incidenter tantum. 5 1.1. L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia- in questo caso - del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, è inammissibile in quanto risulta proposta per la prima volta in Cassazione, dal che discende che il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (Cass. Sez. un. 29172/ 2020). 1.1.Sotto un diverso profilo, la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale ed incombe al ricorrente l'onere di dimostrare che quest'altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendosi ritenere, in difetto, che manchi la prova dell'interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo né la Corte di cassazione, né un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di un'altra causa che non risulti effettivamente in corso (Cass. Sez. L., 19/10/2012, n. 18026). 1.2. Infine, occorre evidenziare che l’accertamento in merito alla titolarità dell’area interna al borgo e, dunque, del presupposto impositivo, è stata svolta incidenter tantum dal giudice tributario di merito, ragion per cui non si ravvisa il dedotto rapporto di pregiudizialità con la causa civile avente ad oggetto la domanda di rivendicazione della proprietà. 2.Ragioni di priorità logico-giuridica conducono al preliminare esame del sesto motivo di impugnazione, che risulta infondato per quanto di ragione. 3. La sesta ragione di contestazione prospetta la <nullità della sentenza per motivazione apparente, laddove i giudici di seconde cure hanno ritenuto poter derivare la legittimità pretesa impositiva del comune in ragione delle conclusioni raggiunte dal consiglio stato 6 merito ad altri provvedimenti dell’ente, materia edilizia: violazione dell’art. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546 1992 e 111 costituzione (art. 360, comma 1, 4, c.p.c.)>. Si afferma che, in merito alla quaestio centrale del giudizio, ossia l’esistenza del presupposto applicativo della Tosap e, nella specie, della natura pubblica (o destinazione ad uso pubblico) delle aree viarie e cortilizie interne al borgo, i giudici di seconde cure sono giunti ad una statuizione solo apparentemente e, dunque, illegittimamente motivata, in spregio ai principi di cui agli art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 della Costituzione. Con detta doglianza, la società insiste nel ribadire l’argomentazione difensiva spesa nel giudizio di merito secondo cui non v’è stata volontà dei proprietari del Borgo di consentire un “uso pubblico” in relazione agli spazi di sua esclusiva proprietà (ivi comprese, dunque, strade e piazze del Borgo), atteso che l’accesso al Borgo è sempre stato garantito solo in funzione di quelle che erano le esigenze connesse alla privata utilizzazione da parte della proprietà e dei coloni lavoranti della Tenuta e residenti nel Borgo. 3.1. Il motivo va disatteso. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza 7 impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. S.U. n.8053/2014). Nella specie, il vizio è denunciato secondo il paradigma previgente di cui all’art.360, primo comma, n.5 citato, mentre non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., nei termini precisati (Cass. S.U. n.8053/2014 citata e tra le tante da ultimo Cass. n.22598/2018). Sotto ulteriore profilo, va rilevato che, mediante l’apparente denuncia del vizio motivazionale, la ricorrente sollecita impropriamente una rivalutazione del merito, in particolare in ordine alle risultanze della relazione aggiornata dei Servizi, espressamente richiamata nella motivazione della sentenza (cfr. pag. 4), e alla valutazione delle emergenze istruttorie. La Corte di merito, all’esito delle valutazioni operate nel giudizio amministrativo, ha ritenuto, con adeguata motivazione e dando conto degli elementi su cui ha fondato il convincimento espresso, che la riconosciuta legittimità dei provvedimenti amministrativi emessi dal Comune relativa alla riapertura del cancello ed al diniego dell’autorizzazione all’esecuzione di opere di ristrutturazione presupponevano il diritto dell’ente e di conseguenza rendeva legittimo anche l’atto impositivo opposto. 4.Il primo motivo di ricorso è così rubricato< nullità della sentenza per omessa pronuncia, laddove i giudici di seconde cure, rinviando alla decisione del Consiglio di Stato, non si sono pronunciati in merito al vizio di motivazione dell’avviso di accertamento originariamente impugnato 8 nonché circa la violazione dell’art. 2697. violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, 1° comma n. 4, c.p.c.)>. 5.Con la seconda censura si deduce < violazione e falsa applicazione dell’art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 51, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 1, comma 162, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (dunque, dell’art. 24 della costituzione) in cui sono incorsi i giudici di seconde cure laddove hanno considerato legittimo sotto il profilo motivazionale l’avviso di accertamento (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)> La società ricorrente assume che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio abbia ritenuto di poter “derivare” la legittimità dell’avviso di accertamento originariamente impugnato, sulla base della statuizione del Consiglio di Stato, affermando che < Appare indubbio che se sono legittimi i suddetti provvedimenti emessi dal Comune, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo (così come affermato in via definitiva dal Consiglio di Stato), non può più essere contestata la legittimità dei provvedimenti, analogamente emessi dal Comune, sulla base degli stessi presupposti, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice tributario>, così “tacitamente” ritenendo assorbita ogni contestazione in merito alla omessa motivazione dell’atto impugnato di cui è causa. Si obietta che la mera elencazione di dati numerici (al pari dell’evocazione di “impianti pubblicitari”, in alcun modo individuati e di cui la Contribuente non ha assolutamente alcuna notizia e il rinvio ad allegati inesistenti) non può essere considerata sufficiente per soddisfare il requisito della motivazione. 6. I primi due motivi-che involgendo la medesima quaestio iuris possono essere divisati congiuntamente – sono destituiti di fondamento. 9 Il primo strumento di ricorso - correttamente sussunto (senza che l’erronea intestazione del motivo sortisca effetti invalidanti: Cass., Sez. U., 24/07/2013, n. 17931; Cass. 20/02/2014, n. 4036) nella ragione di impugnazione prevista dal num. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., quale mancato esame di una domanda o di un’eccezione che integra infatti vizio di omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.) - è infondato, in quanto l’omessa pronuncia su detto motivo di appello deve essere escluso in ipotesi di rigetto implicito, ovvero quando il provvedimento accolga una tesi incompatibile con la domanda o l’eccezione proposta oppure emetta una decisione che implichi, per logica incompatibilità, il rigetto della domanda o eccezione. Tanto si è verificato nella vicenda in esame. Il positivo apprezzamento del giudice regionale in ordine alla idoneità delle ragioni esposte nell’atto impositivo a fondare la tassazione importa, quale ineludibile presupposto, la valutazione di compiutezza motivazionale del contenuto dell’avviso opposto (Cass. n. 28810/2021; Cass.n. 13201/2024). Va aggiunto che ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda o eccezione non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico giuridica della pronuncia. Val poi la pena di aggiungere che il motivo si presenta infondato anche sotto altri profili, in quanto le ragioni di contestazioni si sono concentrate 10 sulla titolarità dei beni occupati, rispetto alla quale sin dal ricorso la società ha allestito le proprie traiettorie difensive. Una volta indicata la superficie occupata e le tariffe oggetto di imposta deve ritenersi assolto l’onere motivazionale a carico dell’amministrazione comunale. E non vi è dubbio che, recependo quanto così riscontrato dal giudice del merito, la valutazione di sufficienza motivazionale dell’avviso da questi resa risulti conforme, in diritto, all’art.7 legge n. 212/2000, recando sufficiente indicazione tanto dei presupposti di fatto quanto delle ragioni giuridiche della pretesa;
e ciò con speciale riguardo al nucleo fondamentale della controversia, costituito appunto dalle superfici ritenute tassabili (così, tra le tante, Cass., Sez. T, 27 giugno 2023, n. 18387; Cass., Sez. T, 21 giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 16147, Cass. Sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2928, Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2022, n. 37170; Cass., Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che richiama Cass. Sez. VI/III, 28 settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale, Cass., Sez. U. civ., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez. T., 25 ottobre 2022, n. 31554, che richiama Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312, Cass., Sez. V, 19 aprile 2013, n. 9536, Cass., Sez. V, 10 dicembre 2021, n. 39283, Cass., Sez. V, 6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez. V, 14 marzo 2022, n. 8156, Cass., Sez. VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 ed ancora Cass., Sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481; ancora, più recentemente, Cass., Sez. T. 10 giugno 2024, n. 16096). Va, pertanto, escluso che possa essere censurata come mancanza di motivazione l’omessa individuazione di tutte le fonti probatorie o delle indagini effettuate per rideterminare l’area, ben potendo tali indicazioni essere fornite nell’eventuale successiva fase contenziosa, in cui l’ente 11 impositore ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Cass., Sez. 5″, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5″, 13 agosto 2020, n. 16996). Del resto, il contribuente non ha neppure allegato il pregiudizio effettivo e concreto al suo diritto di difesa, non avendo indicato alcuna argomentazione specifica o attività difensiva preclusa dalla predicata inidoneità motivazionale. 7. Il terzo mezzo di ricorso denuncia la <violazione e falsa applicazione degli artt. 115 116 c.p.c. in relazione alla mancata valutazione elementi di prova forniti dalla contribuente natura privata delle aree viarie interne al borgo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)>; in quanto i giudici di secondo grado avrebbero trascurato di valutare le argomentazioni e le prove fornite dalla contribuente ed, in particolare, la consulenza tecnica disposta dal tribunale di Velletri ed allegata nel corso del giudizio finalizzata ad accertare la natura privata interne al Borgo di Pratica di Mare, nonché gli elementi di prova, che consentono di escludere diritti pubblici sulle aree interne al Borgo (da considerarsi un “unicum”). Si osserva che l’erronea valutazione dei citati documenti processuali determina la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. 8. La censura in disamina non merita accoglimento. Per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola 12 implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.( Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; S.U. n.20867/2020; Cass. n.10927/2024). Nella fattispecie sub iudice, risulta con tutta evidenza che i giudici distrettuali hanno fondato la decisione impugnata sugli accertamenti operati nel giudizio amministrativo, restando quindi esclusa la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 115 c.p.c. Sotto altro profilo va ricordato che la ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è sindacabile dal giudice di legittimità, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016; Cass. n. 32505/2023 Cass. n. 10927/2024). Punto di diritto, questo, che ha trovato conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento" (tra le ultime: Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, ovvero a Cass. 20/12/2007, n. 26965); mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente 13 male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014 (Cass. n. 16016 del 09/06/2021). Quanto al riesame della valenza probatoria dei documenti prodotti e delle risultanze della c.t.u., esso involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le tante, Cass. 12362/2006 e, più recentemente, Cass. 21.7.2010, n. 17097; Cass. nn 16986/2013; Sez. U. n. 24148 del 2013; Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 19011/2017; Cass. n. 29404/2017). L’eventuale omesso esame dei documenti avrebbe invece dovuto essere mediato in questa sede ricorrendo alla deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n.5), c.p.c., relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia (Cass. n. 15399 del 9 giugno 2025). L’omesso esame di un documento può rilevare, tuttavia, solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, ove il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che 14 hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Difetta nel motivo di ricorso in esame sia la deduzione della doglianza attraverso il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sia l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. 9. Il quarto mezzo di ricorso prospetta la <violazione e falsa applicazione degli artt. 115 116 c.p.c. in relazione alla mancata valutazione elementi di prova forniti dalla contribuente natura privata delle aree viarie interne al borgo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)>, laddove il decidente, sulla base della citata sentenza del Consiglio di Stato, ha affermato che: <appare indubbio che se sono legittimi i suddetti provvedimenti emessi dal comune, per quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo (così come affermato in via definitiva consiglio di stato), non può più essere contestata legittimità dei provvedimenti, analogamente sulla base degli stessi presupposti, tributario” )>, così “tacitamente” ritenendo assorbita ogni contestazione in merito ai vizi probatori dell’atto impugnato di cui è causa. In altri termini, pur citando una sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha ritenuto di non annullare i provvedimenti del Comune, poiché <non può dirsi provato […] con dovuta necessità giuridica, il titolo legittimante la richiesta di rilascio del edilizio>, i giudici di secondo grado hanno disapplicato la regola relativa alla distribuzione dell’onere della prova, omettendo di considerare come, nel caso sub iudice, sarebbe stato onere del Comune di Pomezia, quale ente impositore, dare prova, “con dovuta necessità giuridica”, della sussistenza dei presupposti applicativi della 15 disposizione impositiva. L’unica circostanza richiamata nella decisione d’appello che può ritenersi “condizionante” nel presente giudizio è data dalla valutazione incidentale del giudice amministrativo secondo il quale non vi sarebbe una sufficiente “certezza” circa la natura privata o pubblica delle aree interne al borgo. Secondo l’assunto di parte ricorrente, le conclusioni cui è giunto il C.d.S. avrebbero, tutt’al più, dovuto convincere della insussistenza del presupposto di imposta;
invece, il giudicante ha tralasciato di verificare la sussistenza del presupposto di imposta, atteso che l’ente impositore si è soltanto limitato ad indicare nell’avviso di accertamento originariamente impugnato i metri quadri occupati, senza dimostrare se e quali spazi “pubblici” siano stati effettivamente “occupati”, ovvero quali spazi privati siano stati sottratti all’“uso pubblico”. 10. Il motivo è fondato. La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598); l’asserita violazione dell’art 2697 c.c. non si configura quando, a seguito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie, il decidente abbia ritenuto assolto implicitamente l’onere probatorio, apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 17313/2020). La decisione impugnata ha fondato il suo convincimento sulla base di elementi estranei al thema decidendum oggetto del giudizio tributario, ritenendo che non avendo neppure il Consiglio di Stato accertato la proprietà privata delle aree che sono state oggetto degli interventi di 16 recupero da parte della società Nova Lavinium, la conseguente illegittimità del permesso di costruire (o altro titolo edilizio) e l’assenza della certezza del possesso di un espresso titolo proprietario inducevano a ritenere che la società avrebbe dovuto dimostrare la titolarità di altro titolo legittimante;
concludendo che dalla disamina della copiosa documentazione prodotta da tutte le parti presenti nel processo, non poteva dirsi provato il titolo legittimante la richiesta di rilascio del titolo edilizio (e quindi la realizzabilità delle ridette opere). Tuttavia, l’incertezza sulla proprietà privata o meno delle aree interne al borgo non escludeva l’accertamento della fondatezza dell’atto impositivo e della dedotta esistenza di una servitù pubblica su dette aree, contestata dalla proprietà, onere che gravava sul Comune (Cass. n.25713/2024). L’ente è, difatti, attore in senso sostanziale, con evidenti riflessi in tema di riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.; il Comune, allora, avrebbe dovuto dimostrare in sede processuale la propria posizione giuridica con riguardo alla sussistenza della qualità di «proprietario della strada» ovvero della esistenza di una servitù di diritto pubblico sull’assetto viario interno al borgo, quale presupposto dell’imposta. 11. Il quinto mezzo di ricorso lamenta la <violazione e falsa applicazione degli artt. 115 116 c.p.c. in relazione alla mancata valutazione elementi di prova forniti dalla contribuente natura privata delle aree viarie interne al borgo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)>; per avere il giudicante illegittimamente sostenuto di poter far spiegare gli effetti del “giudicato” del Consiglio di Stato sul caso sub iudice, pur avendo questa Corte chiarito che, per effetto del richiamato art. 2909 c.c., l’accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione. 17 12. Il motivo è fondato, in quanto la Corte regionale ancorchè non abbia attribuito chiaramente l’effetto di giudicato alla sentenza del Consiglio di Stato, dopo aver precisato che < che la possibilità di revocazione o di ricorrere in Cassazione per difetto di giurisdizione non costituiscano mezzi di impugnazione ordinari e non incidano sulla efficacia di giudicato della sentenza del Consiglio di Stato> ha affermato che < E’ vero che il Consiglio di Stato non ha affermato come provata la proprietà pubblica delle aree oggetto di controversia, ma ha inequivocabilmente affermato che non ne è stata dimostrata la proprietà privata ed ha comunque affermato la legittimità dei provvedimenti del Comune che obbligavano la società alla rimozione dei cancelli apposti per impedire l’uso pubblico delle stesse aree. Appare indubbio, quindi, che se sono legittimi i suddetti provvedimenti emessi dal Comune, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo non può più essere contestata la legittimità dei provvedimenti, analogamente emessi dal Comune, sulla base degli stessi presupposti, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice tributario>. In altri termini, ha ritenuto che dall’accertamento operato incidenter tantum dal giudice amministrativo discendesse la legittimità dell’atto impositivo impugnato. Ebbene, non è ravvisabile nella specie un effetto di giudicato in relazione alla titolarità dell’assetto viario del borgo, in quanto il giudice amministrativo - nell'ambito della valutazione della legittimità delle ordinanze comunali con le quali si ordinava il ripristino dello stato dei luoghi e la sospensione lavori di cui alla CILA presentata il 18 febbraio 2020, prot. 19596, nonchè la rimozione del cancello apposto all’ingresso del Borgo - si è limitato a tal fine ad una delibazione in via incidentale per accertare se la società avesse titolo o meno all’effettuazione degli interventi edilizi nell’area cortilizia del Borgo, stabilendo che le opere non potevano essere realizzate dalla società se non previa richiesta di un 18 idoneo titolo edilizio e la dimostrazione della titolarità di un titolo legittimante, in questo caso mancante. Il rapporto privatistico è stato esaminato dal giudice amministrativo unicamente per valutare la legittimità dei provvedimenti adottati dal Comune di Pomezia, senza che vi sia alcuna statuizione avente efficacia di giudicato sulla titolarità dell’assetto viario ovvero alla esistenza su di essi di usi civici ( S.U. 13/02/2015, n. 2887; S.U. 19/02/2004, n. 3341). Per vero, il giudicato sostanziale può estendersi solo alle questioni su cui il giudice abbia compiuto un vero e proprio accertamento, così necessariamente e inscindibilmente collegato con il dictum finale, da non costituire una semplice affermazione incidenter tantum, di uno dei presupposti logici della decisione, bensì l’oggetto, esso stesso, della statuizione finale. 13.Con la settima censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. si denuncia la <illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici hanno ritenuto applicabile, al caso di specie, la tosap;
violazione dell’art. art. 38 e ss. del d.lgs. n. 507 93>, ciò in quanto la sentenza impugnata, nell’estendere il giudicato del Consiglio di Stato (relativo a ben altri provvedimenti comunali) al giudizio sub iudice, avrebbe violato le disposizioni che disciplinano il tributo. Si obietta che il presupposto impositivo della TOSAP va individuato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, «nell’occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico», mentre laddove vi sia occupazione che non comporti occupazione di un'area demaniale o la sottrazione di un’area privata all'uso pubblico, non si può dire che si sia verificato il presupposto d'imposta. Si argomenta che l’applicabilità dell’imposta applicata presuppone una valutazione in merito alla natura/destinazione “pubblica” del bene asseritamente sottratto “all’uso pubblico” dal cui compito i giudici 19 di seconde cure si sono palesemente sottratti, ritenendo legittima l’applicazione della Tosap nonostante la mancanza dei relativi presupposti. 14. L’ottavo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., deduce la nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., derivante dall’omesso esame delle risultanze emerse dal parallelo giudizio civile avente ad oggetto esattamente l’accertamento della (in)sussistenza di un “uso pubblico”; per avere i giudici di seconde cure ritenuto sostanzialmente pacifica la legittimità della pretesa comunale, basandosi sulle divergenti conclusioni riportate nella sentenza del Consiglio di Stato, avente ad oggetto provvedimenti comunali di tutt’altra natura, non attribuendo alcuna rilevanza alle risultanze del parallelo giudizio civile avente ad oggetto la medesima vicenda. Si osserva che certamente la sentenza del Tribunale, al pari della perizia di CTU (che la stessa ampiamente richiama) rappresentino elementi liberamente valutabili dai giudici di merito nell’ambito della propria discrezionalità, ma questi ultimi devono comunque esaminarne il contenuto avendo l’obbligo di illustrare comunque i motivi per i quali ritengono il contenuto irrilevante ai fini della decisione. Si deduce che l’omesso esame delle perizie giurate comporta la nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 15 dicembre 2019, n. 31805; in senso conforme, cfr. Cass. n. 1470/2018). 15.L’ultimo mezzo di ricorso reca la denuncia di <nullità della sentenza per motivazione apparente, laddove i giudici di seconde cure hanno ritenuto poter derivare la legittimità pretesa impositiva del comune in ragione delle conclusioni raggiunte dal consiglio stato 6 merito ad altri provvedimenti dell’ente, materia edilizia: violazione dell’art. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546 1992 e 111 costituzione (art. 360, comma 1, 4, c.p.c.)>.; laddove si dovesse giudicare 20 insussistente il denunciato vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., la società eccepisce, la nullità della sentenza di secondo grado per motivazione apparente, posto che i giudici hanno omesso di esaminare le risultanze emerse nell’ambito del parallelo processo civile e non hanno indicato in alcun modo le ragioni per le quali hanno ritenuto irrilevanti le citate risultanze processuali, dando rilievo esclusivamente al contenuto della sentenza del Consiglio di Stato che, come detto più volte, è del tutto inconferente con la fattispecie oggetto del presente giudizio, trascurando di esaminare la documentazione prodotta in giudizio(relazione notarile del dott. Minniti, sentenza del Tribunale civile di Velletri;
consulenza tecnica di ufficio, risultanze catastali). Si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 111 della Costituzione, posto che i giudici di seconde cure hanno del tutto omesso di indicare le ragioni del proprio convincimento, non avendo illustrato il percorso logico seguito per ritenere decisiva la sentenza del Consiglio di Stato (avente a oggetto altra questione) e non, invece, le risultanze emerse nell’ambito del parallelo giudizio civilistico. 16.I motivi dal settimo al nono restano assorbiti nell’accoglimento del quarto e quinto motivo di ricorso, respinti i restanti. 17. La sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente ai motivi accolti e la controversia deve essere rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, assorbiti i motivi dal settimo al nono, respinti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte 21 di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio, all’esito dell’udienza pubblica, della Sezione tributaria della Corte di cassazione del 15 aprile 2026. Il Consigliere estensore MI BA Il Presidente AC LL
Sentiti gli avv. ER Altieri e RI Piscitelli, difensori del ricorrente Nova Lavinium Srl che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso;
sentito l'avv. Ciro LE AU difensore del controricorrente Comune di Pomezia che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.La vicenda, oggetto del presente giudizio, trae origine dalla impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’annualità di imposta 2020, nonché degli avvisi relativi alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, emessi dal comune di Pomezia in relazione all’omessa dichiarazione degli impianti pubblicitari (indicati nell’atto medesimo) ed all’occupazione, per l’annualità 2017, degli spazi e delle aree pubbliche posti all’interno del Borgo di Pratica di Mare, avendo la società interdetto l’unico accesso al Borgo mediante l’illegittima apposizione di un cancello metallico sul quale è stato affisso un cartello che informa dell’inizio di lavori di manutenzione. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso della società Nova Lavinium. 3 Il Comune di Pomezia ha proposto appello avverso la decisione di prime cure. La Corte di Giustizia di Secondo Grado del Lazio, con la sentenza n. 193972024 ha accolto l’impugnazione: - ritenendo decisiva la valutazione compiuta dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 527/2024, depositata il 16 gennaio 2024 ed acquisita in atti, laddove ha affermato che non sono stati fugati i dubbi che già il primo giudice aveva evidenziato in ordine alla prova (al di là di ogni ragionevole dubbio) della proprietà privata delle aree che sono state oggetto degli interventi di recupero da parte della società Nova Lavinium;
che contrariamente a quanto sostenuto dalla odierna società appellante, l’effettuazione degli interventi edilizi all’interno del borgo andava realizzata dalla società previa richiesta di un idoneo titolo edilizio;
la richiesta del titolo edilizio doveva essere accompagnata da una puntuale dimostrazione della legittimazione “giuridica” a formulare detta richiesta e a realizzare le opere;
in assenza della certezza del possesso di un espresso titolo proprietario (per quanto sopra chiarito) la società avrebbe dovuto dimostrare la titolarità di altro titolo legittimante;
- che, sebbene il Consiglio di Stato non abbia affermato come provata la proprietà pubblica delle aree oggetto di controversia, ha inequivocabilmente statuito che non ne è stata dimostrata la proprietà privata ed ha comunque affermato la legittimità dei provvedimenti del Comune che obbligavano la società alla rimozione dei cancelli apposti per impedire l’uso pubblico delle stesse aree;
- che all’applicazione di una unica sanzione complessiva può autonomamente provvedere il Comune, in autotutela, non potendo la Corte dare applicazione alla disposizione di legge relativa al cumulo giuridico delle sanzioni, non essendo stati prodotti elementi adeguati per potersi affermare che questo procedimento sia l’ultimo, con riguardo alle violazioni di cui si tratta, di cui debba prendere cognizione il giudice tributario. 4 La società Nova Lavinium ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe svolgendo nove motivi. Replica con controricorso l’ente comunale. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’accoglimento del quinto e del settimo motivo del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza. Parte ricorrente deduce la pendenza presso questa Corte del giudizio n. Rg 6223/2025 concernente l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate-Territorio di annullamento del frazionamento (in riassunzione a seguito di translatio iudicii dal Tar Lazio, originariamente investito della questione). Si aggiunge che la medesima questione sostanziale, relativa alla sussistenza o meno di un diritto di uso pubblico per dicatio ad patriam, è oggetto di un giudizio civile attualmente pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma (R.G. 4081/2023), la cui udienza di discussione è fissata per il 4 novembre 2026, lasciando a questa Corte la decisione in merito ad una eventuale sospensione del presente giudizio tenuto conto che il processo civile è specificamente deputato ad accertare, con efficacia di giudicato, la sussistenza o meno di diritti reali di uso pubblico, che rappresentano il presupposto fattuale e giuridico della pretesa impositiva. MOTIVI DI DIRITTO 1. In via preliminare, osserva questa Corte che la pendenza del giudizio in merito alla impugnazione dell’atto di frazionamento dell’Agenzia, non si configura come antecedente logico giuridico sul giudizio in corso, atteso che il frazionamento ha natura meramente tecnica e fiscale e la questione sulla proprietà delle porzioni frazionate può essere decisa dal giudice incidenter tantum. 5 1.1. L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia- in questo caso - del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, è inammissibile in quanto risulta proposta per la prima volta in Cassazione, dal che discende che il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (Cass. Sez. un. 29172/ 2020). 1.1.Sotto un diverso profilo, la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale ed incombe al ricorrente l'onere di dimostrare che quest'altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendosi ritenere, in difetto, che manchi la prova dell'interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo né la Corte di cassazione, né un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di un'altra causa che non risulti effettivamente in corso (Cass. Sez. L., 19/10/2012, n. 18026). 1.2. Infine, occorre evidenziare che l’accertamento in merito alla titolarità dell’area interna al borgo e, dunque, del presupposto impositivo, è stata svolta incidenter tantum dal giudice tributario di merito, ragion per cui non si ravvisa il dedotto rapporto di pregiudizialità con la causa civile avente ad oggetto la domanda di rivendicazione della proprietà. 2.Ragioni di priorità logico-giuridica conducono al preliminare esame del sesto motivo di impugnazione, che risulta infondato per quanto di ragione. 3. La sesta ragione di contestazione prospetta la <nullità della sentenza per motivazione apparente, laddove i giudici di seconde cure hanno ritenuto poter derivare la legittimità pretesa impositiva del comune in ragione delle conclusioni raggiunte dal consiglio stato 6 merito ad altri provvedimenti dell’ente, materia edilizia: violazione dell’art. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546 1992 e 111 costituzione (art. 360, comma 1, 4, c.p.c.)>. Si afferma che, in merito alla quaestio centrale del giudizio, ossia l’esistenza del presupposto applicativo della Tosap e, nella specie, della natura pubblica (o destinazione ad uso pubblico) delle aree viarie e cortilizie interne al borgo, i giudici di seconde cure sono giunti ad una statuizione solo apparentemente e, dunque, illegittimamente motivata, in spregio ai principi di cui agli art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 della Costituzione. Con detta doglianza, la società insiste nel ribadire l’argomentazione difensiva spesa nel giudizio di merito secondo cui non v’è stata volontà dei proprietari del Borgo di consentire un “uso pubblico” in relazione agli spazi di sua esclusiva proprietà (ivi comprese, dunque, strade e piazze del Borgo), atteso che l’accesso al Borgo è sempre stato garantito solo in funzione di quelle che erano le esigenze connesse alla privata utilizzazione da parte della proprietà e dei coloni lavoranti della Tenuta e residenti nel Borgo. 3.1. Il motivo va disatteso. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza 7 impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. S.U. n.8053/2014). Nella specie, il vizio è denunciato secondo il paradigma previgente di cui all’art.360, primo comma, n.5 citato, mentre non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., nei termini precisati (Cass. S.U. n.8053/2014 citata e tra le tante da ultimo Cass. n.22598/2018). Sotto ulteriore profilo, va rilevato che, mediante l’apparente denuncia del vizio motivazionale, la ricorrente sollecita impropriamente una rivalutazione del merito, in particolare in ordine alle risultanze della relazione aggiornata dei Servizi, espressamente richiamata nella motivazione della sentenza (cfr. pag. 4), e alla valutazione delle emergenze istruttorie. La Corte di merito, all’esito delle valutazioni operate nel giudizio amministrativo, ha ritenuto, con adeguata motivazione e dando conto degli elementi su cui ha fondato il convincimento espresso, che la riconosciuta legittimità dei provvedimenti amministrativi emessi dal Comune relativa alla riapertura del cancello ed al diniego dell’autorizzazione all’esecuzione di opere di ristrutturazione presupponevano il diritto dell’ente e di conseguenza rendeva legittimo anche l’atto impositivo opposto. 4.Il primo motivo di ricorso è così rubricato< nullità della sentenza per omessa pronuncia, laddove i giudici di seconde cure, rinviando alla decisione del Consiglio di Stato, non si sono pronunciati in merito al vizio di motivazione dell’avviso di accertamento originariamente impugnato 8 nonché circa la violazione dell’art. 2697. violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, 1° comma n. 4, c.p.c.)>. 5.Con la seconda censura si deduce < violazione e falsa applicazione dell’art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 51, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 1, comma 162, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (dunque, dell’art. 24 della costituzione) in cui sono incorsi i giudici di seconde cure laddove hanno considerato legittimo sotto il profilo motivazionale l’avviso di accertamento (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)> La società ricorrente assume che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio abbia ritenuto di poter “derivare” la legittimità dell’avviso di accertamento originariamente impugnato, sulla base della statuizione del Consiglio di Stato, affermando che < Appare indubbio che se sono legittimi i suddetti provvedimenti emessi dal Comune, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo (così come affermato in via definitiva dal Consiglio di Stato), non può più essere contestata la legittimità dei provvedimenti, analogamente emessi dal Comune, sulla base degli stessi presupposti, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice tributario>, così “tacitamente” ritenendo assorbita ogni contestazione in merito alla omessa motivazione dell’atto impugnato di cui è causa. Si obietta che la mera elencazione di dati numerici (al pari dell’evocazione di “impianti pubblicitari”, in alcun modo individuati e di cui la Contribuente non ha assolutamente alcuna notizia e il rinvio ad allegati inesistenti) non può essere considerata sufficiente per soddisfare il requisito della motivazione. 6. I primi due motivi-che involgendo la medesima quaestio iuris possono essere divisati congiuntamente – sono destituiti di fondamento. 9 Il primo strumento di ricorso - correttamente sussunto (senza che l’erronea intestazione del motivo sortisca effetti invalidanti: Cass., Sez. U., 24/07/2013, n. 17931; Cass. 20/02/2014, n. 4036) nella ragione di impugnazione prevista dal num. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., quale mancato esame di una domanda o di un’eccezione che integra infatti vizio di omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.) - è infondato, in quanto l’omessa pronuncia su detto motivo di appello deve essere escluso in ipotesi di rigetto implicito, ovvero quando il provvedimento accolga una tesi incompatibile con la domanda o l’eccezione proposta oppure emetta una decisione che implichi, per logica incompatibilità, il rigetto della domanda o eccezione. Tanto si è verificato nella vicenda in esame. Il positivo apprezzamento del giudice regionale in ordine alla idoneità delle ragioni esposte nell’atto impositivo a fondare la tassazione importa, quale ineludibile presupposto, la valutazione di compiutezza motivazionale del contenuto dell’avviso opposto (Cass. n. 28810/2021; Cass.n. 13201/2024). Va aggiunto che ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda o eccezione non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico giuridica della pronuncia. Val poi la pena di aggiungere che il motivo si presenta infondato anche sotto altri profili, in quanto le ragioni di contestazioni si sono concentrate 10 sulla titolarità dei beni occupati, rispetto alla quale sin dal ricorso la società ha allestito le proprie traiettorie difensive. Una volta indicata la superficie occupata e le tariffe oggetto di imposta deve ritenersi assolto l’onere motivazionale a carico dell’amministrazione comunale. E non vi è dubbio che, recependo quanto così riscontrato dal giudice del merito, la valutazione di sufficienza motivazionale dell’avviso da questi resa risulti conforme, in diritto, all’art.7 legge n. 212/2000, recando sufficiente indicazione tanto dei presupposti di fatto quanto delle ragioni giuridiche della pretesa;
e ciò con speciale riguardo al nucleo fondamentale della controversia, costituito appunto dalle superfici ritenute tassabili (così, tra le tante, Cass., Sez. T, 27 giugno 2023, n. 18387; Cass., Sez. T, 21 giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 16147, Cass. Sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2928, Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2022, n. 37170; Cass., Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che richiama Cass. Sez. VI/III, 28 settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale, Cass., Sez. U. civ., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez. T., 25 ottobre 2022, n. 31554, che richiama Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312, Cass., Sez. V, 19 aprile 2013, n. 9536, Cass., Sez. V, 10 dicembre 2021, n. 39283, Cass., Sez. V, 6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez. V, 14 marzo 2022, n. 8156, Cass., Sez. VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 ed ancora Cass., Sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481; ancora, più recentemente, Cass., Sez. T. 10 giugno 2024, n. 16096). Va, pertanto, escluso che possa essere censurata come mancanza di motivazione l’omessa individuazione di tutte le fonti probatorie o delle indagini effettuate per rideterminare l’area, ben potendo tali indicazioni essere fornite nell’eventuale successiva fase contenziosa, in cui l’ente 11 impositore ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Cass., Sez. 5″, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5″, 13 agosto 2020, n. 16996). Del resto, il contribuente non ha neppure allegato il pregiudizio effettivo e concreto al suo diritto di difesa, non avendo indicato alcuna argomentazione specifica o attività difensiva preclusa dalla predicata inidoneità motivazionale. 7. Il terzo mezzo di ricorso denuncia la <violazione e falsa applicazione degli artt. 115 116 c.p.c. in relazione alla mancata valutazione elementi di prova forniti dalla contribuente natura privata delle aree viarie interne al borgo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)>; in quanto i giudici di secondo grado avrebbero trascurato di valutare le argomentazioni e le prove fornite dalla contribuente ed, in particolare, la consulenza tecnica disposta dal tribunale di Velletri ed allegata nel corso del giudizio finalizzata ad accertare la natura privata interne al Borgo di Pratica di Mare, nonché gli elementi di prova, che consentono di escludere diritti pubblici sulle aree interne al Borgo (da considerarsi un “unicum”). Si osserva che l’erronea valutazione dei citati documenti processuali determina la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. 8. La censura in disamina non merita accoglimento. Per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola 12 implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.( Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; S.U. n.20867/2020; Cass. n.10927/2024). Nella fattispecie sub iudice, risulta con tutta evidenza che i giudici distrettuali hanno fondato la decisione impugnata sugli accertamenti operati nel giudizio amministrativo, restando quindi esclusa la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 115 c.p.c. Sotto altro profilo va ricordato che la ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è sindacabile dal giudice di legittimità, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016; Cass. n. 32505/2023 Cass. n. 10927/2024). Punto di diritto, questo, che ha trovato conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento" (tra le ultime: Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, ovvero a Cass. 20/12/2007, n. 26965); mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente 13 male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014 (Cass. n. 16016 del 09/06/2021). Quanto al riesame della valenza probatoria dei documenti prodotti e delle risultanze della c.t.u., esso involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le tante, Cass. 12362/2006 e, più recentemente, Cass. 21.7.2010, n. 17097; Cass. nn 16986/2013; Sez. U. n. 24148 del 2013; Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 19011/2017; Cass. n. 29404/2017). L’eventuale omesso esame dei documenti avrebbe invece dovuto essere mediato in questa sede ricorrendo alla deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n.5), c.p.c., relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia (Cass. n. 15399 del 9 giugno 2025). L’omesso esame di un documento può rilevare, tuttavia, solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, ove il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che 14 hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Difetta nel motivo di ricorso in esame sia la deduzione della doglianza attraverso il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sia l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. 9. Il quarto mezzo di ricorso prospetta la <violazione e falsa applicazione degli artt. 115 116 c.p.c. in relazione alla mancata valutazione elementi di prova forniti dalla contribuente natura privata delle aree viarie interne al borgo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)>, laddove il decidente, sulla base della citata sentenza del Consiglio di Stato, ha affermato che: <appare indubbio che se sono legittimi i suddetti provvedimenti emessi dal comune, per quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo (così come affermato in via definitiva consiglio di stato), non può più essere contestata legittimità dei provvedimenti, analogamente sulla base degli stessi presupposti, tributario” )>, così “tacitamente” ritenendo assorbita ogni contestazione in merito ai vizi probatori dell’atto impugnato di cui è causa. In altri termini, pur citando una sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha ritenuto di non annullare i provvedimenti del Comune, poiché <non può dirsi provato […] con dovuta necessità giuridica, il titolo legittimante la richiesta di rilascio del edilizio>, i giudici di secondo grado hanno disapplicato la regola relativa alla distribuzione dell’onere della prova, omettendo di considerare come, nel caso sub iudice, sarebbe stato onere del Comune di Pomezia, quale ente impositore, dare prova, “con dovuta necessità giuridica”, della sussistenza dei presupposti applicativi della 15 disposizione impositiva. L’unica circostanza richiamata nella decisione d’appello che può ritenersi “condizionante” nel presente giudizio è data dalla valutazione incidentale del giudice amministrativo secondo il quale non vi sarebbe una sufficiente “certezza” circa la natura privata o pubblica delle aree interne al borgo. Secondo l’assunto di parte ricorrente, le conclusioni cui è giunto il C.d.S. avrebbero, tutt’al più, dovuto convincere della insussistenza del presupposto di imposta;
invece, il giudicante ha tralasciato di verificare la sussistenza del presupposto di imposta, atteso che l’ente impositore si è soltanto limitato ad indicare nell’avviso di accertamento originariamente impugnato i metri quadri occupati, senza dimostrare se e quali spazi “pubblici” siano stati effettivamente “occupati”, ovvero quali spazi privati siano stati sottratti all’“uso pubblico”. 10. Il motivo è fondato. La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598); l’asserita violazione dell’art 2697 c.c. non si configura quando, a seguito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie, il decidente abbia ritenuto assolto implicitamente l’onere probatorio, apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 17313/2020). La decisione impugnata ha fondato il suo convincimento sulla base di elementi estranei al thema decidendum oggetto del giudizio tributario, ritenendo che non avendo neppure il Consiglio di Stato accertato la proprietà privata delle aree che sono state oggetto degli interventi di 16 recupero da parte della società Nova Lavinium, la conseguente illegittimità del permesso di costruire (o altro titolo edilizio) e l’assenza della certezza del possesso di un espresso titolo proprietario inducevano a ritenere che la società avrebbe dovuto dimostrare la titolarità di altro titolo legittimante;
concludendo che dalla disamina della copiosa documentazione prodotta da tutte le parti presenti nel processo, non poteva dirsi provato il titolo legittimante la richiesta di rilascio del titolo edilizio (e quindi la realizzabilità delle ridette opere). Tuttavia, l’incertezza sulla proprietà privata o meno delle aree interne al borgo non escludeva l’accertamento della fondatezza dell’atto impositivo e della dedotta esistenza di una servitù pubblica su dette aree, contestata dalla proprietà, onere che gravava sul Comune (Cass. n.25713/2024). L’ente è, difatti, attore in senso sostanziale, con evidenti riflessi in tema di riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.; il Comune, allora, avrebbe dovuto dimostrare in sede processuale la propria posizione giuridica con riguardo alla sussistenza della qualità di «proprietario della strada» ovvero della esistenza di una servitù di diritto pubblico sull’assetto viario interno al borgo, quale presupposto dell’imposta. 11. Il quinto mezzo di ricorso lamenta la <violazione e falsa applicazione degli artt. 115 116 c.p.c. in relazione alla mancata valutazione elementi di prova forniti dalla contribuente natura privata delle aree viarie interne al borgo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)>; per avere il giudicante illegittimamente sostenuto di poter far spiegare gli effetti del “giudicato” del Consiglio di Stato sul caso sub iudice, pur avendo questa Corte chiarito che, per effetto del richiamato art. 2909 c.c., l’accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione. 17 12. Il motivo è fondato, in quanto la Corte regionale ancorchè non abbia attribuito chiaramente l’effetto di giudicato alla sentenza del Consiglio di Stato, dopo aver precisato che < che la possibilità di revocazione o di ricorrere in Cassazione per difetto di giurisdizione non costituiscano mezzi di impugnazione ordinari e non incidano sulla efficacia di giudicato della sentenza del Consiglio di Stato> ha affermato che < E’ vero che il Consiglio di Stato non ha affermato come provata la proprietà pubblica delle aree oggetto di controversia, ma ha inequivocabilmente affermato che non ne è stata dimostrata la proprietà privata ed ha comunque affermato la legittimità dei provvedimenti del Comune che obbligavano la società alla rimozione dei cancelli apposti per impedire l’uso pubblico delle stesse aree. Appare indubbio, quindi, che se sono legittimi i suddetti provvedimenti emessi dal Comune, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo non può più essere contestata la legittimità dei provvedimenti, analogamente emessi dal Comune, sulla base degli stessi presupposti, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice tributario>. In altri termini, ha ritenuto che dall’accertamento operato incidenter tantum dal giudice amministrativo discendesse la legittimità dell’atto impositivo impugnato. Ebbene, non è ravvisabile nella specie un effetto di giudicato in relazione alla titolarità dell’assetto viario del borgo, in quanto il giudice amministrativo - nell'ambito della valutazione della legittimità delle ordinanze comunali con le quali si ordinava il ripristino dello stato dei luoghi e la sospensione lavori di cui alla CILA presentata il 18 febbraio 2020, prot. 19596, nonchè la rimozione del cancello apposto all’ingresso del Borgo - si è limitato a tal fine ad una delibazione in via incidentale per accertare se la società avesse titolo o meno all’effettuazione degli interventi edilizi nell’area cortilizia del Borgo, stabilendo che le opere non potevano essere realizzate dalla società se non previa richiesta di un 18 idoneo titolo edilizio e la dimostrazione della titolarità di un titolo legittimante, in questo caso mancante. Il rapporto privatistico è stato esaminato dal giudice amministrativo unicamente per valutare la legittimità dei provvedimenti adottati dal Comune di Pomezia, senza che vi sia alcuna statuizione avente efficacia di giudicato sulla titolarità dell’assetto viario ovvero alla esistenza su di essi di usi civici ( S.U. 13/02/2015, n. 2887; S.U. 19/02/2004, n. 3341). Per vero, il giudicato sostanziale può estendersi solo alle questioni su cui il giudice abbia compiuto un vero e proprio accertamento, così necessariamente e inscindibilmente collegato con il dictum finale, da non costituire una semplice affermazione incidenter tantum, di uno dei presupposti logici della decisione, bensì l’oggetto, esso stesso, della statuizione finale. 13.Con la settima censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. si denuncia la <illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici hanno ritenuto applicabile, al caso di specie, la tosap;
violazione dell’art. art. 38 e ss. del d.lgs. n. 507 93>, ciò in quanto la sentenza impugnata, nell’estendere il giudicato del Consiglio di Stato (relativo a ben altri provvedimenti comunali) al giudizio sub iudice, avrebbe violato le disposizioni che disciplinano il tributo. Si obietta che il presupposto impositivo della TOSAP va individuato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, «nell’occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico», mentre laddove vi sia occupazione che non comporti occupazione di un'area demaniale o la sottrazione di un’area privata all'uso pubblico, non si può dire che si sia verificato il presupposto d'imposta. Si argomenta che l’applicabilità dell’imposta applicata presuppone una valutazione in merito alla natura/destinazione “pubblica” del bene asseritamente sottratto “all’uso pubblico” dal cui compito i giudici 19 di seconde cure si sono palesemente sottratti, ritenendo legittima l’applicazione della Tosap nonostante la mancanza dei relativi presupposti. 14. L’ottavo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., deduce la nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., derivante dall’omesso esame delle risultanze emerse dal parallelo giudizio civile avente ad oggetto esattamente l’accertamento della (in)sussistenza di un “uso pubblico”; per avere i giudici di seconde cure ritenuto sostanzialmente pacifica la legittimità della pretesa comunale, basandosi sulle divergenti conclusioni riportate nella sentenza del Consiglio di Stato, avente ad oggetto provvedimenti comunali di tutt’altra natura, non attribuendo alcuna rilevanza alle risultanze del parallelo giudizio civile avente ad oggetto la medesima vicenda. Si osserva che certamente la sentenza del Tribunale, al pari della perizia di CTU (che la stessa ampiamente richiama) rappresentino elementi liberamente valutabili dai giudici di merito nell’ambito della propria discrezionalità, ma questi ultimi devono comunque esaminarne il contenuto avendo l’obbligo di illustrare comunque i motivi per i quali ritengono il contenuto irrilevante ai fini della decisione. Si deduce che l’omesso esame delle perizie giurate comporta la nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 15 dicembre 2019, n. 31805; in senso conforme, cfr. Cass. n. 1470/2018). 15.L’ultimo mezzo di ricorso reca la denuncia di <nullità della sentenza per motivazione apparente, laddove i giudici di seconde cure hanno ritenuto poter derivare la legittimità pretesa impositiva del comune in ragione delle conclusioni raggiunte dal consiglio stato 6 merito ad altri provvedimenti dell’ente, materia edilizia: violazione dell’art. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546 1992 e 111 costituzione (art. 360, comma 1, 4, c.p.c.)>.; laddove si dovesse giudicare 20 insussistente il denunciato vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., la società eccepisce, la nullità della sentenza di secondo grado per motivazione apparente, posto che i giudici hanno omesso di esaminare le risultanze emerse nell’ambito del parallelo processo civile e non hanno indicato in alcun modo le ragioni per le quali hanno ritenuto irrilevanti le citate risultanze processuali, dando rilievo esclusivamente al contenuto della sentenza del Consiglio di Stato che, come detto più volte, è del tutto inconferente con la fattispecie oggetto del presente giudizio, trascurando di esaminare la documentazione prodotta in giudizio(relazione notarile del dott. Minniti, sentenza del Tribunale civile di Velletri;
consulenza tecnica di ufficio, risultanze catastali). Si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 111 della Costituzione, posto che i giudici di seconde cure hanno del tutto omesso di indicare le ragioni del proprio convincimento, non avendo illustrato il percorso logico seguito per ritenere decisiva la sentenza del Consiglio di Stato (avente a oggetto altra questione) e non, invece, le risultanze emerse nell’ambito del parallelo giudizio civilistico. 16.I motivi dal settimo al nono restano assorbiti nell’accoglimento del quarto e quinto motivo di ricorso, respinti i restanti. 17. La sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente ai motivi accolti e la controversia deve essere rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, assorbiti i motivi dal settimo al nono, respinti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte 21 di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio, all’esito dell’udienza pubblica, della Sezione tributaria della Corte di cassazione del 15 aprile 2026. Il Consigliere estensore MI BA Il Presidente AC LL