Sentenza 1 febbraio 2005
Massime • 1
Il reato di omesso pagamento della somma applicata a titolo di sanzione sostituitiva, dal giudice in sede di condanna su richiesta dell'imputato (art. 83 legge 24 novembre 1981, n. 689), ha natura omissiva e l'antigiuridicità della condotta permane fino a quando permane l'interesse dello Stato all'adempimento, con la conseguenza che non inizia a decorrere il termine di prescrizione fino a quando non si adempia all'ordine di pagamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2005, n. 6986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6986 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 01/02/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 123
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 034249/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CH RI N. IL 06/10/1967;
avverso SENTENZA del 12/12/2003 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Febbraio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per precisione;
Udito il difensore Avv. Domenico Lombardo;
OSSERVA
Con sentenza del 15.7.1998, il pretore di Genova dichiarava il HI colpevole del reato previsto dall'art. 89 della legge n. 689/1981 (per avere omesso di pagare nei termini assegnatigli la sanzione sostitutiva di 850.000 lire di multa, applicatagli dal pretore stesso con sentenza del 30.3.1989, ai sensi dell'art. 77 della detta legge), condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione.
Su gravame dell'imputato, la corte d'appello - colla sentenza oggi esaminata - confermava quella di primo grado, osservando che la tesi difensiva, secondo la quale il HI avrebbe omesso il pagamento senza averne consapevolezza, era smentita per il fatto che il corrispondente avviso gli era stato regolarmente notificato dalla cancelleria coll'atto di precetto;
la sua richiesta di applicazione dell'amnistia era stata rigettata e non poteva quindi parlarsi di difetto del dolo o di ignoranza scusabile.
In punto di pena, riteneva la corte territoriale non concedibili le attenuanti ex art. 62 bis c.p., essendo l'imputato gravato da numerosi e non lievi precedenti;
equa appariva la sanzione inflitta, alla luce dei criteri contenuti nell'art. 133 c.p.. Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione il HI, che denunciava plurime violazioni di legge.
Anzitutto, egli aveva ritenuto che il reato fosse amnistiato e la negativa decisione non gli era mai stata comunicata;
la sua ignoranza dell'obbligo del pagamento era quindi scusabile, non potendosi a lui rimproverare alcuna trascuratezza, in una situazione normativa peraltro non chiara, essendo anche stato nel frattempo abrogato l'art. 77 della legge n. 681/1989. Il diniego delle attenuanti generiche era stato ingiustamente motivato coi soli suoi precedenti penali,
che riguardavano una fase della sua vita pregressa, caratterizzata dalla tossicodipendenza;
il cambiamento di personalità nel frattempo maturato, avrebbe invece giustificato la concessione. In ogni caso, appariva eccessiva la misura della pena, alla stregua della condotta successiva al reato.
Il ricorso è infondato.
Correttamente, anzitutto, la sentenza impugnata ha escluso che il mancato adempimento dell'obbligo relativo al pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, possa ricondursi nell'alveo dell'errore o dell'ignoranza scusabile. L'inescusabilità dell'ignoranza sulla legge penale, affermata dall'art. 5 c.p., dopo la mitigazione introdotta dalla sentenza 24.3.1988, n. 364 della Corte Costituzionale, trova un riferimento di contrasto nel concetto di inevitabilità, che però nella specie appare insussistente. Come invero hanno osservato i giudici di merito, il HI aveva avuto avviso di pagamento, mediante notifica dell'atto di precetto;
e la richiesta di applicazione dell'amnistia, denota in lui la consapevolezza di dover adempiere al relativo obbligo, a nulla rilevando che la decisione negativa del giudice non gli sia stata (asseritamente) notificata, essendo suo onere di diligenza accertarsi dell'esito della richiesta.
La situazione normativa, al contrario di quanto afferma il ricorrente, gli era dunque ben chiara.
Le censure mosse alla sentenza impugnata in punto di pena, sono generiche e in fatto, mentre la relativa motivazione fa corretto riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p., anche quanto alla inconcedibilità delle attenuanti generiche.
Da ultimo deve rilevarsi che la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, avanzata dal p.g. di udienza e fatta propria, in linea subordinata, dal difensore, non può essere accolta;
il reato ascritto al HI ha natura omissiva e l'antigiuridicità della condotta permane finché permanga l'interesse dello Stato all'adempimento dell'obbligo in questione. Adempimento fino ad oggi non v'è stato e l'interesse pubblico alla riscossione della pena sostitutiva è tenuto in vita dagli atti esecutivi compiuti dalla cancelleria.
Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2005