Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPO03 2 8 3 /0 1 REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 12363/99 Dott. Pellegrino SENOFONTE Cron. 6833 Dott. Vincenzo FERRO Consigliere Rep.1058 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Francesco RI FIORETTI Rel. Consigliere Ud. 10/11/00 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE S E NT E NZ A dal Sig. IL SOLE 24 ORE Richiesta copia studio per diritti L. 6900 sul ricorso proposto da: / MAR. 2001 BANCO DI NAPOLI SpA, FILIALE DI TORRE DEL GRECO, in IL CANCELLIERE persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 39, 55 1-3000 CANCELLERIA l'avvocato OG MANZILLO F., rappresentato e presso OG UN, giusta procura dall'avvocato difeso in calce al ricorso;
ricorrente 00678684
contro
FALLIMENTO BI & BI SOCIETA' MERIDIONALE CURATELA DEL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di PRODUZIONE di ON FO & C. Snc, nonchè dei UFFICIO COPIE 2000 soci in proprio, in persona del Curatore, Richiesta copia studio dal Sig. Foama... domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 2085 elettivamente per diritti L. 6000 il 19 GIU 2001 -1- AL CANCELLIERE 62, presso l'avvocato SIMONE CICCOTTI, rappresentato e difeso dall'avvocato DONATO IANNICELLI, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 85/99 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 26/03/99; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia esecutiva udienza del 10/11/2000 dal Consigliere Dott. Francesco dal Sig. UNICELLY per diritti 128000 + 8 ball RI FIORETTI;
12 GIU. 2001 if IL CANCELLIERE udito per il ricorrente, l'Avvocato Foglia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Iannicelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. DIRITTI BE144052 BE144053 AY078658 LIRE 2000 CANCELLE AY078659 AY078660 BE144056 -2- AY078665 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 28.10.1987 la curatela del fallimento della s.n.c. Bi & Bi conveniva in giudizio di fronte al Tribunale di Nocera Inferiore il NC di OL per sentirlo condannare - previa revoca, in via principale ai sensi del n. 2 dell'art. 67 legge fall., in via subordinata ai sensi del secondo comma di detta norma, degli -atti con i quali era stato realizzato l'incasso di £. 2.297.593.315 – al pagamento di detta somma “oltre i maggiori danni da svalutazione monetaria e interessi compensativi al saggio bancario e moratori come per legge". Adduceva la curatela: a) che il 12.7.1983 la società Bi & Bi aveva rilasciato al NC mandato, con obbligo di resa del conto e nel reciproco interesse, ad incassare tutti i mandati e ordinativi di pagamento che l'A.I.M.A.- Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - avrebbe emesso in suo favore;
b) che il NC di OL, filiale di Torre del Greco, nella qualità di mandatario, aveva incassato dall'AIMA £.
1.600.210.035 con valuta 19.5.1984 e £. 697.383.320 con valuta 21.12.1984, somme tutte computate a deconto dell'esposizione di cui al c.c. 27/5693, che era stato passato in "sofferenze" il 18.5.1984; c) che la Bi & Bi era stata ammessa a concordato preventivo il 17.5.1985 e dichiarata fallita l'11.3.1986; d) che gli incassi operati integravano violazione dell'art. 67 legge fall., in primo luogo ai sensi del n. 2 del primo comma, subordinatamente del secondo comma. Il NC di OL nel costituirsi adduceva: 1 a) che l'incasso di £.
1.600.210.035 era avvenuto oltre l'anno anteriore all'ammissione al concordato preventivo;
b) che, stante l'addotta configurazione quale mandato in rem propriam, l'atto stipulato il 12.7.1983 era da ritenersi non revocabile;
c) che, comunque, l'intento negoziale effettivamente perseguito era da individuarsi in “un'intesa per cui a fronte di finanziamento effettuato in favore della Bi & Bi, questa si obbligava a consentire che l'altro (il NC di OL) riscuotesse i crediti vantati verso l'AIMA e li ritenesse in deconto dei suoi crediti"; d) che tale negozio configurava, ad avviso del NC, atto di cessione di crediti futuri, come tale non revocabile;
e) che, ove si fosse voluto individuare un patto di futura compensazione, questo avrebbe dovuto essere specificamente impugnato. Il Tribunale adito accoglieva la domanda, condannando il NC al pagamento della somma di £. 2.297.593.315, oltre interessi legali. Osservava detto giudice che il complesso meccanismo negoziale adoperato, a mezzo di un'apertura di credito di £.
2.500.000.000 preceduta da mandato in rem propriam in favore del NC ad incassare tutti i mandati AIMA, doveva ritenersi mezzo anormale di pagamento, in considerazione anche del fatto che pure il separato atto del 3.8.1983 di autorizzazione alla compensazione, parimenti antecedente all'apertura di credito, si innestava nel meccanismo negoziale confermandone la funzione solutoria. Avverso tale sentenza il NC di OL proponeva appello alla Corte d'appello di Salerno, adducendo che l'atto del 12.7.1983, in cui doveva individuarsi unicamente un mandato irrevocabile con potere di compensare, aveva esclusiva 2 Am funzione di garanzia, il che escludeva l'applicabilità della normativa di cui all'art. 67, primo comma, n. 2, o secondo comma, della legge fall.. Subordinatamente adduceva l'eventuale applicabilità del solo secondo comma dell'art. 67 e la conseguente inaccoglibilità della pretesa, perché il pagamento di 1,6 miliardi era avvenuto il 17.5.1984, cioè oltre l'anno anteriore all'ammissione della Bi & Bi al concordato preventivo. Con sentenza del 9 marzo 1999, depositata il 25 marzo 1999, la corte adita rigettava l'appello. Osservava la corte: che con atto del 12.7.1983 di “mandato all'incasso con obbligo della resa dei conti”, la s.n.c. Bi & Bi, società meridionale di produzione di IO IF C., aveva rilasciato al NC di OL, nel reciproco interesse, mandato ad incassare "tutti i mandati ed ordinativi di pagamento che saranno emessi in suo favore dall'AIMA per la campagna 1983 della lavorazione del pomodoro"; che detto mandato non conteneva alcun riferimento a successive aperture di credito;
che, in data 3.8.1983, la società Bi & Bi aveva rilasciato al NC autorizzazione ad imputare tutte le somme incassate in dipendenza del mandato summenzionato “in conto di ogni vostro credito, ancorché non liquido ed esigibile, nei nostri confronti ed in particolare di quanto da noi dovutovi in dipendenza della concessione di credito fatta sotto forma di apertura di credito straordinaria in conto corrente, esonerandovi da ogni responsabilità”; che l'apertura di credito del 10.8.1983 (conto 27/5693), da utilizzare per 1 miliardo in bianco e per 1,5 miliardi per emissione di vaglia a favore dei 3 conferenti il pomodoro con scadenza e rientro al 31.5.1984 - era, pertanto, - successiva al mandato ed all'autorizzazione ad imputare;
che, utilizzata detta apertura di credito, era seguito l'incameramento da parte della Banca di contributi erogati alla Bi & Bi per £.
1.600.210.035 il 19.5.1984 e per £. 697.383.200 il 21.12.1984; che, la Bi & Bi, era stata ammessa a concordato preventivo il 17.5.1985 e, poi, dichiarata fallita l'11.3.1986; che dalla regolamentazione pattizia, complessivamente valutata, emergeva la volontà di attribuire alla banca l'intero importo del contributo AIMA a prescindere dal fatto che l'apertura di credito fosse stata o meno utilizzata in futuro per provvedere esclusivamente ai pagamenti in favore dei fornitori;
che, pertanto, tale essendo la successione ed il contenuto degli atti dovevasi escludere che il complesso regolamento negoziale fosse volto esclusivamente a garantire crediti futuri e ritenere, invece, che avesse finalità solutorie da attuare con mezzo satisfattorio estraneo alle comuni relazioni commerciali;
che, inoltre, già all'atto del conferimento del mandato in rem propriam, del rilascio della successiva autorizzazione a compensare e dell'apertura di credito, la situazione della Bi & Bi risultava fortemente pregiudicata e nota alla banca, atteso che, questa, al fine di tutelarsi ulteriormente fece confluire nella nuova apertura di credito le esposizioni di quest'ultima per oltre 300.000.000, di cui il termine previsto per il rientro era già decorso senza che la debitrice avesse potuto adempiere;
che, infine, la complessa pattuizione non poteva integrare un mutuo di scopo, non potendosi fondare su un qualche riferimento normativo e contrastando con la esaminata effettiva volontà negoziale. Avverso detta sentenza il NC di OL s.p.a., filiale di Torre del Greco, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. Il Fallimento della società Bi & Bi, nonché dei soci in proprio ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la banca ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ.. Omesso esame di un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e cod. proc. civ.). Violazione e falsa applicazione in ordine alla causa degli atti revocati, giacché nella identificazione degli stessi va considerata la causa prevalente (artt. 1322, 1362 cod. civ. coordinati con l'art. 1325 c.c. e 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Deduce la ricorrente che la corte di merito avrebbe interpretato gli atti di causa, basandosi esclusivamente sulla lettera degli stessi. Se, infatti, avesse compiutamente esaminato detti atti, avrebbe constatato che nella specie preesisteva agli atti negoziali un debito ( di 300 milioni) di entità di gran lunga inferiore al credito ( di 2,5 miliardi ); ciò avrebbe dovuto indurla a concludere che gli atti in parola non potevano costituire mezzo di pagamento anormale, giacché il maggior debito, al tempo della stipula dei predetti atti era ancora insussistente, donde la causa ( prevalente ) degli stessi non poteva che garantire crediti contestualmente creati. Con il secondo motivo (relativo al mutuo di scopo ed alla normalità del mezzo di pagamento) la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 67 legge fall. (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. ). Violazione e falsa applicazione dell'art. 1203 c.c. correlato all'art. 2751 bis c.c. (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). jm 5 Erroneamente la corte di merito avrebbe ritenuto non potersi configurare nel finanziamento concesso dal banco, contestualmente al mandato irrevocabile all'incasso ed al patto compensatorio, un mutuo di scopo, quando era, invece, determinato dal fine di consentire alla Bi & Bi di conseguire gli ausili comunitari e quando destinataria del finanziamento ( nei limiti di 1,5 miliardi ) non era l'azienda, ma soggetti terzi, ai quali l'art. 2750 c.c. attribuisce privilegio. Con il terzo motivo ( relativo alla insussistenza di uno stato di decozione della sovvenuta) la ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 67 legge fall.. Insussistenza di elementi idonei a lasciar presumere uno stato di predecozione dell'azienda. Violazione e falsa applicazione dell'art. 67 legge fall.. Art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.. Deduce la ricorrente che né dalla contabilità aziendale né da fatti esterni sarebbe desumibile uno stato di predecozione dell'impresa, non potendo questo essere desunto dal solo fatto che questa abbia fatto ricorso al credito bancario. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa corte in relazione ad analoga vicenda ( anche in tal caso la banca aveva acquisito dal debitore mandati irrevocabili all'incasso di crediti del mandante verso l'A.I.M.A.) ha affermato che l'attribuzione di un mandato in "rem propriam" all'incasso di crediti nei confronti di un terzo, con il conferimento della facoltà di utilizzare le somme incassate per l'estinzione di un debito verso il mandatario (benché non ancora sorto), producendo effetti analoghi alla cessione di crediti, ha, oltre che uno scopo di garanzia, una funzione solutoria, risolvendosi nella precostituzione di un mezzo sicuro di pagamento per il mandatario in ordine ai finanziamenti da effettuare a favore del mandante, con la conseguenza che, trattandosi di un mezzo satisfattorio diverso dal danaro ed estraneo alle comuni relazioni commerciali, risulta suscettibile di revocatoria ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare, se pattuito nel biennio sospetto, a nulla rilevando che tale pattuizione sia coeva al sorgere del rapporto (cfr. cass. n. 4688 del 1998). Ritiene il collegio che quanto affermato dalla sentenza anzicitata merita di essere condiviso, non sussistendo serie ragioni per discostarsene, essendo in linea con il consolidato insegnamento di questa corte (cfr. cass. n. 6882/97; cass. n. 10347 del 1996; cass. n. 2706 del 1995), la quale ha costantemente affermato che allorquando il danaro non è strumento di immediata e diretta soluzione, ma solo un mezzo indiretto di adempimento, in quanto effetto terminale di altri negozi, deve ravvisarsi un'anormalità di pagamento, presupposto per la revoca di cui all'art. 67, primo comma, n. 2 legge fallimentare;
che la anormalità del pagamento può configurarsi anche in relazione a vicende estintive di passività sorte successivamente alla stipula dei negozi utilizzati in funzione satisfattoria e che il relativo apprezzamento del giudice di merito sfugge al sindacato della corte di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato( cfr. in tal senso cass. n. 8703 del 1998). La censura in esame non coglie, pertanto, nel segno, avendo la corte di appello fatta corretta applicazione dei summenzionati principi. Correttamente detto giudice, infatti, ha affermato che il mandato all'incasso avesse una funzione satisfattoria non solo dei crediti pregressi, ma anche di quelli futuri, avendo la società BI & Bi rilasciato al NC di OL, in data 3.8.1983 ( quindi in epoca antecedente all'apertura di credito del 10.8.1983 di due miliardi e mezzo di lire) autorizzazione ad imputare tutte le somme incassate, in dipendenza del mandato ricevuto, in conto di ogni credito, compreso quello concesso con l'apertura di credito straordinaria sopra indicata. 7 Infondato è anche il secondo motivo. La corte di merito, prendendo in considerazione una serie di circostanze di fatto e dandone una plausibile valutazione, ha escluso con adeguata e logica motivazione che la comune intenzione delle parti fosse quella di dar vita, con il complesso meccanismo posto in essere, ad un mutuo di scopo. Tale apprezzamento, costituisce valutazione di merito;
come tale sfugge al sindacato di legittimità se, come avvenuto nel caso di specie, è congruamente e logicamente motivata. Quand'anche, poi, si trattasse di un mutuo di scopo, non è sostenibile che in tal caso destinatario del finanziamento sia non chi ha contratto il mutuo, ma un terzo. Questa corte ha affermato, infatti, il principio che il collegio condivide, secondo cui il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro o con il conseguimento da parte del mutuatario della giuridica disponibilità della medesima, che può ritenersi sussistente allorquando, con apposita pattuizione, il mutuatario abbia incaricato il mutuante di impiegare la somma mutuata (in tutto o in parte) per soddisfare un suo interesse;
nel caso in cui il mutuante sia stato incaricato di destinare la somma per il pagamento di un debito del mutuatario, si verifica un duplice trasferimento della somma mutuata, prima dal mutuante al mutuatario, nel cui patrimonio è entrata, e poi da questi al terzo;
trattandosi di pagamenti riferibili al patrimonio del debitore, ne consegue che, in caso di fallimento, trovano applicazione le regole atte a garantire la "par condicio creditorum", a nulla rilevando che tali pagamenti siano avvenuti in esecuzione di un mutuo di scopo (cfr.cass. n. 11116/92; cass. n. 8634/99). Infine anche il terzo motivo è infondato. Jonſ 8 Spettava al NC di OL provare che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore, atteso che, per gli atti indicati nel primo comma dell'art. 67 legge fall., il legislatore ha posto una presunzione iuris tantum di conoscenza dello stato di insolvenza, addossando al terzo l'onere di provare la inscientia decotionis. Questa corte ha costantemente affermato che il convenuto in revocatoria fallimentare può vincere la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza se, non potendo fornire la prova negativa direttamente, dimostra l'esistenza, al momento in cui è stato posto in essere l'atto impugnato, di circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovi in una situazione normale di esercizio dell'impresa, sempre che non siano emerse prove dell'effettiva scientia decoctionis da parte di detto convenuto. Nel caso che ne occupa il NC di OL, come messo in evidenza dalla corte di merito, non ha dato la prova della esistenza di dette circostanze. La corte di merito, per contro, ha evidenziato che l'avvertita esigenza di assicurarsi con la maggiore possibile certezza il soddisfacimento delle pretese creditorie, non solo per i crediti in fieri, ma anche per quelli preesistenti, era di per sé indicativa della conoscenza di una situazione patrimoniale del proprio debitore che, al di la di quanto vorrebbe farsi apparire dietro l'usbergo dei bilanci prodotti dalla società che ricorreva al credito, non era certo da apprezzarsi positivamente ed anzi doveva creare allarme;
ha evidenziato, inoltre, che a conferma di una - situazione di decozione che irreversibilmente progrediva verso l'esito ad essa proprio - già prima dell'incasso della prima tranche di £. 1,6 miliardi, la banca aveva revocato ( 1'11.5.1984) con effetto immediato tutti gli affidamenti, circostanza questa che chiude definitivamente ogni questione sulla situazione già esistente nell'agosto 1983 e che sarebbe sfociata, a distanza di pochi mesi, nella revoca di tutti gli affidamenti. Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della società ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che appare giusto liquidare, tenuto conto del valore della lite, in complessive lire 15.153.000, di cui lire 15 milioni per onorario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare al fallimento controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessive lire 15.153.000, di cui lire 15.000.000 per onorario: Così deciso in Roma il 10 novembre 2000. Franсеха fioreth il Presidente Il Consigliere estensore CORTE SUPREMA DI CASSATIONE Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE Prima 7 MGR 2001 RI Di UZ Care IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE RI Di ZZ Во одного 69000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 310000 Registrato in MAG. 2001. Serie 4 22848 versato C. 310.000 al n. (lire trecentodiecimila ) p. Dirigento Area Serviaj (Dott.ssa RI Graza D UPPO) Il Responsabile Servizio iudiziari (Dr. M. RACCHINI) 10