Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 1
La sussistenza dei requisiti intrinseci di assimilabilità di uno scarico di acque reflue a quelle domestiche, pur in mancanza della documentazione richiesta dalla normativa regionale per attestare tale assimilabilità, esclude il reato di scarico senza autorizzazione. (In motivazione, la Corte - in una fattispecie nella quale, secondo la normativa regionale, era sufficiente per l'assimilabilità un'autocertificazione del titolare dello scarico attestante un consumo medio giornaliero non superiore a 20 mc. - ha precisato che la mancanza dell'autocertificazione integrasse l'illecito amministrativo di cui all'art. 133, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2009, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 25/11/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 2093
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 26010/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UF Di AL AL, nato il [...];
Avverso la Sentenza Tribunale di Milano, in data 12/03/09;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SINISCALCHI Antonio che ha concluso per Rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv. Colonna Fabrizio e Avv. Pecora Carlo Massimo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 12/03/09, dichiarava UF Di AL AL colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1, e lo condannava alla pena di Euro
1.200,00 di ammenda;
pena sospesa.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi, costitutivi del reato de quo. Trattavasi di scarichi provenienti da impianti di lavanderia ad umido, con approvvigionamento idrico non superiore a mc. 20 al giorno;
scarichi assimilabili ad acque reflue domestiche, per i quali era sufficiente una semplice autocertificazione.
La mancanza di autocertificazione costituiva, tutt'al più, soltanto un illecito amministrativo senza rilevanza penale. Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/11/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nella fattispecie è stato contestato all'attuale ricorrente il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1, perché quale amministratore unico della "Mr Clean srl" aveva effettuato uno scarico di acque reflue derivanti dall'attività di lavanderia, senza essere munito della prescritta autorizzazione;
fatto accertato l'08/05/07.
In ordine a tale imputazione veniva affermata, con sentenza in data 12/03/09 del Tribunale di Milano, la responsabilità penale del UF Di AL con la conseguente condanna alla pena di cui in atti.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda, si osserva che alla data del sopralluogo effettuato l'08/05/07, gli impianti della lavanderia gestita dalla "Mr Clean srl" erano ad umido ed avevano un consumo medio giornaliero inferiore a 20 mc.. Trattavasi, pertanto, di scarico di acque reflue assimilabili a quelle domestiche in virtù del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 7 lett. e); art. 5, comma 4, del regolamento Regione Lombardia n. 3 del 24/03/06. In ordine a tale scarichi di acque reflue assimilabili a quelle domestiche ed ai fini della loro legittimità, era sufficiente un'autocertificazione della ditta esercente l'attività di lavanderia, attestante un consumo medio giornaliero non superiore a mc. 20.
Orbene la mancanza, all'epoca del sopralluogo di tale autocertificazione (che poi fu subito redatta nei giorni successivi) non determina, però, l'illiceità penale dello scarico di acque reflue, stante la sussistenza dei requisiti intrinseci di assimilabilità delle predette acque reflue a quelle domestiche. La mancanza dell'autocertificazione determina, tutt'al più, l'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 133, comma 2. Alla luce delle considerazioni finora svolte consegue che nella fattispecie in esame non ricorrono gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1; con particolare riferimento all'elemento soggettivo.
Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Milano, in data 12/03/09, perché il fatto non costituisce reato. Copia degli atti vanno trasmessi al Sindaco del Comune di Milano per quanto di sua competenza in ordine all'eventuale illecito amministrativo di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata,perché il fatto non costituisce reato.
Dispone trasmettersi gli atti al Sindaco del Comune di Milano, per quanto di eventuale competenza.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010