Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2002, n. 13551
CASS
Sentenza 21 marzo 2002

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Integra il reato di appropriazione indebita e non quello di sottrazione di cose comuni la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune. Il reato di appropriazione indebita, da parte di un condomino, di energia elettrica destinata ad uso comune del condominio non può essere ritenuto aggravato, ai sensi dell'art.61 n.11 cod.pen., da abuso di relazioni di coabitazione, non essendo configurabile un tal genere di relazioni tra inquilini di uno stesso stabile condominiale, ma soltanto tra quelli di essi che vivono nella stessa abitazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2002, n. 13551
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13551
    Data del deposito : 21 marzo 2002

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