Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2003, n. 1115
CASS
Sentenza 24 gennaio 2003

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Massime1

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di inesistenza della procura 'ad litem', l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di nullità o di invalidità della procura 'ad litem', non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.

Commentario1

  • 1Procura alle liti - difetto assoluto - conseguenze - nullità insanabileAccesso limitato
    Pietro D'Antò · https://www.altalex.com/ · 16 marzo 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2003, n. 1115
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1115
Data del deposito : 24 gennaio 2003

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