Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di inesistenza della procura 'ad litem', l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di nullità o di invalidità della procura 'ad litem', non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.
Commentario • 1
- 1. Procura alle liti - difetto assoluto - conseguenze - nullità insanabileAccesso limitatoPietro D'Antò · https://www.altalex.com/ · 16 marzo 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2003, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI IC, AN LI, RO NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PITREI 1, presso lo studio dell'avvocato IC MI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AL, CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E LA REGIONE CALABRIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 256/99 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, Sezione Prima Civile emessa il 2/7/1999, depositata il 20/07/99; RG. 566/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo, rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il pretore di Reggio Calabria, adito con citazione per revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c. della decisione in data 1.12.1995, con cui aveva negato la sua competenza territoriale nella procedura esecutiva di espropriazione forzata del credito, con sentenza dichiarava la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto la citazione di EN RO nei confronti della Regione Calabria e della banca AL (Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania) era stata sottoscritta da difensori non muniti della procura speciale prevista dall'art. 399, 3^ comma, c.p.c.;
condannava, inoltre, gli stessi difensori a pagare alla AL un terzo delle spese processuali.
Sulla impugnazione di EN RO e dei suoi difensori avvocati A. Iannò e D. Gangemi, il tribunale di Reggio Calabria rigettava l'appello e condannava gli appellanti in solido alle spese del grado a favore della AL. I giudici di appello consideravano che non poteva riconoscersi il requisito della specialità alla procura rilasciata con riferimento a diversi pregressi procedimenti, anche perché la procura speciale necessariamente suppone che il conferimento dell'incarico al difensore avvenga dopo la pubblicazione della sentenza, cui la impugnazione è riferita;
aggiungevano che le differenti caratteristiche del giudizio di revocazione rispetto al giudizio di cassazione non comportavano alcuna differenza delle modalità della procura speciale richiesta in entrambi i giudizi;
rilevavano, infine, che la condanna dei difensori al pagamento delle spese processuali in ragione di un terzo era giustificato dal fatto che, in assenza della procura speciale, l'attività svolta dagli stessi non era riferibile al cliente, nei cui confronti non si era instaurato alcun rapporto processuale.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso EN RO e gli avvocati D. Gangemi ed A. Iannò, i quali affidano la impugnazione a due mezzi di doglianza.
Gli intimati Regione Calabria e Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo della impugnazione - che occorre esaminare prima dell'altra doglianza, in quanto la questione che con esso si propone è comune a tutti i ricorrenti e, comunque, assume carattere preliminare - i ricorrenti, deducendo la violazione della norma di cui all'art. 182 c.p.c., denunciano che l'accertamento della regolarità del contraddittorio, compiuto dal giudice di merito con ordinanza emessa ai sensi della predetta norma senza che poi fosse intervenuto mutamento alcuno della situazione di fatto e di diritto, non poteva, in seguito, essere posto nel nulla dalla sentenza che aveva definito il giudizio.
Precisano che alla udienza del 2.5.1996 il giudice di appello aveva emesso ordinanza con la quale aveva verificato la regolarità del contradditorio senza rilevare l'irregolare costituzione di essa ricorrente RO, per cui sulla questione (risolta nel senso della rituale costituzione in giudizio della parte istante in revocazione) non si sarebbe potuto ritornare con la successiva sentenza.
Il motivo non è fondato.
Il potere del giudice di invitare le parti a completare o mettere in regola gli atti o i documenti, che riconosca difettosi, e di sollecitare la sanatoria di un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ai sensi dell'art. 182, 2^ comma, c.p.c. deve ritenersi, secondo principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, di non obbligatorio esercizio, con la conseguenza che il mancato rilievo di una questione del tipo di quelle previste dalla stessa norma non solo non è preclusiva di un successivo esame in sede di decisione della causa;
ma non può neppure assumere il significato implicito di accertata regolarità della costituzione medesima in ordine alla quale debba intendersi siccome precluso un accertamento successivo.
Invero, è del tutto pacifico che alla ordinanza emessa ai sensi della norma suddetta non può attribuirsi alcuna efficacia decisoria.
Con il primo motivo di impugnazione - deducendo la violazione della norma di cui all'art. 91 c.p.c. - i ricorrenti lamentano che il giudice di appello ha considerato parte soccombente del giudizio di primo grado i difensori di EN RO, condannandoli a pagare un terzo delle spese processuali.
Assumono che la pronuncia sarebbe in contrasto con la regola della soccombenza e che la condanna alle spese, presupponendo la instaurazione di un contraddittorio regolare tra due parti, non poteva essere emessa a carico dei difensori, i quali, in mancanza di procura, avevano agito in nome e per conto della RO, unica parte processuale.
La censura è fondata.
Il tema della responsabilità per le spese nel giudizio promosso dal difensore privo di procura ha già costituito oggetto di esame da parte di questo giudice di legittimità.
Con riferimento alle decisioni sull'argomento, la sentenza n. 1780 del 1994 - stabilendo che l'attività processuale svolta dal difensore privo di procura, non essendo riferibile alla parte, è attività di cui solo il difensore resta responsabile, anche per quanto attiene alle spese del giudizio - poneva in risalto la peculiarità dei poteri processuali del difensore, i quali non vanno ricondotti alla figura della rappresentanza volontaria, in quanto, mentre in questa esiste un rapporto di fungibilità tra i poteri del rappresentato e quelli del rappresentante, nella rappresentanza processuale la procura alle liti conferisce, invece, al difensore i poteri della parte, essendo questa abilitata a stare in giudizio non di persona (salve le eccezioni previste), ma solo con il suo ministero.
La procura alle liti, perciò, non attribuisce il potere di compiere atti giuridici che la parte potrebbe da sola realizzare, dato che nel processo l'attività da svolgere può essere compiuta solo dal difensore, titolare dello jus postulandi sia pure in virtù di designazione della parte. Con la conseguenza che, nella reciproca integrazione tra poteri della parte e poteri del difensore, gli atti compiuti con il suo ministero vengono ad essere atti della parte, la cui legittimazione processuale deve trovare la necessaria sua integrazione nello jus postulandi del difensore. Da ciò la sentenza faceva discendere la ulteriore conclusione che, in difetto di procura, l'attività processuale non può spiegare effetti nella sfera giuridica della parte e, restando attività processuale di cui assume la responsabilità il difensore, costui soltanto dovesse essere chiamato a rispondere delle spese.
Con la successiva decisione n. 4462 del 1995, questa Corte - nel ribadire che la condanna alle spese, in qualità di parte, del difensore privo di procura era ammessa in dottrina ed aveva trovato il riscontro della precedente sentenza n. 1780/94 - aggiungeva che alla situazione di assoluta mancanza della procura medesima era assimilabile l'attività del difensore con procura nulla, anche in tal caso l'attività dallo stesso difensore svolta restando attività di cui in proprio assume la responsabilità anche in ordine alle spese.
La suddetta sentenza n. 4462/96 non ha, tuttavia, chiarito le ragioni per le quali dalla invalidità o inesistenza della procura derivi la conseguenza della assunzione della qualità di parte ad opera del difensore;
ne' ha indicato perché la eventuale sua responsabilità in ordine alle spese debba comportare anche la possibilità della sua condanna nel processo in cui ha svolto una attività inefficace.
In dottrina si è, però, di recente affermato che le disposizioni di cui agli artt. 89, 93 e 94 c.p.c. per la loro eterogeneità non consentono di desumere l'esistenza di un generale principio, il quale possa giustificare, in base alla analogia, la conclusione che in ipotesi di attività processuale svolta senza valida procura il difensore assume la qualità di parte allo stesso modo di quanto avviene nel caso di inesistenza della stessa procura. Più in particolare è stato osservato che la disciplina della nullità degli atti processuali non coincide con quella dettata per il contratto e che nel processo un atto nullo non può essere considerato tamquam non esset e che l'attivita processuale svolta sulla base di una procura nulla è provvisoriamente efficace e perciò riconducibile alla parte sino a quando la nullità non venga dichiarata, dato che in virtù della procura si è comunque instaurato un rapporto processuale con il soggetto che la procura ha conferito, il quale viene così ad essere anche il potenziale destinatario delle situazioni di vantaggio a suo favore derivanti dal processo in corso.
Tutto ciò non può non significare che il soggetto, che ha conferito una procura nulla, assume nel processo la qualità di parte e che in base al principio della causalità debba essere condannato alle spese, che l'altra parte ha dovuto affrontare per fare accertare il vizio di un atto indispensabile alla instaurazione del rapporto processuale.
Ciò è propriamente quanto è avvenuto nel caso in esame, nel quale il conferimento della procura era espressione precisa dell'intenzione della parte di contrastare l'accertamento compiuto in pregresso giudizio al fine di ottenere la revocazione della sentenza.
Aderendo alle considerazioni esposte, questo Collegio reputa, pertanto, che in ordine al regime delle spese processuali occorre distinguere le ipotesi di nullità o di invalidità della procura al difensore dal caso di inesistenza della procura medesima, solo in questo secondo caso dovendosi attribuire al difensore la qualità di parte, obbligata e responsabile per le spese per il principio di causalità degli oneri necessari al processo.
Di conseguenza, in accoglimento del primo motivo della impugnazione la sentenza gravata deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui essa contiene pronuncia di condanna alle spese a carico degli avvocati Iannò e Gangemi.
L'annullamento senza rinvio di cui innanzi comporta (art. 384, comma 1, c.p.c.) l'annullamento anche della sentenza di primo grado, nella parte in cui gli stessi avvocati sono stati condannati a pagare un terzo delle spese processuali.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo del ricorso e ne accoglie il primo;
cassa senza rinvio la impugnata sentenza e quella di primo grado nella parte in cui le due sentenze condannano gli avvocati Iannò e Gangemi al pagamento delle spese processuali;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003