Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2001, n. 3438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3438 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
03438/0 1 Reg. gen. N° 2134/1999 Udienza del 13 dicembre 2000. LIRE 1500 CANCELLE Oggetto: illegittima occupazione di immobile. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0239563 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0239664 SEZIONE SECONDA CIVILE Огон 7061 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Rep. 1137 Dott. GAETANO GAROFALO Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. CARLO CIOFFI Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Dott. VINCENZO MAZZACANE Consigliere dal Sig. IL SOLE 24 ORE.. ha pronunciato la seguente: per diritti L. 3000. 119 MG SENTENZA CANCELLIERE sul ricorso proposto da: RE MA e DI TI IS. elettivamente domiciliati in Roma, Viale Carso n. 77, presso l'avv.Edoardo Pontecorvo, che li difende in forza di mandato in atti;
- ricorrenti -
contro
FA NT, elettivamente domiciliato in Roma, via Campello sul Clitunno n. 20, presso l'avv. Riccardo Galdieri, che lo difende in forza di mandato in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 1° dicembre 1998. 2077/00 2134 1999 ET e Di BA RI Udienza del 13 dicembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Riggio: Udito l'avv. Edoardo Pontecorvo e l'avv. Riccardo Galdieri. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 14 gennaio 1982 i coniugi RM ET e LU Di BA esponevano che con atto in data 8 novembre 1977 avevano acquistato da PP RT l'appartamento int. 4, con annesso giardino, del villino eretto sul lotto 52, sito nel complesso edilizio di Tor San Lorenzo in Ardea, e che il confinante NT RI, proprietario dell'unità immobiliare int. 2 del medesimo villino, aveva illegittimamente occupato parte del loro giardino e di un vialetto condominiale, rendendo difficoltoso agli altri condomini l'accesso ai posti macchina. Convenivano quindi dinanzi al Tribunale di Roma il RI per sentirlo condannare. previa demolizione o arretramento delle opere di recinzione, al rilascio della porzione del giardino di loro proprietà. nonché al ripristino dell'uso comune della parte di viale condominiale illegittimamente occupata dal convenuto, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Costituitosi, il RI contestava l'avversa domanda, eccependo di avere acquistato, in virtù di atto in data 20 giugno 1974. la propria unità immobiliare da HE EN, nella situazione di fatto lamentata dagli attori, ed all'esito il Tribunale, con sentenza in data 16 novembre 1988, condannava il convenuto al rilascio, in favore di costoro, della porzione di giardino, ed al ripristino dell'uso 2134 1999 ET e Di BA RI Udienza del 13 dicembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 3 comune della parte di viale condominiale occupate, previa rimozione delle opere di recinzione. Condannava inoltre il RI al risarcimento dei danni patiti da controparte, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di lite. Avverso detta decisione proponeva impugnazione il RI, e la Corte di appello di Roma, con sentenza in data 19 febbraio 1993, riformava la decisione del tribunale rigettando le domande avanzate dagli attori, con integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Rilevava la corte di appello che nella specie era pacifico che il complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili oggetto della controversia era in origine interamente della Società Coop. Edilizia "Il Mare Azzurro", la quale aveva assegnato in proprietà a PP RT, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, l'unità immobiliare da questi poi trasferita ai ET - Di BA, ed a HE EN quella poi trasferita al RI. Dall'esame di tali atti di trasferimento emergeva che, contrariamente a quanto sostenuto dai rivendicanti e ritenuto dal tribunale, gli oggetti delle assegnazioni non erano, nel comune intento delle parti, identificati nelle porzioni immobiliari riprodotte dalle schede allegate. poiché a queste andava attribuito il valore di semplici dati catastali. Avverso tale decisione il ET e la Di BA proponevano ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con sentenza del 19 giugno 1996, cassava l'impugnata sentenza e rinviava la causa, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, enunciando il seguente principio di diritto: "Le schede di accatastamento fatte redigere appositamente da un tecnico e riproducenti planimetricamente in scala. nella sua consistenza ed estensione, un immobile non ancora censito in catasto sono, di norma. dirette ad 2134: 1999 ET e Di BA RI Udienza del 13 dicembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 4 individuare il bene compravenduto o assegnato e. pertanto, se assunte quali parti integranti dell'atto contrattuale cui vengono allegate, sono da considerare non come semplici dati catastali con valore soltanto indiziario e sussidiario, ma come fonti dei dati medesimi, come tali idonee a determinare l'oggetto materiale del negozio". La causa veniva ritualmente riassunta a cura del ET e della Di BA e la Corte di appello di Roma, con sentenza del 1° dicembre 1998, confermava la decisione di primo grado, compensando integralmente tra le parti le spese giudiziali dei giudizi di appello, di cassazione e di rinvio. La corte di rinvio rilevava, a quest'ultimo proposito, che si ravvisavano giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di cui si è detto, posto che dagli atti di causa non risultava che il RI avesse modificato lo stato dei luoghi. per cui doveva ritenersi che egli occupava le stesse porzioni immobiliari che già occupava il suo dante causa, dovendosi presumibilmente far risalire l'originaria erronea materiale immissione in possesso alla assegnante Cooperativa Edilizia "Il Mare Azzurro". Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza, limitatamente alla statuizione sulle spese. il ET e la Di BA, in base ad un unico motivo di ricorso, contrastato dal RI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. nonché l'omessa. insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza. sostenendo che la motivazione sul punto sarebbe solo apparente. o comunque assolutamente incongrua, incoerente, illogica e contraddittoria. Ricordano che il 2134:1999 ET e Di BA RI Udienza del 13 dicembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 105 provvedimento di compensazione delle spese, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito può anche non essere motivato, ma se invece il giudice ritenga di porre a suo fondamento una motivazione. questa può essere oggetto di censura in sede di legittimità. Nella specie la corte di rinvio aveva ritenuto, al fine di giustificare tale compensazione, non provato che il RI avesse modificato lo stato dei luoghi, opinando che questi occupasse le stesse porzioni immobiliari che già occupava il suo dante causa, presumibilmente per una erronea materiale immissione in possesso da parte della Cooperativa Il Mare Azzurro, senza considerare tuttavia che oggetto della causa non era l'accertamento della responsabilità del fatto, ma della estensione del diritto di proprietà e di а м comproprietà degli attori. Inoltre i fatti posti a base della decisione erano del tutto estranei alla causa. Il motivo non risulta fondato, ed il ricorso deve pertanto essere rigettato. I ricorrenti, infatti, dopo avere correttamente richiamato il principio tante volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la compensazione totale o parziale delle spese processuali può anche non essere motivata, ma se il giudice decide di fondarla su una motivazione questa deve essere congrua ed esente da contraddizioni o vizi logici, censurano la motivazione adottata a tale fine dalla corte di appello, che ha in sostanza rilevato che dagli atti di causa non risultava che il RI avesse modificato lo stato dei luoghi, per cui doveva ritenersi che egli occupasse le stesse porzioni immobiliari che già occupava il suo dante causa, dovendosi presumibilmente fare risalire l'originaria erronea immissione in possesso alla Società Cooperativa "Il Mare Azzurro" che aveva effettuato le assegnazioni delle parti di immobili ai singoli soci. 2134/1999 ET e Di BA RI Udienza del 13 dicembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 6 Orbene, tale motivazione è tutt'altro che illogica o contraddittoria, né tanto meno incongrua, poiché con la stessa il giudice di appello ha voluto evidenziare la buona fede del RI. il quale si era limitato a prendere possesso dell'immobile nella estensione e con le caratteristiche con cui gli era stato trasmesso dal suo dante causa, al quale era stato assegnato con la medesima estensione e gli stessi confini dalla Cooperativa. Ha inoltre sicuramente tenuto implicitamente conto della oggettiva difficoltà di stabilire l'esatto confine delle singole porzioni immobiliari, come risulta evidente dalla contrastanti decisioni prese dal giudice di primo grado e dal primo giudice d'appello. Sul punto i ricorrenti hanno sostenuto che tale argomento sarebbe stato irrilevante, non potendo giudice motivare la compensazione delle spese con argomentazioni estranee all'oggetto della causa, che nella specie era costituito dall'accertamento della estensione dei rispettivi diritti delle parti e non della responsabilità del fatto. La censura, tuttavia, non ha pregio, poiché il giudice, ai fini della compensazione delle spese, può certamente prendere in considerazione anche la posizione soggettiva delle parti, e quindi l'eventuale buona fede che abbia spinto l'attore a promuovere il giudizio od il convenuto a resistere all'avversa domanda. L'infondatezza del motivo illustrato con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna dei ricorrenti. solidalmente, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
2134/1999 ET e Di BA RI Udienza del 13 dicembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 7 rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 193 700 oltre a £.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2000. lgo Miggia ert, бостано Guro tali лих. CANCELLIERE C1 Valeria Neri 300 40000 08 MAR. 2001 290000 Roza UFFICIO DELLE ENIRATE ROMA 2 5 SET. 2001 4 Registrato in data Serie 290.000 al n.39078 versate £. DUECENTONOVANTAMILA p. H Dirigente Area Servizi D.se Maria Grazia DI FIPPO) 1 Responsabile Servizio At G iziari (Dr. M. RACCICHING 2134 1999 ET e Di BA RI Udienza del 13 dicembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio.