Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
E N d O I Z / C.C. 66003 A 4 / R 6 T 3 S I R . G F NOME DE POPOLO ITALIA0 2 242 /02 E . L R D L REPUBBLICA ITA A L A E . D S D A I S E T N T 1 E N 3 S E 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I S A E N SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 20535.98 Cron. 5419 Composta dai Magistrati: Dott. PASQUALE REALE PRESIDENTE Rep. Dott. ENRICO ALTIERI CONSIGLIERE Ud.
6.11.01 Dott. STEFANO MONACI CONSIGLIERE OGGETTO: IRPEF CONSIGLIERE Dott. MARIO CICALA accertamento Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. criteri URTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENT ENZA 62003 sul ricorso proposto da: N. VALSESIA ALESSANDRO, in atti generalizzato, rappresentato e difeso Eugenio Novario di Novara e dall'avv. Antonio Novario di dall'avv. Roma giusta procura a margine del ricorso, elett. dom. in Roma presso avv. A. Novario via F. Corridoni 15 ricorrente
contro
Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 Intimatol Contronicomente. 4 9 1 2 avversO la sentenza n. 275.05.97 in data 30.10.97 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata in data 2.12.97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.11.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. VINCENZO MACCARONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Borgomanero accertava sinteticamente un reddito imponibile di lit. 82.842.000 ai fini Irpef e di lit. 70.172.000 ai fini Ilor a carico di SA VA, in tal modo elevando il reddito di partecipazione dichiarato in lit. 12.670.000, per gli anni 1988 e 1989. Tale accertamento si basava sul fatto che il contribuente aveva acquistato in data 29.12.89 un immobile dal padre per il prezzo di lit. 434 milioni, somma per la quale il venditore aveva rilasciato quietanza. Secondo l'ufficio, tale acquisto era indice di una capacità di risparmio media nel quinquennio precedente pari a lit. 82 milioni per anno. Il VA proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo 2. grado, sostenendo che la somma precitata non era stata in realtà versata, tanto che con atto in data 30.12.93 redatto dinanzi a notaio, il padre (venditore) aveva precisato che la somma di lit. 2 bu 434 milioni non era stata versata ed erano state stabilite modalità di pagamento a rate. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso.
3. Proponeva appello l'ufficio e la Commissione Tributaria Regionale lo accoglieva, ritenendo che la parte venditrice aveva rilasciato quietanza del prezzo nell'atto pubblico di compravendita;
da ciò l'ufficio aveva tratto la presunzione, basata su circostanze gravi, precise e concordanti, che il compratore avesse accumulato un risparmio negli anni precedenti;
il successivo atto, col quale le parti avevano riconosciuto il mancato versamento del prezzo, non era idoneo a demolire il presupposto dell'imposizione, rappresentando esso un espediente di carattere strumentale, diretto all'invalidazione del primo atto.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione VA SA, deducendo due motivi. Resiste con controricorso 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 38 D.P.R. n. 600.73 e 26 D. P.R. n. 131.86: posto che il pagamento non è avvenuto, la pretesa dell'ufficio di ricorrere ad un accertamento. sintetico è illegittima. La quietanza liberatoria doveva essere apprezzata come simulata, mentre l'atto kin 3 rettificativo era perfettamente valido ed efficace. Dalla documentazione bancaria prodotta dal ricorrente non si ricavano disponibilità tali da far fronte ad un pagamento dell'ammontare considerato. La controscrittura redatta dinanzi al notaio doveva essere apprezzata come prova della simulazione. La Commissione Tributaria Regionale non ha tenuto conto che, a sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 131.86, si presumono donazioni gli atti а titolo oneroso tra parenti in linea retta. Amministrazione Finanziaria dello Stato 6. Nel controricorso, 1' eccepisce che l'argomentazione incentrata sul predetto art. 26 costituisce motivo nuovo, non proposto nei precedenti gradi del processo. Quanto al merito, rettamente l'ufficio ha ritenuto veritiero l'atto di compravendita piuttosto che il successivo atto di rettifica e tale apprezzamento in fatto è insindacabile in Cassazione.
7. Il motivo è infondato. Premesso che in effetti l'argomentazione inerente all'art. 26 del D.P.R. n. 131.86 è nuova, l'apprezzamento in fatto della Commissione Tributaria Regionale risulta giustificato con motivazione esauriente, immune da lacune о vizi logici, talché si sottrae a qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità. La Commissione predetta ha ritenuto che il pagamento del prezzo sia in realtà avvenuto come dichiarato nell'atto di compravendita;
che esso sia indice di una capacità contributiva superiore a quella desumibile dal reddito dichiarato;
4 che il secondo atto notarile costituisca un espediente per elidere la pretesa tributaria.
8. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC La Commissione Tributaria Regionale ha censurato come poco ortodosso> il comportamento di esso VA, ma non ha indicato gli elementi presuntivi della maggiore capacità di reddito accertata e neppure i motivi in base ai quali le prove circa la (in) disponibilità delle somme che si assumono versate sono state ritenute inattendibili. Invero, la controdichiarazione rilasciata dalle parti costituisce prova dell'avvenuta simulazione. Il motivo è infondato. Esso involge un apprezzamento di fatto, 9. sottratto al sindacato della Corte di Cassazione. La Commissione Tributaria Regionale ha invece dato atto del versamento del prezzo;
della capacità contributivo che tale versamento rivelava;
del carattere strumentale della dichiarazione confessoria del venditore, avvenuta a distanza di tempo dal primo rogito di compravendita. Il ricorso Va quindi rigettato. Giusti motivi, in relazione 10. all'opinabilità della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese. S
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 6 NOVEMBRE 2001. IL PRESIDENTE MOOTT. PASQUALE REALE IL CANCELLIERE C1 Huolde блого Arnaldo Casang IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA DEPOSITAD CANCELLERIA Oggi 15 FEB. 2002 E JL CANCELLERE N O I uslete Amado Gasano 0 Z 8 A 9 1 R E / T . 4 S / N I 6 G 2 E B . R R . L .P R L A D A A D T L . E B E U D T A B I T I N S E 1 A N R I S 3 E T E 1 S R I . E A N T A M