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Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2026, n. 17283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17283 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE AN, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza Tribunale Napoli del 05/0/2026 visti gli atti, letto il provvedimento impugnato, il ricorso degli Avvocati Leopoldo Perone ed NO VO udita la relazione svolta dal Consigliere OV AR sentite le conclusioni del Sostituto P.G. Marco Patarnello, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con rito partecipato RITENUTO IN FATTO 1. RE RA, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 05/02/2026 che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere al medesimo ricorrente applicata dal Gip del Tribunale di Napoli in relazione ai reati di estorsione consumata pluriaggravata in concorso anche dall’art. 416-bis cod. pen. nelle sue declinazioni del metodo e dell’agevolazione del clan camorristico Veneruso-RE (il ricorrente è accusato di essere, quale reggente dell’omonimo clan di camorra, il promotore dei delitti, in quanto all’epoca era detenuto).
2. La difesa affida il ricorso a tre motivi che, ai fini una migliore esposizione e trattazione saranno enunciati nella parte dedicata alla motivazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17283 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 29/04/2026 1. Con il primo motivo la difesa deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale ha omesso di disporre la retrodatazione dei termini di custodia cautelare per i delitti di estorsione di cui ai capi A) e B) alla data di esecuzione della precedente ordinanza cautelare n. 110/2024 notificata al ricorrente il 27/03/2024 che lo vede accusato dell’omicidio di NA UA. Richiamata la giurisprudenza, anche a Sezioni unite, sul relativo tema, la difesa rappresenta che i fatti di estorsione contestati si sono consumati il 25/07/2023 e il 04/09/2023; inoltre, che tali epidosi venivano documentati attraverso attività intercettiva (ambientale e telefonica) svoltasi tra il marzo e settembre 2023 nell’ambito dell’altro procedimento, avente carattere principale (RG n. 5866/2023), che riguardava l’omicidio di NA UA e che vedeva tra gli indagati l’odierno ricorrente raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in data 27/03/2024 e dalla cui attività investigativa, per come affermato dallo stesso Tribunale, aveva origine il presente procedimento che ha portato all’emissione della misura cautelare oggi ricorsa. In particolare, era proprio dall’attività di intercettazione svolta nell’ambito del procedimento per omicidio che emergevano alcuni epidosi estorsivi commessi nell’anno 2023 in danno dell’imprenditore edile CR ZO e del figlio Marco, titolari di una ditta di costruzioni, nonché di AN ON, titolare della società Dami.an a r.l. (rispettivamente ai capi A e B della rubrica). Sostiene la difesa che alla data di esecuzione dell’ordinanza cautelare per l’omicidio di UA NA (27/03/2024) erano già desumibili, in quanto preesistenti, gli episodi estorsivi che si sostiene oggi tardivamente contestati. A conferma di tale assunto deponeva: la cronologia delle intercettazioni (svoltesi, come detto, tra marzo e settembre 2023); la completezza del dato investigativo, essendo le intercettazioni, alla data di esecuzione della prima misura (27/03/2024), già state depositate dalla P.G. e confluite nel medesimo fascicolo di indagine;
l’identità soggettiva, posto che EN OL, concorrente del RE nelle estorsioni oggi contestate, era già ampiamente monitorato nel procedimento per l’omicidio del 2024, comparendo in numerose conversazioni ambientali e telefoniche a ridosso del marzo 2023. Si era, dunque, al cospetto di un’ipotesi di retrodatazione per essere i “nuovi fatti” [già] desumibili dagli atti già al momento dell’emissione della prima misura, non potendo ridondare a carico del ricorrente la scelta degli inquirenti di frazionare le richieste di misura cautelare in ordine ai diversi reati (omicidio da un lato ed estorsioni dall’altro), tenuto conto che le S.U. (il ricorrente cita: “Sezioni unite “Ammigari” n. 20234 del 23/02/2012”, i cui estremi corrispondono a differente decisione, dovendosi semmai il riferimento intendersi a n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 235909, Librato) hanno escluso che la retrodatazione possa farsi dipendere da una valutazione discrezionale del pubblico ministero, dovendosi avere riguardo al criterio oggettivo costituito dalla “conoscibilità degli atti con la dovuta diligenza”. Nel caso del ricorrente, si assume, che l’ordinanza per l’omicidio del marzo 2024 già analizzava in profondità il contesto del clan Veneruso-RE e i contrasti interni per il controllo delle estorsioni sul territorio di Castelnuovo e di Volla. Né confacente ad escludere l’invocata retrodatazione era il riferimento, che pure si ricavava dalla lettura dell’ordinanza impugnata, al fatto che il ricorrente era già detenuto dal 16/03/2023 per altro procedimento (una diversa ipotesi estorsiva per cui poi riportava anche 3 condanna) al momento della commissione delle nuove estorsioni (luglio-settembre 2023). Si trattava di un dato che, se deponeva correttamene per escludere la retrodatazione al marzo 2023 (ossia all’epoca dell’esecuzione dell’altra estorsione), risultava illogico se riferito alla misura del 2024 relativa all’omicidio in danno di NA UA. Posto che i fatti di estorsione del 2023 non sono sopravvenuti all’omicidio, ma erano già storicamente antecedenti e già documentati in atti, l’ordinanza impugnata cadeva in un evidente vizio di violazione di legge laddove aveva ignorato che la “catena” cautelare si è formata tra il titolo per l’omicidio (2024) e quello per le estorsioni (emesso nel 2026). Il Tribunale, in virtù del principio di unicità del termine, avrebbe dovuto retrodatare i termini di fase per i reati di cui ai capi A) e B) alla data di esecuzione dell’ordinanza del 2024 per l’omicidio di NA. Il motivo è inammissibile. Come affermato da ultimo da Sez. 4, n. 29680 del 20/06/2025, Torino, in motivazione a pag. 3, con orientamento che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso che deduca per la prima volta in cassazione la violazione della regola di retrodatazione del termine di decorrenza di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., poiché il relativo accertamento comporta verifiche di merito, incompatibili con il giudizio di legittimità, in ordine al rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti, alla desumibilità dagli atti delle posteriori contestazioni e all' interesse attuale della questione. Nel caso in esame, tale profilo di censura non risulta essere stato devoluto al Tribunale del riesame, così onerando la Corte di legittimità a verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi come «elementi idonei e sufficienti per adottare» il provvedimento cronologicamente posteriore. La verifica del rapporto di connessione tra i reati, la desumibilità dagli atti ora per allora degli elementi indiziari fondanti le successive incolpazioni, l'accertamento dell'interesse in riferimento alle modalità di computo ed ai criteri di calcolo dei termini di durata della originaria misura investono, all’evidenza, accertamenti di merito, che procedono dalla complessa comparazione delle contestazioni, del materiale dimostrativo e della potenzialità esplicativa del medesimo in relazione ai fatti successivamente contestati, fino alla analitica disamina del rapporto di interferenza temporale tra la misura in atto e quella successivamente disposta in correlazione alle diverse fasi processuali dei diversi procedimenti. Siffatto complesso procedimento di verifica si pone al di fuori dei limiti assegnati al sindacato di legittimità, postulando un accesso diretto ai fatti contestati, in diverse connotazioni, nei diversi procedimenti, riservato previamente al giudice del merito cautelare (in termini, Sez. 6, n. 603 del 14/11/2024, dep. 2025, non mass.).
2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardo al delitto di estorsione di cui al capo A) della rubrica. In particolare, la censura attiene all’identificazione del ricorrente quale interlocutore e mandante delle condotte estorsive. Al riguardo, si rappresenta: l’assenza di sequestri di cellulari che potessero collegarlo alle conversazioni captate, risultando apodittica l’affermazione del Tribunale che ne avesse la disponibilità in costanza di detenzione in quanto il telefonino poteva essere condiviso con altro detenuto. Né tale circostanza poteva fondarsi sul richiamo del dato, definito “storicamente accertato”, della disponibilità di telefonini in ambito carcerario, poggiando una tale affermazione non su esiti del presente 4 procedimento, bensì su rinvii per relationem ad altre vicende giudiziarie in cui si presumeva che il ricorrente comunicasse con l’esterno. Insomma, un dato motivazionale – quello che il ricorrente continuasse a reggere le redini dell’organizzazione criminale interagendo con l’esterno - che mal si conciliava con lo stretto regime ex art. 41-bis O.P. cui risultava pure sottoposto. Né si rivelava confacente sul tema, secondo la difesa, il richiamo agli esiti del procedimento per omicidio ai danni di NA, ove i familiari della vittima avevano riferito che l’estorsione ai loro danni era perpetrata dal ricorrente mediante la disponibilità di un telefono in carcere con cui istruiva i propri complici (nel caso di specie RR RO SE e RO ZO), fondandosi tale dato soltanto sul narrato dei familiari, in assenza di elementi di riscontro, tanto che l’Ufficio di Procura non aveva avanzato alcuna misura cautelare nei confronti del ricorrente. Parimenti inconferente era l’affermazione del Tribunale che “il timbro vocale del RE fosse ben noto agli inquirenti”, posto che il ricorrente nel presente procedimento non era stato intercettato e mancava una perizia fonica o un riconoscimento vocale di tipo tecnico che identificasse il ricorrente nella voce udita nelle conversazioni intercettate al coindagato OL. Si sostiene, poi, non solo l’assenza di capacità dimostrativa, ma anche l’aporia logica in cui era incorso il Tribunale nel richiamare, a conferma del ruolo di mandante del ricorrente, il riferimento all’appellativo “Francuccio” (da ritenersi riferito al ricorrente che di nome fa RA), operato dai loquenti Belcranio ZO (estorto) e OL EN (latore della richiesta) nel corso di un’intercettazione (si tratta di quella del 25 luglio 2023 progr. n. 2806), non avvedendosi che nella medesima conversazione la persona offesa aveva esplicitamente affermato che detto “Francuccio” si troverebbe a Milano o Torino, ove sarebbe stato raggiunto dalla figlia. Il riferimento andava dunque ritenuto ad un soggetto terzo non coincidente con l’indagato per ragioni di incompatibilità logistico-temporale. Si trattava di un profilo di censura che non era stato esplorato dall’ordinanza impugnata. Peraltro, si rappresenta come la persona offesa abbia evocato il ricorrente non quale mandante dell’estorsione, bensì quale “antica conoscenza” in relazione a vicende pregresse. Inoltre, si indicano quali dati distonici rispetto ad un’estorsione proveniente da un clan di camorra di spiccata importanza in relazione al quale il ricorrente viene ritenuto essere il reggente: il fatto che la somma pretesa fosse “insolitamente bassa rispetto alle abitudini del clan”, per come sottolineato dalla stessa persona offesa secondo cui tale cifra strideva con lo spessore criminale e le logiche di prelievo estorsivo attribuite storicamente a RE RA;
lo schema operativo del clan investigato che, secondo quanto riferito dal collaboratore Braccia, avanzava pretese estorsive ai danni delle ditte e non anche ai negozi commerciali. Il fatto che nel caso di specie l’estorsione riguardasse un piccolo imprenditore e una cifra minima, prova, ad avviso della difesa, che l’azione è stata condotta in totale autonomia dai complici e fuori dai binari di un consolidato “protocollo” criminale. Infine, il fatto che gli estorsori avevano manifestato esitazione al momento in cui Belcranio ZO aveva evocato il nome del RE al fine di sottrarsi al pagamento - tanto che lo avevano invitato ad andare via senza dare nulla, finendo poi per accettare mille euro dietro le sue insistenze - deponeva nel senso di escludere che ci si trovasse dinanzi ad un’estorsione di cosca riferibile al ricorrente: la conoscenza personale del boss avrebbe dovuto indurre i complici a una maggiore fermezza nell’esigere il dovuto per conto del capo e non certo a un tentativo di rinuncia alla “mazzetta”. Il motivo è fondato nei sensi di cui in motivazione. Anzitutto non risulta affatto apodittico e privo di adeguato substrato probatorio l’aver il Tribunale escluso che lo stato di detenzione in cui il ricorrente si trovava al momento degli 5 episodi estorsivi precludesse il contatto con l’esterno e, dunque, di assolvere alla funzione di mandante dell’estorsione commessa ai danni dell’imprenditore Belcranio ZO. Al riguardo, non è affatto illogico aver fatto riferimento alla circostanza che l’esperienza giudiziaria restituisca un dato, notoriamente diffuso, dell’uso di strumenti di comunicazione con l’esterno da parte di detenuti pure sottoposti al regime detentivo di alta sicurezza. Del resto, il dato di conoscenza rinviene un diretto elemento di sostegno probatorio nel presente giudizio ove si è precisato che l’indagato LU Fabio, concorrente nell’estorsione in esame, è stato rinvenuto in possesso il 14 febbraio 2024, a seguito di perquisizione, di due microcellulari rinvenuti nella cella ove era recluso unitamente ad altri detenuti nel reparto Tirreno del carcere di Secondigliano. Inoltre, l’ordinanza impugnata ha altresì richiamato plurimi elementi - tratti anche da altri procedimenti penali riferibili al ricorrente, i cui esiti sono stati riversati a sostegno della richiesta di misura e anche prodotti all’udienza camerale, nonché da fonti dichiarative - altamente dimostrativi della disponibilità di strumenti di comunicazione e, soprattutto, della perdurante capacità di continuare ad organizzare e dirigere, pur in costanza carceraria e tramite terzi fidati, vari episodi estorsivi commessi in prossimità o successivamente ai reati contestati con il titolo cautelare oggetto di ricorso (v. nota n. 2 a pag. 4 dell’ordinanza impugnata). Peraltro, contrariamente a quanto dedotto, la possibilità del ricorrente di comunicare con l’esterno è ricavata anche da un atto del presente procedimento – e non dunque da meri rinvii per relationem ad altre vicende giudiziarie – essendo richiamato l’esito dell’intercettazione del OL del 2/09/2024, di cui è riportato uno stralcio, a dimostrazione dei contatti telefonici diretti da questi avuti con il detenuto RE, per il tramite di UR da cui si stavano recando per ricevere direttive. Tale dato, particolarmente significativo, consente, unitamente alla convergenza degli altri elementi menzionati, di superare l’ulteriore profilo di censura circa l’assenza di rilievo che dovrebbe riconoscersi al dato - pure valorizzato dal Gip a pag. 4 dell’ordinanza di custodia cautelare e che la difesa svaluta in forza dell’archiviazione che vi sarebbe stata del relativo procedimento - costituito dal dichiarato dei familiari di NA UA che avrebbero additato il ricorrente di essere anche il mandante dell’estorsione perpetrata ai loro danni, attuata istruendo dal carcere i propri complici RR RO e RO ZO. E tanto a prescindere dai profili di genericità e inammissibilità della doglianza stante l’omessa allegazione degli esiti documentali di quel giudizio e, soprattutto, di avere previamente sottoposto la questione al preventivo esame e valutazione del Tribunale (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Veira, Rv. 288117 – 01). Quanto poi alla riconducibilità del mandato estorsivo al ricorrente, va altrettanto superato il dato che la difesa vuole distonico, costituito dal rilievo che dovrebbe attribuirsi alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Braccia. Qui è la stessa difesa a stravolgere la portata significante del lessico utilizzato dal dichiarante, il quale, nel ripercorrere la metodica del clan RE-Veneruso ha riferito che “avanzava le pretese estorsive solo alle ditte e non anche ai negozi commerciali”. Ebbene, i EL sono indicati quali titolari dell’impresa edile “Belcranio Costruzione s.r.l.”, società avente ad oggetto, per come si ricava dalla ragione sociale, l’attività di costruzioni edifici, con la conseguenza che l’asserto difensivo “che nel caso di specie l’estorsione riguardi un piccolo imprenditore e una cifra minima” non risulta avere alcun nesso di carattere logico-inferenziale con il propalato del collaboratore di cui si è fatto richiamo. E tanto a prescindere dal rilievo che a pag. 6 dell’ordinanza impugnata risulta che la richiesta estorsiva fu rivolta ai EL “per un fabbricato che stavamo realizzando nella frazione di Casarea per un privato”. Esclusa, dunque, l’impossibilità del RE di comunicare con l’esterno e che ci si trovi al 6 cospetto di un’estorsione non “in linea” con l’operato del clan, fondata risulta, invece, la denuncia di vizio di motivazione con riguardo al tema – introdotto dalla difesa mediante il riferimento ad elementi di prova declinati dalla stessa ordinanza impugnata - che ci si troverebbe al cospetto di un’iniziativa estorsiva a carattere autonomo svolta dai concorrenti e financo all’insaputa dell’indagato, che fa soprattutto leva sul rifiuto iniziale che gli estortori avrebbero posto allorché la persona offesa (EL ZO) aveva evocato la personale conoscenza con il ricorrente. Se si esaminano le dichiarazioni di Belcranio ZO - colui che ebbe materialmente a ricevere in più momenti la richiesta estorsiva - risulta che il nome del ricorrente non venne mai profferito dai tre soggetti coinvolti nell’estorsione, bensì introdotto dalla persona offesa allorché, condotta al cospetto di LU Fabio che sapeva cognato del RE, precisò di conoscerlo. Risulta, altresì, che il LU, a tale prospettazione fece seguire un espresso rifiuto di accettare il “pizzo”, che venne poi consegnato dietro insistenze dell’offeso. Tale quadro non cambia anche se si ha riguardo alle dichiarazioni di Belcranio AR, figlio della persona offesa e coinvolto nell’omonima ditta di famiglia. Questi, il quale riferisce per lo più de relato per quanto appreso dal padre, essendo stato presente soltanto al momento della consegna della mazzetta, seppur ha affermato che la richiesta estorsiva venne rivolta al padre come proveniente dal RE (appellato con il suo soprannome di GL), ha poi specificato, quale elemento di diretta conoscenza, che quando “il padre gli disse che conosceva il GL (appellativo con cui era indicato il RE), il LU non voleva accettare il denaro, ma mio padre gli diede comunque mille euro”. Vi è, dunque, convergenza sul dato che il LU – allorché gli venne prospettata la conoscenza del RE – rifiutò di portare a termine l’estorsione. Pertanto, non affatto manifestamente illogico è ritenere che ci si trovasse al cospetto di un’iniziativa di cui il ricorrente non era stato messo previamente a diretta conoscenza, per come poi potrebbe essere avvalorato dall’ulteriore rilievo difensivo che fa leva sull’entità della somma alla fine pretesa che, sebbene confacente alle precarie possibilità economiche in cui la persona offesa in quel frangente si trovava (così si esprime il EL ZO), risulta anche prestarsi ad avvalorare una sorta di benevola accettazione in forza di quella conoscenza su cui la persona offesa aveva fatto leva. Si tratta di un aspetto non compiutamente affrontato dall’ordinanza impugnata la quale ha finito per operare una sorta di traslazione dal dato, pure processualmente accertato, della persistente reggenza del clan di camorra da parte del ricorrente pur in costanza di detenzione, da cui, però, in assenza di elementi individualizzanti non può farsi discendere, pena l’introduzione di meccanismi oggettivi di responsabilità di posizione, una gravità indiziaria di concorso nell’estorsione di cui al capo a) della rubrica. Né tale aporia argomentativa può ritenersi superata dal riferimento al compendio intercettivo, prestandosi anche tale dato a profili di criticità per come prospettati dalla difesa nel motivo di ricorso.
3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria dell’estorsione di cui al capo B) della rubrica (estorsione ai danni di AN ON). Si segnala la contraddittorietà dell’ordinanza impugnata tra la premessa in cui aveva dato atto che il compendio intercettivo risultava “affetto da sinteticità ed incompletezza del contenuto di alcune delle conversazioni censite” e l’esito raggiunto in termini di evidenza delle emergenze a carico del ricorrente. In particolare, si sostiene che non affatto certa era 7 l’identificazione del ricorrente con il soggetto appellato “Pascarella”, mai chiamato tale (lo pseudonimo che gli appartiene è, infatti, GL). Priva di supporto documentale era poi l’affermazione che il timbro vocale del RE fosse ben conosciuto dagli inquirenti, posto che il ricorrente non era stato oggetto di intercettazione diretta, né vi erano state annotazioni di polizia giudiziaria in tal senso. Infine, si segnala la contraddittorietà della motivazione laddove il Tribunale, da un lato, afferma che il ricorrente contattasse soltanto familiari stretti per ragioni di cautela (UR e LU) e, dall’altro, che sarebbe naturale che non volesse coinvolgere il figliastro UR nella richiesta estorsiva, preferendo rivolgersi al OL. Si afferma, infatti, che se il RE avesse voluto agire con cautela per non esporre il UR non gli avrebbe affidato il compito di consegnare materialmente il telefono al OL per fargli parlare il boss dal carcere. Tale condotta, si sostiene, lungi dal “proteggere” il familiare, lo espone a un ruolo di intermediario necessario e documentato, rendendo priva di senso la distinzione operata dal collegio tra “affiliati” esposti” e “parenti da tutelare”. Il motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, deve essere anzitutto ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; da ultimo, Sez. 2, n. 14812 del 08/04/2026, Halilovic, non mass.). Si tratta di una precisazione necessaria in quanto il vizio di motivazione denunciato, per come evidenziato, si avvale di riferimenti volti a porre il giudice di legittimità in un non consentito diretto confronto con la prova, riservato, invece, al giudice della cognizione. L’ordinanza impugnata, invece, ha comunque evocato diversi elementi per ricondurre, sul piano della gravità indiziaria, l’estorsione al concorso del ricorrente, quale mandante del clan in forza e a vantaggio del quale il reato è stato commesso, primo tra tutti il contenuto delle intercettazioni su cui il Tribunale si sofferma diffusamente, così superando l’obiezione difensiva che fa leva sulla iniziale constatazione della sinteticità e di incompletezza del contenuto rinvenuto nell’ordinanza genetica, ben integrabile dal Tribunale del riesame in forza della piena devoluzione che consegue all’impugnazione cautelare. La lettura delle intercettazioni – da cui il giudice della cautela ha ricavato tutto lo sviluppo della fase estorsiva, dalle sue origini sino alla dazione – non restituisce alcuna evidente aporia, finendo le censure difensive per tradursi in una contestazione della portata dimostrativa delle fonti di prova indicate dall’ordinanza impugnata a sostegno della gravità indiziaria. Né appaiono distonici gli elementi di “contrasto” che la difesa segnala, posto che il riferimento al riconoscimento della voce del ricorrente è operato per suggellare la possibilità – contestata dalla difesa – di poter contattare coloro che dovevano commettere l’estorsione. Parimenti, l’appellativo “Pascarella” trova specifici riferimenti individualizzanti, per come ricavato da altri procedimenti a suo carico cui l’ordinanza impugnata fa specifico riferimento. Le cautele che avevano portato a convergere sul AC e non sul fidato figliastro quale latore della richiesta estorsiva sono giustificate dal rapporto che quest’ultimo aveva con la ditta destinataria delle minacce. 8 4. In conclusione, va accolto il ricorso limitatamente al delitto di cui al capo A), annullandosi l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli;
va, invece, dichiarato inammissibile nel resto.
5. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al capo A) e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, li 9 aprile 2026. Il Consigliere relatore Il Presidente OV AR IE ES D’GO
2. La difesa affida il ricorso a tre motivi che, ai fini una migliore esposizione e trattazione saranno enunciati nella parte dedicata alla motivazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17283 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 29/04/2026 1. Con il primo motivo la difesa deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale ha omesso di disporre la retrodatazione dei termini di custodia cautelare per i delitti di estorsione di cui ai capi A) e B) alla data di esecuzione della precedente ordinanza cautelare n. 110/2024 notificata al ricorrente il 27/03/2024 che lo vede accusato dell’omicidio di NA UA. Richiamata la giurisprudenza, anche a Sezioni unite, sul relativo tema, la difesa rappresenta che i fatti di estorsione contestati si sono consumati il 25/07/2023 e il 04/09/2023; inoltre, che tali epidosi venivano documentati attraverso attività intercettiva (ambientale e telefonica) svoltasi tra il marzo e settembre 2023 nell’ambito dell’altro procedimento, avente carattere principale (RG n. 5866/2023), che riguardava l’omicidio di NA UA e che vedeva tra gli indagati l’odierno ricorrente raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in data 27/03/2024 e dalla cui attività investigativa, per come affermato dallo stesso Tribunale, aveva origine il presente procedimento che ha portato all’emissione della misura cautelare oggi ricorsa. In particolare, era proprio dall’attività di intercettazione svolta nell’ambito del procedimento per omicidio che emergevano alcuni epidosi estorsivi commessi nell’anno 2023 in danno dell’imprenditore edile CR ZO e del figlio Marco, titolari di una ditta di costruzioni, nonché di AN ON, titolare della società Dami.an a r.l. (rispettivamente ai capi A e B della rubrica). Sostiene la difesa che alla data di esecuzione dell’ordinanza cautelare per l’omicidio di UA NA (27/03/2024) erano già desumibili, in quanto preesistenti, gli episodi estorsivi che si sostiene oggi tardivamente contestati. A conferma di tale assunto deponeva: la cronologia delle intercettazioni (svoltesi, come detto, tra marzo e settembre 2023); la completezza del dato investigativo, essendo le intercettazioni, alla data di esecuzione della prima misura (27/03/2024), già state depositate dalla P.G. e confluite nel medesimo fascicolo di indagine;
l’identità soggettiva, posto che EN OL, concorrente del RE nelle estorsioni oggi contestate, era già ampiamente monitorato nel procedimento per l’omicidio del 2024, comparendo in numerose conversazioni ambientali e telefoniche a ridosso del marzo 2023. Si era, dunque, al cospetto di un’ipotesi di retrodatazione per essere i “nuovi fatti” [già] desumibili dagli atti già al momento dell’emissione della prima misura, non potendo ridondare a carico del ricorrente la scelta degli inquirenti di frazionare le richieste di misura cautelare in ordine ai diversi reati (omicidio da un lato ed estorsioni dall’altro), tenuto conto che le S.U. (il ricorrente cita: “Sezioni unite “Ammigari” n. 20234 del 23/02/2012”, i cui estremi corrispondono a differente decisione, dovendosi semmai il riferimento intendersi a n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 235909, Librato) hanno escluso che la retrodatazione possa farsi dipendere da una valutazione discrezionale del pubblico ministero, dovendosi avere riguardo al criterio oggettivo costituito dalla “conoscibilità degli atti con la dovuta diligenza”. Nel caso del ricorrente, si assume, che l’ordinanza per l’omicidio del marzo 2024 già analizzava in profondità il contesto del clan Veneruso-RE e i contrasti interni per il controllo delle estorsioni sul territorio di Castelnuovo e di Volla. Né confacente ad escludere l’invocata retrodatazione era il riferimento, che pure si ricavava dalla lettura dell’ordinanza impugnata, al fatto che il ricorrente era già detenuto dal 16/03/2023 per altro procedimento (una diversa ipotesi estorsiva per cui poi riportava anche 3 condanna) al momento della commissione delle nuove estorsioni (luglio-settembre 2023). Si trattava di un dato che, se deponeva correttamene per escludere la retrodatazione al marzo 2023 (ossia all’epoca dell’esecuzione dell’altra estorsione), risultava illogico se riferito alla misura del 2024 relativa all’omicidio in danno di NA UA. Posto che i fatti di estorsione del 2023 non sono sopravvenuti all’omicidio, ma erano già storicamente antecedenti e già documentati in atti, l’ordinanza impugnata cadeva in un evidente vizio di violazione di legge laddove aveva ignorato che la “catena” cautelare si è formata tra il titolo per l’omicidio (2024) e quello per le estorsioni (emesso nel 2026). Il Tribunale, in virtù del principio di unicità del termine, avrebbe dovuto retrodatare i termini di fase per i reati di cui ai capi A) e B) alla data di esecuzione dell’ordinanza del 2024 per l’omicidio di NA. Il motivo è inammissibile. Come affermato da ultimo da Sez. 4, n. 29680 del 20/06/2025, Torino, in motivazione a pag. 3, con orientamento che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso che deduca per la prima volta in cassazione la violazione della regola di retrodatazione del termine di decorrenza di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., poiché il relativo accertamento comporta verifiche di merito, incompatibili con il giudizio di legittimità, in ordine al rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti, alla desumibilità dagli atti delle posteriori contestazioni e all' interesse attuale della questione. Nel caso in esame, tale profilo di censura non risulta essere stato devoluto al Tribunale del riesame, così onerando la Corte di legittimità a verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi come «elementi idonei e sufficienti per adottare» il provvedimento cronologicamente posteriore. La verifica del rapporto di connessione tra i reati, la desumibilità dagli atti ora per allora degli elementi indiziari fondanti le successive incolpazioni, l'accertamento dell'interesse in riferimento alle modalità di computo ed ai criteri di calcolo dei termini di durata della originaria misura investono, all’evidenza, accertamenti di merito, che procedono dalla complessa comparazione delle contestazioni, del materiale dimostrativo e della potenzialità esplicativa del medesimo in relazione ai fatti successivamente contestati, fino alla analitica disamina del rapporto di interferenza temporale tra la misura in atto e quella successivamente disposta in correlazione alle diverse fasi processuali dei diversi procedimenti. Siffatto complesso procedimento di verifica si pone al di fuori dei limiti assegnati al sindacato di legittimità, postulando un accesso diretto ai fatti contestati, in diverse connotazioni, nei diversi procedimenti, riservato previamente al giudice del merito cautelare (in termini, Sez. 6, n. 603 del 14/11/2024, dep. 2025, non mass.).
2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardo al delitto di estorsione di cui al capo A) della rubrica. In particolare, la censura attiene all’identificazione del ricorrente quale interlocutore e mandante delle condotte estorsive. Al riguardo, si rappresenta: l’assenza di sequestri di cellulari che potessero collegarlo alle conversazioni captate, risultando apodittica l’affermazione del Tribunale che ne avesse la disponibilità in costanza di detenzione in quanto il telefonino poteva essere condiviso con altro detenuto. Né tale circostanza poteva fondarsi sul richiamo del dato, definito “storicamente accertato”, della disponibilità di telefonini in ambito carcerario, poggiando una tale affermazione non su esiti del presente 4 procedimento, bensì su rinvii per relationem ad altre vicende giudiziarie in cui si presumeva che il ricorrente comunicasse con l’esterno. Insomma, un dato motivazionale – quello che il ricorrente continuasse a reggere le redini dell’organizzazione criminale interagendo con l’esterno - che mal si conciliava con lo stretto regime ex art. 41-bis O.P. cui risultava pure sottoposto. Né si rivelava confacente sul tema, secondo la difesa, il richiamo agli esiti del procedimento per omicidio ai danni di NA, ove i familiari della vittima avevano riferito che l’estorsione ai loro danni era perpetrata dal ricorrente mediante la disponibilità di un telefono in carcere con cui istruiva i propri complici (nel caso di specie RR RO SE e RO ZO), fondandosi tale dato soltanto sul narrato dei familiari, in assenza di elementi di riscontro, tanto che l’Ufficio di Procura non aveva avanzato alcuna misura cautelare nei confronti del ricorrente. Parimenti inconferente era l’affermazione del Tribunale che “il timbro vocale del RE fosse ben noto agli inquirenti”, posto che il ricorrente nel presente procedimento non era stato intercettato e mancava una perizia fonica o un riconoscimento vocale di tipo tecnico che identificasse il ricorrente nella voce udita nelle conversazioni intercettate al coindagato OL. Si sostiene, poi, non solo l’assenza di capacità dimostrativa, ma anche l’aporia logica in cui era incorso il Tribunale nel richiamare, a conferma del ruolo di mandante del ricorrente, il riferimento all’appellativo “Francuccio” (da ritenersi riferito al ricorrente che di nome fa RA), operato dai loquenti Belcranio ZO (estorto) e OL EN (latore della richiesta) nel corso di un’intercettazione (si tratta di quella del 25 luglio 2023 progr. n. 2806), non avvedendosi che nella medesima conversazione la persona offesa aveva esplicitamente affermato che detto “Francuccio” si troverebbe a Milano o Torino, ove sarebbe stato raggiunto dalla figlia. Il riferimento andava dunque ritenuto ad un soggetto terzo non coincidente con l’indagato per ragioni di incompatibilità logistico-temporale. Si trattava di un profilo di censura che non era stato esplorato dall’ordinanza impugnata. Peraltro, si rappresenta come la persona offesa abbia evocato il ricorrente non quale mandante dell’estorsione, bensì quale “antica conoscenza” in relazione a vicende pregresse. Inoltre, si indicano quali dati distonici rispetto ad un’estorsione proveniente da un clan di camorra di spiccata importanza in relazione al quale il ricorrente viene ritenuto essere il reggente: il fatto che la somma pretesa fosse “insolitamente bassa rispetto alle abitudini del clan”, per come sottolineato dalla stessa persona offesa secondo cui tale cifra strideva con lo spessore criminale e le logiche di prelievo estorsivo attribuite storicamente a RE RA;
lo schema operativo del clan investigato che, secondo quanto riferito dal collaboratore Braccia, avanzava pretese estorsive ai danni delle ditte e non anche ai negozi commerciali. Il fatto che nel caso di specie l’estorsione riguardasse un piccolo imprenditore e una cifra minima, prova, ad avviso della difesa, che l’azione è stata condotta in totale autonomia dai complici e fuori dai binari di un consolidato “protocollo” criminale. Infine, il fatto che gli estorsori avevano manifestato esitazione al momento in cui Belcranio ZO aveva evocato il nome del RE al fine di sottrarsi al pagamento - tanto che lo avevano invitato ad andare via senza dare nulla, finendo poi per accettare mille euro dietro le sue insistenze - deponeva nel senso di escludere che ci si trovasse dinanzi ad un’estorsione di cosca riferibile al ricorrente: la conoscenza personale del boss avrebbe dovuto indurre i complici a una maggiore fermezza nell’esigere il dovuto per conto del capo e non certo a un tentativo di rinuncia alla “mazzetta”. Il motivo è fondato nei sensi di cui in motivazione. Anzitutto non risulta affatto apodittico e privo di adeguato substrato probatorio l’aver il Tribunale escluso che lo stato di detenzione in cui il ricorrente si trovava al momento degli 5 episodi estorsivi precludesse il contatto con l’esterno e, dunque, di assolvere alla funzione di mandante dell’estorsione commessa ai danni dell’imprenditore Belcranio ZO. Al riguardo, non è affatto illogico aver fatto riferimento alla circostanza che l’esperienza giudiziaria restituisca un dato, notoriamente diffuso, dell’uso di strumenti di comunicazione con l’esterno da parte di detenuti pure sottoposti al regime detentivo di alta sicurezza. Del resto, il dato di conoscenza rinviene un diretto elemento di sostegno probatorio nel presente giudizio ove si è precisato che l’indagato LU Fabio, concorrente nell’estorsione in esame, è stato rinvenuto in possesso il 14 febbraio 2024, a seguito di perquisizione, di due microcellulari rinvenuti nella cella ove era recluso unitamente ad altri detenuti nel reparto Tirreno del carcere di Secondigliano. Inoltre, l’ordinanza impugnata ha altresì richiamato plurimi elementi - tratti anche da altri procedimenti penali riferibili al ricorrente, i cui esiti sono stati riversati a sostegno della richiesta di misura e anche prodotti all’udienza camerale, nonché da fonti dichiarative - altamente dimostrativi della disponibilità di strumenti di comunicazione e, soprattutto, della perdurante capacità di continuare ad organizzare e dirigere, pur in costanza carceraria e tramite terzi fidati, vari episodi estorsivi commessi in prossimità o successivamente ai reati contestati con il titolo cautelare oggetto di ricorso (v. nota n. 2 a pag. 4 dell’ordinanza impugnata). Peraltro, contrariamente a quanto dedotto, la possibilità del ricorrente di comunicare con l’esterno è ricavata anche da un atto del presente procedimento – e non dunque da meri rinvii per relationem ad altre vicende giudiziarie – essendo richiamato l’esito dell’intercettazione del OL del 2/09/2024, di cui è riportato uno stralcio, a dimostrazione dei contatti telefonici diretti da questi avuti con il detenuto RE, per il tramite di UR da cui si stavano recando per ricevere direttive. Tale dato, particolarmente significativo, consente, unitamente alla convergenza degli altri elementi menzionati, di superare l’ulteriore profilo di censura circa l’assenza di rilievo che dovrebbe riconoscersi al dato - pure valorizzato dal Gip a pag. 4 dell’ordinanza di custodia cautelare e che la difesa svaluta in forza dell’archiviazione che vi sarebbe stata del relativo procedimento - costituito dal dichiarato dei familiari di NA UA che avrebbero additato il ricorrente di essere anche il mandante dell’estorsione perpetrata ai loro danni, attuata istruendo dal carcere i propri complici RR RO e RO ZO. E tanto a prescindere dai profili di genericità e inammissibilità della doglianza stante l’omessa allegazione degli esiti documentali di quel giudizio e, soprattutto, di avere previamente sottoposto la questione al preventivo esame e valutazione del Tribunale (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Veira, Rv. 288117 – 01). Quanto poi alla riconducibilità del mandato estorsivo al ricorrente, va altrettanto superato il dato che la difesa vuole distonico, costituito dal rilievo che dovrebbe attribuirsi alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Braccia. Qui è la stessa difesa a stravolgere la portata significante del lessico utilizzato dal dichiarante, il quale, nel ripercorrere la metodica del clan RE-Veneruso ha riferito che “avanzava le pretese estorsive solo alle ditte e non anche ai negozi commerciali”. Ebbene, i EL sono indicati quali titolari dell’impresa edile “Belcranio Costruzione s.r.l.”, società avente ad oggetto, per come si ricava dalla ragione sociale, l’attività di costruzioni edifici, con la conseguenza che l’asserto difensivo “che nel caso di specie l’estorsione riguardi un piccolo imprenditore e una cifra minima” non risulta avere alcun nesso di carattere logico-inferenziale con il propalato del collaboratore di cui si è fatto richiamo. E tanto a prescindere dal rilievo che a pag. 6 dell’ordinanza impugnata risulta che la richiesta estorsiva fu rivolta ai EL “per un fabbricato che stavamo realizzando nella frazione di Casarea per un privato”. Esclusa, dunque, l’impossibilità del RE di comunicare con l’esterno e che ci si trovi al 6 cospetto di un’estorsione non “in linea” con l’operato del clan, fondata risulta, invece, la denuncia di vizio di motivazione con riguardo al tema – introdotto dalla difesa mediante il riferimento ad elementi di prova declinati dalla stessa ordinanza impugnata - che ci si troverebbe al cospetto di un’iniziativa estorsiva a carattere autonomo svolta dai concorrenti e financo all’insaputa dell’indagato, che fa soprattutto leva sul rifiuto iniziale che gli estortori avrebbero posto allorché la persona offesa (EL ZO) aveva evocato la personale conoscenza con il ricorrente. Se si esaminano le dichiarazioni di Belcranio ZO - colui che ebbe materialmente a ricevere in più momenti la richiesta estorsiva - risulta che il nome del ricorrente non venne mai profferito dai tre soggetti coinvolti nell’estorsione, bensì introdotto dalla persona offesa allorché, condotta al cospetto di LU Fabio che sapeva cognato del RE, precisò di conoscerlo. Risulta, altresì, che il LU, a tale prospettazione fece seguire un espresso rifiuto di accettare il “pizzo”, che venne poi consegnato dietro insistenze dell’offeso. Tale quadro non cambia anche se si ha riguardo alle dichiarazioni di Belcranio AR, figlio della persona offesa e coinvolto nell’omonima ditta di famiglia. Questi, il quale riferisce per lo più de relato per quanto appreso dal padre, essendo stato presente soltanto al momento della consegna della mazzetta, seppur ha affermato che la richiesta estorsiva venne rivolta al padre come proveniente dal RE (appellato con il suo soprannome di GL), ha poi specificato, quale elemento di diretta conoscenza, che quando “il padre gli disse che conosceva il GL (appellativo con cui era indicato il RE), il LU non voleva accettare il denaro, ma mio padre gli diede comunque mille euro”. Vi è, dunque, convergenza sul dato che il LU – allorché gli venne prospettata la conoscenza del RE – rifiutò di portare a termine l’estorsione. Pertanto, non affatto manifestamente illogico è ritenere che ci si trovasse al cospetto di un’iniziativa di cui il ricorrente non era stato messo previamente a diretta conoscenza, per come poi potrebbe essere avvalorato dall’ulteriore rilievo difensivo che fa leva sull’entità della somma alla fine pretesa che, sebbene confacente alle precarie possibilità economiche in cui la persona offesa in quel frangente si trovava (così si esprime il EL ZO), risulta anche prestarsi ad avvalorare una sorta di benevola accettazione in forza di quella conoscenza su cui la persona offesa aveva fatto leva. Si tratta di un aspetto non compiutamente affrontato dall’ordinanza impugnata la quale ha finito per operare una sorta di traslazione dal dato, pure processualmente accertato, della persistente reggenza del clan di camorra da parte del ricorrente pur in costanza di detenzione, da cui, però, in assenza di elementi individualizzanti non può farsi discendere, pena l’introduzione di meccanismi oggettivi di responsabilità di posizione, una gravità indiziaria di concorso nell’estorsione di cui al capo a) della rubrica. Né tale aporia argomentativa può ritenersi superata dal riferimento al compendio intercettivo, prestandosi anche tale dato a profili di criticità per come prospettati dalla difesa nel motivo di ricorso.
3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria dell’estorsione di cui al capo B) della rubrica (estorsione ai danni di AN ON). Si segnala la contraddittorietà dell’ordinanza impugnata tra la premessa in cui aveva dato atto che il compendio intercettivo risultava “affetto da sinteticità ed incompletezza del contenuto di alcune delle conversazioni censite” e l’esito raggiunto in termini di evidenza delle emergenze a carico del ricorrente. In particolare, si sostiene che non affatto certa era 7 l’identificazione del ricorrente con il soggetto appellato “Pascarella”, mai chiamato tale (lo pseudonimo che gli appartiene è, infatti, GL). Priva di supporto documentale era poi l’affermazione che il timbro vocale del RE fosse ben conosciuto dagli inquirenti, posto che il ricorrente non era stato oggetto di intercettazione diretta, né vi erano state annotazioni di polizia giudiziaria in tal senso. Infine, si segnala la contraddittorietà della motivazione laddove il Tribunale, da un lato, afferma che il ricorrente contattasse soltanto familiari stretti per ragioni di cautela (UR e LU) e, dall’altro, che sarebbe naturale che non volesse coinvolgere il figliastro UR nella richiesta estorsiva, preferendo rivolgersi al OL. Si afferma, infatti, che se il RE avesse voluto agire con cautela per non esporre il UR non gli avrebbe affidato il compito di consegnare materialmente il telefono al OL per fargli parlare il boss dal carcere. Tale condotta, si sostiene, lungi dal “proteggere” il familiare, lo espone a un ruolo di intermediario necessario e documentato, rendendo priva di senso la distinzione operata dal collegio tra “affiliati” esposti” e “parenti da tutelare”. Il motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, deve essere anzitutto ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; da ultimo, Sez. 2, n. 14812 del 08/04/2026, Halilovic, non mass.). Si tratta di una precisazione necessaria in quanto il vizio di motivazione denunciato, per come evidenziato, si avvale di riferimenti volti a porre il giudice di legittimità in un non consentito diretto confronto con la prova, riservato, invece, al giudice della cognizione. L’ordinanza impugnata, invece, ha comunque evocato diversi elementi per ricondurre, sul piano della gravità indiziaria, l’estorsione al concorso del ricorrente, quale mandante del clan in forza e a vantaggio del quale il reato è stato commesso, primo tra tutti il contenuto delle intercettazioni su cui il Tribunale si sofferma diffusamente, così superando l’obiezione difensiva che fa leva sulla iniziale constatazione della sinteticità e di incompletezza del contenuto rinvenuto nell’ordinanza genetica, ben integrabile dal Tribunale del riesame in forza della piena devoluzione che consegue all’impugnazione cautelare. La lettura delle intercettazioni – da cui il giudice della cautela ha ricavato tutto lo sviluppo della fase estorsiva, dalle sue origini sino alla dazione – non restituisce alcuna evidente aporia, finendo le censure difensive per tradursi in una contestazione della portata dimostrativa delle fonti di prova indicate dall’ordinanza impugnata a sostegno della gravità indiziaria. Né appaiono distonici gli elementi di “contrasto” che la difesa segnala, posto che il riferimento al riconoscimento della voce del ricorrente è operato per suggellare la possibilità – contestata dalla difesa – di poter contattare coloro che dovevano commettere l’estorsione. Parimenti, l’appellativo “Pascarella” trova specifici riferimenti individualizzanti, per come ricavato da altri procedimenti a suo carico cui l’ordinanza impugnata fa specifico riferimento. Le cautele che avevano portato a convergere sul AC e non sul fidato figliastro quale latore della richiesta estorsiva sono giustificate dal rapporto che quest’ultimo aveva con la ditta destinataria delle minacce. 8 4. In conclusione, va accolto il ricorso limitatamente al delitto di cui al capo A), annullandosi l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli;
va, invece, dichiarato inammissibile nel resto.
5. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al capo A) e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, li 9 aprile 2026. Il Consigliere relatore Il Presidente OV AR IE ES D’GO