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Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11919 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AI AM nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. RITENUTO IN FATTO 1. ID HA impugna la sentenza in data 15/02/2021 della Corte di appello di Milano che -nei suoi confronti- ha confermato la sentenza in data 12/07/2018 del Tribunale di Como, che lo aveva condannato per spaccio di stupefacenti, rapina e tentativo di estorsione. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa fossero sufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11919 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 12/07/2022 Con il primo motivo la difesa dubita della credibilità di RA PI e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, in ragione dei sentimenti e degli atteggiamenti contraddittori da lui manifestati nei confronti di ID, in quanto contraddetto dalla versione offerta dagli imputati e perché la sua narrazione era priva di riscontri. 1.2. Violazione di legge, violazione di norma processuale, travisamento della prova e vizio di motivazione in punto di cessione di sostanze stupefacenti e di c.d. droga parlata. Il motivo è collegato a quello precedente, in quanto si sostiene che le dichiarazioni di RA potrebbero dimostrare -al più- un fatto di spaccio di lieve entità. 1.3. Vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha condannato ID HA per i capi d'imputazione A) (spaccio stupefacenti) e C) (tentativo di estorsione), mentre per gli stessi reati assolve ES EL. A tal riguardo si osserva che, guardando ai tre capi di imputazione, emerge come le posizioni di ID e ES non potessero essere separate, con la conseguenza che la Corte di appello non poteva condannare il primo e assolvere l'altro per lo spaccio di stupefacenti e per il tentativo di estorsione, pur ritenendolo colpevole della rapina. Anche in questo caso si censura la contraddittorietà della motivazione della Corte di appello, là dove reputa le dichiarazioni di SA insufficienti nei confronti di ES e valide per condannare ID. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione per errata qualificazione delle condotte di cui ai capi B) e C). Con l'ultimo motivo il ricorrente sostiene che il fatto andava qualificato ai sensi dell'art. 393, cod.pen. attesa la legittimità della transazione commerciale, che aveva avuto a oggetto lo scooter e non la cessione di droga. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, meramente reiterative delle censure con il gravame e respinte dalla Corte di appello. 1.1. Quanto al primo motivo, va ricordato che «in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerurnque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola 2 generale che risulti priva di una pur minima plausibilità», u (Sez. 4 - , Sentenza n. 10153 del 11/02/2020, T., Rv. 278609 - 01). Il motivo in esame non rientra nell'evidenziato perimetro di deducibilità, risolvendosi in una valutazione di fatto in opposizione a quella operata dai giudici di merito. 1.2. Quanto fin qui esposto vale anche per il secondo motivo di ricorso, pure inteso a censurare la valutazione di credibilità e attendibilità operato dalla Corte di appello e sulla capacità delle dichiarazioni della persona offesa a fondare il giudizio di colpevolezza. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico, fondandosi sull'apodittica asserzione secondo cui la posizione di ID sarebbe inscindibile rispetto a quella di ES. Asserzione che non tiene conto e pretermette la motivazione della sentenza impugnata, là dove la Corte ha differenziato le posizioni dei due imputati rilevando: con riguardo al capo A), che RR aveva individuato quale fornitore della droga solo ID e non anche ES;
con riguardo al capo C), osservando come ID avesse gestito tutte le fasi del tentativo di estorsione, mentre non era dato rinvenire una condotta addebitabile a ID, se non un generico interesse in ragione della sua posizione di capo di ID. Tanto mette in rilievo come il motivo sfugga ogni confronto con la sentenza impugnata, con la sua conseguente aspecificità. 1.4. Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che "la versione resa dagli imputati risulta nei fatti la più credibile, ossia che si trattava di una normale transazione commerciale non legata direttamente ad attività di spaccio, ma che il signor ID HA era intenzionato ad acquistare lo scooter e che RA, a fronte di tale cessione, aveva già ricevuto 750 € in tre soluzioni». Spiega, dunque, le ragioni della maggiore plausibilità di tale enunciato fattuale. Tanto risalta come il motivo non sia vòlto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della senten2:a impugnata, ma propone una valutazione alternativa a quella dei giudici di merito. A tale riguardo va ribadito che sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, RU e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3 3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12/07/2022 Il Consigliere est. Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. RITENUTO IN FATTO 1. ID HA impugna la sentenza in data 15/02/2021 della Corte di appello di Milano che -nei suoi confronti- ha confermato la sentenza in data 12/07/2018 del Tribunale di Como, che lo aveva condannato per spaccio di stupefacenti, rapina e tentativo di estorsione. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa fossero sufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11919 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 12/07/2022 Con il primo motivo la difesa dubita della credibilità di RA PI e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, in ragione dei sentimenti e degli atteggiamenti contraddittori da lui manifestati nei confronti di ID, in quanto contraddetto dalla versione offerta dagli imputati e perché la sua narrazione era priva di riscontri. 1.2. Violazione di legge, violazione di norma processuale, travisamento della prova e vizio di motivazione in punto di cessione di sostanze stupefacenti e di c.d. droga parlata. Il motivo è collegato a quello precedente, in quanto si sostiene che le dichiarazioni di RA potrebbero dimostrare -al più- un fatto di spaccio di lieve entità. 1.3. Vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha condannato ID HA per i capi d'imputazione A) (spaccio stupefacenti) e C) (tentativo di estorsione), mentre per gli stessi reati assolve ES EL. A tal riguardo si osserva che, guardando ai tre capi di imputazione, emerge come le posizioni di ID e ES non potessero essere separate, con la conseguenza che la Corte di appello non poteva condannare il primo e assolvere l'altro per lo spaccio di stupefacenti e per il tentativo di estorsione, pur ritenendolo colpevole della rapina. Anche in questo caso si censura la contraddittorietà della motivazione della Corte di appello, là dove reputa le dichiarazioni di SA insufficienti nei confronti di ES e valide per condannare ID. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione per errata qualificazione delle condotte di cui ai capi B) e C). Con l'ultimo motivo il ricorrente sostiene che il fatto andava qualificato ai sensi dell'art. 393, cod.pen. attesa la legittimità della transazione commerciale, che aveva avuto a oggetto lo scooter e non la cessione di droga. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, meramente reiterative delle censure con il gravame e respinte dalla Corte di appello. 1.1. Quanto al primo motivo, va ricordato che «in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerurnque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola 2 generale che risulti priva di una pur minima plausibilità», u (Sez. 4 - , Sentenza n. 10153 del 11/02/2020, T., Rv. 278609 - 01). Il motivo in esame non rientra nell'evidenziato perimetro di deducibilità, risolvendosi in una valutazione di fatto in opposizione a quella operata dai giudici di merito. 1.2. Quanto fin qui esposto vale anche per il secondo motivo di ricorso, pure inteso a censurare la valutazione di credibilità e attendibilità operato dalla Corte di appello e sulla capacità delle dichiarazioni della persona offesa a fondare il giudizio di colpevolezza. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico, fondandosi sull'apodittica asserzione secondo cui la posizione di ID sarebbe inscindibile rispetto a quella di ES. Asserzione che non tiene conto e pretermette la motivazione della sentenza impugnata, là dove la Corte ha differenziato le posizioni dei due imputati rilevando: con riguardo al capo A), che RR aveva individuato quale fornitore della droga solo ID e non anche ES;
con riguardo al capo C), osservando come ID avesse gestito tutte le fasi del tentativo di estorsione, mentre non era dato rinvenire una condotta addebitabile a ID, se non un generico interesse in ragione della sua posizione di capo di ID. Tanto mette in rilievo come il motivo sfugga ogni confronto con la sentenza impugnata, con la sua conseguente aspecificità. 1.4. Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che "la versione resa dagli imputati risulta nei fatti la più credibile, ossia che si trattava di una normale transazione commerciale non legata direttamente ad attività di spaccio, ma che il signor ID HA era intenzionato ad acquistare lo scooter e che RA, a fronte di tale cessione, aveva già ricevuto 750 € in tre soluzioni». Spiega, dunque, le ragioni della maggiore plausibilità di tale enunciato fattuale. Tanto risalta come il motivo non sia vòlto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della senten2:a impugnata, ma propone una valutazione alternativa a quella dei giudici di merito. A tale riguardo va ribadito che sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, RU e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3 3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12/07/2022 Il Consigliere est. Il Presidente