Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2004, n. 7582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7582 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 15/01/2004
1. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 62
3. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 021543/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZÈ RG, n. a Vibo Valentia il 18 dicembre 1975;
avverso il decreto della Corte d'appello di Catanzaro depositato il 26 febbraio 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha applicato a RG ZÈ la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per due anni, con obbligo di cauzione di euro 1000.
Ricorre per Cassazione RG ZÈ e deduce violazione dell'art. 127 c.p.p., lamentando che non fu inviato al suo difensore di fiducia l'avviso per l'udienza camerale in cui la decisione fu deliberata. Il ricorso è infondato, perché, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, quando la persona interessata a un'udienza camerale sia assistita da due difensori, "l'omesso avviso ad uno solo dei due difensori da luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio" (Cass., sez. un., 27 giugno 2001, Di Sarno, m. 219229, Cass., sez. un., 25 giugno 1997, Gattellaro, m. 208163); ma "la deducibilità della relativa eccezione è soggetta alla preclusione di cui all'art. 182, comma 2, prima parte, c.p.p., alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che l'imputato sia presente ed assistito da un difensore, ancorché nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia, non comparso" (Cass., sez. 1^, 2 aprile 2003, Bruno, m. 223849).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004