Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10552 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
IN NO DEL0552 / REPUBBLICA ITAI ALIAN LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto Assicurazione RCA, estensione del rischio. SEZIONE TERZA CIVILE Interpretazione della clausola contenuta nelle Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: condizioni generali R.G.N. 1659/01 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente - Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere 28155 Cron. Dott. Ennio MALZONE - Consigliere 2154 Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud.10/01/02 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. BRUOGNOLO ANTONINO, nonchè GESTASSI SERVICE SAS con 155 per diritti 20 LUG. 2002 sede in Latina, in persona del legale rappresentante IL CANCELLIERE pro tempore ON IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dell'avvocato STEFANO GIANNINI, difesi dall'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. Col.s ANGELO MARFOLI, giusta delega in atti;
per diritti 1:55 22.07-02 - ricorrenti il IL CANCELLIERE
contro
REALE MUTUA ASSIC SPA, in persona del suo legale rappresentante domiciliatapro tempore, elettivamente CANCELLERIA 2002 in ROMA LGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio 34 dell'avvocato GIANCARLO DI MATTIA, difesa dall'avvocato ALFREDO DE PAOLINI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1082/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione II Civile, emessa il 07/02/00 e depositata il 28/03/00 (R.G. 2755/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Angelo MARFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo. RU AN, unitamente alla società Ge- stassi Service s.a.s. hanno convenuto in giudizio di- nanzi al Tribunale di Latina, l'impresa assicuratrice REALE MUTUA ASSICURAZIONI spa, chiedendone la condanna al pagamento del rischio assicurato con polizza denomi- nata "guida sicura". Gli attori deducevano che in data 9 gennaio 1995 il RU mentre era alla guida dell'auto Volvo, appar- tenente alla TA, era stato colpito da un proiet- tile, riportando lesioni gravissime. Richiedevano il pagamento di un indennizzo pari a 100 milioni, avvalen- dosi di una clausola contrattuale che includeva nel ri- 2 schio "gli infortuni relativi ad eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, che producono lesioni corporali obbiettivamente constatabili etc". Sì costituiva l'assicuratrice eccependo il difetto di legittimazione della TA e che l'evento non era assicurato, non essendo riconducibile alla circolazione stradale. Con sentenza (del 24 settembre 1997) il Tribunale di Latina rigettava le domande, ritenendo che l'esten- sione della copertura non valesse ad includere, nelle cause remote del sinistro, la esplosione di un proiet- tile, ovvero il fatto del terzo estraneo alla circola- zione. La decisione era appellata dagli attori che ne chiedevano la riforma;
resisteva l'assicuratrice. Con sentenza del 28 marzo 2000 la Corte di appello di Roma rigettava l'appello e condannava gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado. Contro la decisione ricorrono il RU e la TA con l'assicuratrice con unico motivo di censura;
resiste controricorso. Motivi della decisione. Il ricorso non é meritevole di accoglimento. Il ricorrente deduce nell'unico motivo la violazio- la falsa applicazione delle regole di interpreta- 今 ne e 3 zione del contratto, con riferimento alle sue clausole. La tesi è che, considerando e correlando l'art. 1 del contratto, che definisce l'infortunio, con l'art. 9, che reca la esclusione dal rischio di casi particolari, si doveva evincere che anche il fatto lesivo del terzo, pur essendo estraneo alla circolazione del mezzo, rien- trava tra gli eventi a causa fortuita, violenta ed esterna, inclusi nel rischio assicurato. In senso contrario si osserva come la Corte terri- toriale abbia tenuto conto dell'intero contesto delle clausole, e non solo dì quelle citate dal ricorrente, per corroborare la propria tesi. Il ricorso cioè non coglie il punto decisivo della ratio decidendi che è relativo alla individuazione del- l'oggetto del contratto in relazione al rischio assicu- rato. La polizza GUIDA sicura assicura contro gli infor- tuni subiti a causa della circolazione, la persona che si trovi, alla guida, a titolo non professionale, del- l'auto indicata nella polizza. E' l'art. 2 che, definendo il rischio assicurato, si richiama espressamente a tale delimitazione. Collegando l'art.2 all'art.1, che reca la defini- zione di infortunio, deriva una delimitazione essenzia- 3 le all'ambito della tutela assicurativa: 4 l'infortunio è evento di danno, dovuto a causa for- tuita, violenta ed esterna, ma attinente al fatto della circolazione, non al fatto illecito dell'uomo (l'atten- tatore о il cacciatore distratto, о il lanciatore di pietre dal ponte). Di tale illecito rispondo diretta- mente il soggetto agente, non l'assicuratore. Il successivo, articolo 9 reca altre cause di deli- mitazione dell'oggetto, ma non contiene l'elenco esau- stivo delle clausole di esclusione, proprio perchè deve tenersi conto della prima importante delimitazione, che è l'infortunio subito a causa della circolazione". L'interpretazione della Corte appare dunque confor- ai criteri di legge ed in particolare me all'interpretazione complessiva delle clausole di cui all'art. 1363 c.c. Non sussiste pertanto la fondatezza della censura che è configurata esclusivamente in termini dì error iuris. Le clausole non sono affatto oscure, nella loro logica connessione, e dunque neppure può trovare in- gresso la norma di cui all'art. 1370 del codice civile. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 5 Roma, 10 gennaio 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Вал ри "Any IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Maria Alello Oggl. 1307.09 IL CANCELLER201 Dott.ssa s 109T129.11 20,66 TOT. 149.77 456T AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato 4 7071 2002 Serie 4. 149.77 CENTO VARANJANOVE /77) D gente Area Searizi De sa Man Judiziari 0 0 8 10