Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2002, n. 10937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10937 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
0063316 E N O ITALIANA REPUBBLICA R DET POPOLO ITALIANO10 937 /0 2 E T 6 A S 2 I N T . G U R . E B P IONE R . I D R L A L K T D E A SEZIONE QUINTA CIVILE D . E B T A A I N E R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: C S Dott. Giovanni Paolini Presidente R.G. n. 5298/99 28543 Cron. Dott. Giulio Graziadei Consigliere Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Rep. Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Ud. 12 aprile 2002 Ragonesi Consigliere Dott. Vittorio CORTE SUPREMA CASSAZIONE OGGETTO ha pronunciato la seguente: CIVILE Irpef / impresa / plu- SENTENZA sul ricorso proposto il 4 marzo 1999 da: 63316 svalenze retroattivi- tà. Ministero delle Finanze _in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, Des presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
-in persona Immobiliare Azzano di V. Donadel & V. Mascarin s.n.c. del legale rappresentante con sede in Azzano Decimo, alla via XXV aprile, n. 26 intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia -- sez. VI – n. 95 del 20 gennaio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 1527 proc. n. 5298/99 R.G. aprile 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per il ricorrente l'avv. gen. dello Stato Sergio La Porta, che ha concluso per la cassazione della sentenza;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. En- nio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio II.DD. di Pordenone con avviso notificato il 18 dicembre 1987 rettificava in L. 420.927.000 il reddito dichiarato ai fini Ilor per l'esercizio 1986 dalla Immobiliare Azzano di Donadel Vittorio Mascarin Vittorio s.n.c., recuperando a tassazione integralmente il ri- cavo della vendita di un immobile, denunciato come bene strumenta- le e la cui plusvalenza era stata accantonata nel fondo investimenti, ал nonché quote d'interessi attivi per finanziamenti a terzi e passivi per finanziamenti dei soci. Il ricorso della contribuente avverso la rettifica era accolto il 29 giu- gno 1991 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Pordenone, la quale riconosceva la natura strumentale del cespite alienato, benché la società avesse ad oggetto l'esercizio di intermediazione immobilia- re, sul rilievo della sua acquisizione da lungo tempo, dell'iscrizione nelle immobilizzazioni e della locazione in epoca non recente, e af- fermava l'avvenuta corretta contabilizzazione degli interessi attivi e passivi. La decisione, appellata dall'Ufficio, era parzialmente riformata il 20 gennaio 1998 dalla Commissione tributaria regionale del Friuli- Venezia Giulia, che riteneva legittima la sola ripresa degli interessi proc. n. 5298/99 R.G. 2 attivi e, nel rigettare nel resto l'impugnazione, osservava che il debito per interessi della società nei confronti dei soci era stato correttamen- te appostato in bilancio e naturalmente fruttifero e che l'immobile venduto rientrava tra i beni strumentali, secondo la previsione dell'art. 40, 2° co., d.p.r. n. 917/86, applicabile retroattivamente ai sensi dell'art. 36, d.p.r. 4 febbraio 1988, n. 42, in quanto costituito da un complesso aziendale, locato a terzi, non suscettibile di diversa uti- lizzazione senza radicali trasformazioni. Il Ministero delle Finanze ricorreva per la cassazione della sentenza con due motivi e l'intimata società non si costituiva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con il primo motivo ha denunciato la nullità della sen- tenza impugnata per falsa applicazione dell'art. 36, d.p.r. 4 febbraio 1988, n. 42, atteso che la norma aveva subordinato l'estensione re- troattiva delle disposizioni dettate dall'art. 40, 2° co., d.p.r. 22 di- ол. cembre 1986, n. 917, alla conformità delle dichiarazioni dei contri- buenti alla disciplina sopravvenuta e la mancata realizzazione di tale condizione, perché la deduzione operata non era prevista dalla nuova normativa, non avrebbe consentito di escludere dalle componenti at- tive del reddito imponibile, in deroga agli artt. 53, 1° co., e 54, 1° co., d.p.r. n. 597/73, il ricavo realizzato con l'alienazione di un bene non diverso da quelli al cui scambio era diretta l'attività della società. La denuncia è infondata. L'art. 36, d.p.r. n. 42/88, nel rendere applicabili i nuovi principi det- tati dal d.p.r. n. 917/86, anche alle fattispecie pregresse a condizione proc. n. 5298/99 R.G. 3 che la dichiarazione anteriormente presentata fosse conforme anche alle norme sopravvenute, poneva, da una parte, l'esigenza di confron- tabilità delle relative fattispecie normative e limitava, dall'altra, i suoi effetti a quelle situazioni nelle quali già prima era giustificabile l'interpretazione nel senso espresso poi dalle norme sopravvenute. Le nuove disposizioni fornivano, così, una giustificazione testuale ai comportamenti tenuti dai contribuenti, ove essi fossero conformi an- che alla nuova normativa, e risolvevano legislativamente i dubbi con- nessi all'interpretazione della disciplina previgente, con effetti, tra l'altro, volutamente deflativi del contenzioso tributario. Nella specie, quindi, la verifica della natura di bene strumentale attri- buita dalla contribuente nella propria dichiarazione al cespite venduto è stata correttamente operata con il riferimento alla disposizione con- tenuta nel sopravvenuto art. 40, 2° co., d.p.r. n. 917/86, che la stessa espressamente riconosceva, e sull'applicazione retroattiva della stes- sa nessun rilievo può assumere la questione relativa alla diversità de- gli effetti in generale ricollegati al riconoscimento della strumentalità dalla successiva disciplina, non essendosi ad essa, invece, adeguata la società, la quale nell'accantonare la plusvalenza realizzata aveva fat- to evidente riferimento alle previsioni dell'art. 54, 5°, co., d.p.r. n. 597/73. Con il secondo motivo il Ministero ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 40, 2° co., e 53, d.p.r. n. 917/86, poiché la sen- tenza di appello avrebbe ritenuto non imponibile il corrispettivo rea- lizzato dalla società con la vendita di un immobile che, indipenden- proc. n. 5298/99 R.G. 4 temente dalle caratteristiche possedute, costituiva l'oggetto e non lo strumento dell'attività di scambio dell'impresa. La doglianza è inammissibile. La critica rivolta all'apprezzamento della non imponibilità del corri- spettivo della vendita sul rilievo dell'erroneo disconoscimento che l'alienazione dell'immobile rientrava nell'ordinaria attività della so- cietà non rappresenta una censura che investa la attuazione delle norme richiamate a suo fondamento, ma costituisce la deduzione dell'erroneità di un apprezzamento di fatto, che avrebbe potuto essere prospettata soltanto con la denuncia di un vizio della motivazione po- sta a sostegno della decisione. Va poi aggiunto che, sotto tale profilo non dedotto, l'affermazione del ricorrente che l'immobile non era strumento, ma oggetto del- l'impresa esercitata dalla società, si risolve, comunque, in una peti- zione di principio, non essendo stata sorretta da alcun argomento che E abbia posto in rilievo una insufficienza o contraddittorietà della deci- N O 6 I 8 Z 9 sione sul punto. 1 A / R 4 / T 6 S I All'infondatezza o inammissibilità dei motivi segue il rigetto del ri- 2 A I . G 5 R E . R . P R N . A D corso. T A L U D . E B B D I E A
P.Q.M.
I T T R S A N N T 1 I E E 3 S R Rigetta il ricorso. S 1 I E E . A T N A Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 12 aprile 2002. M Il presidente Il consigliere est. dott. Giovanni Pao dott. Massimo Oddo IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 25 LUG. 2002 proc. n. 5298/99 R.G.