Articolo 10 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 10.

Gli alloggi per gli ufficiali devono essere decorosi e adeguati al grado. La cubatura delle cabine ad essi assegnate deve essere non inferiore a metri cubi 12, se la nave ha piu' di 1600 tonnellate di stazza lorda, e non inferiore a metri cubi 8, se la nave ha una stazza lorda minore.

A ogni ufficiale spetta una cabina: il letto o cuccetta deve essere fornito di due materassi dei quali uno di lana, e di due guanciali, dei quali uno di lana, oltre che della biancheria prevista nell'art.
18.

Gli allievi ufficiali possono essere alloggiati due per cabina.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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