Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2001, n. 36794
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Sentenza 24 gennaio 2001

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La disposizione dell'art. 43, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 - secondo la quale possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per provvedimenti giurisdizionali o amministrativi, limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità - non si applica nell'ipotesi di provvedimenti del giudice penale concernenti violazioni di rilievo tale da stravolgere le caratteristiche iniziali dell'opera abusiva ovvero concernano plurime violazioni che abbiano consentito l'edificazione dell'intera opera o di una parte rilevante di essa. (Fattispecie in cui all'epoca del primo sequestro erano state realizzate solo le strutture di fondazione in cemento armato mentre al 31 dicembre 1993, data in cui l'opera avrebbe dovuto essere ultimata per poter beneficiare della sanatoria, era stata realizzata una struttura di due piani).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2001, n. 36794
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36794
    Data del deposito : 24 gennaio 2001

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