Sentenza 24 gennaio 2001
Massime • 1
La disposizione dell'art. 43, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 - secondo la quale possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per provvedimenti giurisdizionali o amministrativi, limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità - non si applica nell'ipotesi di provvedimenti del giudice penale concernenti violazioni di rilievo tale da stravolgere le caratteristiche iniziali dell'opera abusiva ovvero concernano plurime violazioni che abbiano consentito l'edificazione dell'intera opera o di una parte rilevante di essa. (Fattispecie in cui all'epoca del primo sequestro erano state realizzate solo le strutture di fondazione in cemento armato mentre al 31 dicembre 1993, data in cui l'opera avrebbe dovuto essere ultimata per poter beneficiare della sanatoria, era stata realizzata una struttura di due piani).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2001, n. 36794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36794 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIANO BATTISTI - Presidente - del 24/01/2001
1. Dott. GIANFRANCO TATOZZI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO MARZANO - Consigliere - N. 349
3. Dott. CARLO BRUSCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI FEDERICO - Consigliere - N. 2075/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) CA US nato a [...] il [...].;
2) CA NT nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 22 ottobre 1999 del Tribunale di Catanzaro in funzione del giudice dell'esecuzione.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano. Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Bruno Ranieri con le quali si chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento in data 30 luglio 1998 il Pretore di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva, su richiesta del pubblico ministero, che si procedesse alla demolizione dell'opera edilizia realizzata abusivamente da CA US e CA NT in Catanzaro, loc. Lenza, quartiere Gagliano. Rilevava il giudice dell'esecuzione che i predetti CA erano stati condannati, con sentenza del medesimo Pretore in data 17 luglio 1993, per i reati di costruzione edilizia abusiva e per violazione di sigilli e che non avesse rilievo, in quanto illegittima, la concessione in sanatoria successivamente concessa dal Comune di Catanzaro. Inoltre, secondo il provvedimento del giudice dell'esecuzione, il fabbricato abusivamente realizzato non poteva beneficiare del c.d. condono edilizio in quanto di volume superiore ai 750 metri, cubi.
Su ricorso dei predetti la terza sezione di questa Corte, con sentenza 6 maggio 1999, annullava con rinvio il provvedimento indicato sotto due diversi profili: perché il giudice dell'esecuzione non aveva accertato se le singole porzioni del fabbricato, cui si riferivano le concessioni in sanatoria, potessero essere considerate singole e autonome unità immobiliari;
perché il giudice aveva escluso l'applicabilità della norma che consentiva, entro certi limiti, ai fini del condono, l'ultimazione delle opere non completate (per intervento dell'Autorità) entro il 31 dicembre 1993 solo perché proprietari avevano più volte violato i sigilli ma senza indicare la rilevanza di tali violazioni.
Il Tribunale di Catanzaro, in sede di rinvio, ha riesaminato la richiesta del pubblico ministero e, con provvedimento in data 22 ottobre 1999, ha nuovamente disposto la demolizione dell'opera edilizia rilevando, sui due punti oggetto dell'annullamento della precedente ordinanza, che le singole porzioni condonate dell'edificio non presentavano l'autonomia strutturale e funzionale che avrebbe consentito di considerarle autonomamente (in quanto, separatamente considerate, di cubatura inferiore ai 750 metri cubi) ai fini del condono. Sul secondo punto, oggetto dell'annullamento da parte della Corte di cassazione, il giudice dell'esecuzione rilevava invece che le violazioni dei sigilli da parte degli odierni ricorrenti erano state plurime e rilevanti tanto che, poste inizialmente sotto sequestro le sole strutture di fondazione, si era giunti alla realizzazione di una struttura di due piani di volumetria pari a circa 2300 metri cubi.
Contro questo provvedimento hanno proposto ricorso CA US e CA NT deducendo:
- l'erronea applicazione dell'art. 43 u.c. della l. 47/1985 in quanto il provvedimento impugnato, violando anche il principio di diritto affermato nella sentenza della terza sezione di questa Corte, avrebbe affermato la rilevanza delle plurime violazioni dei sigilli che invece erano da ritenere ininfluenti ai fini dell'applicazione della norma citata che richiede soltanto che, alla data del 31 dicembre 1993, le opere non fossero state completate per l'ottemperanza ai provvedimenti amministrativi o giurisdizionali;
presupposto esistente, nel caso di specie, in quanto i sigilli apposti il 17 luglio 1993 non erano stati più violati;
- la violazi3ne degli artt. 39 l. 724/1994 e 41 l. 47/1985 perché erroneamente il giudice dell'esecuzione avrebbe ritenuto non condonabili le singole porzioni dell'edificio in quanto la normativa fa riferimento alle singole richieste di concessione edilizia in sanatoria che, nel caso di specie, erano state presentate ed accolte. Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la causa, trattata nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001, è stata poi decisa nella successiva camera di consiglio del 22 febbraio 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Il primo motivo di ricorso concerne l'interpretazione dell'art. 43, ultimo comma, della l. 28 febbraio 1985 n. 47 (applicabile anche alle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 per l'esplicita previsione contenuta nell'art. 39 l. 23 dicembre 1994 n. 724) che consente possa essere ottenuta la sanatoria per "le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionalì limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità". Secondo il ricorrente sarebbe del tutto irrilevante che i ricorrenti si siano resi responsabili di più violazioni dei sigilli perché l'unico requisito richiesto dalla norma è costituito dalla circostanza che, alla data del 31 dicembre 1993, l'opera non sia stata completata per l'ottemperanza ad un provvedimento amministrativo o giurisdizionale;
nella specie l'ultimo provvedimento di sequestro, emesso il 17 luglio 1993, era stato regolarmente osservato perché, da quella data, i ricorrenti non si erano più resi responsabili di alcuna violazione dei sigilli apposti all'opera edilizia abusiva.
Su questo motivo di ricorso va osservato che la sentenza di annullamento della terza sezione non sembra, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, adottare la proposta interpretazione dell'art. 43 u.c.; la citata sentenza 6 maggio 1999 ha infatti affermato che il giudice dell'esecuzione non poteva escludere l'applicabilità dell'art. 43 u.c. sol perché i ricorrenti avevano più volte violato i sigilli. Ma doveva "indicare le ragioni della rilevanza di tali violazioni con riferimento a quanto disposto dalla predetta norma."
Il richiamo alla rilevanza delle violazioni, indipendentemente dall'esistenza di una o più violazioni dei sigilli, sta a significare che la Corte di cassazione ha interpretato l'u.c. dell'art. 43 non nel senso proposto dai ricorrenti ma nel senso che, ove la violazione sia di tale rilievo da stravolgere le caratteristiche iniziali dell'opera abusiva, la norma in questione non si applichi.
Questa sezione condivide questa interpretazione perché la norma di favore in questione è finalizzata a consentire al cittadino non rispettoso della normativa edilizia, ma almeno rispettoso dei provvedimenti dell'Autorità (amministrativa o giudiziaria), il completamento delle opere iniziate e da ultimare onde equiparare la sua condizione a quella di chi non sia stato colpito dal provvedimento. Di qui la necessita di valutare la "rilevanza" delle violazioni giustamente evidenziata nella sentenza di annullamento della terza sezione. Ma se la violazione, o le plurime violazioni, hanno consentito l'edificazione dell'intera opera, o di una parte rilevante di essa, non si vede come possa rientrare nella previsione in questione dichiaratamente diretta a favorire, come si è detto, il cittadino rispettoso di provvedimenti.
Questa interpretazione è confermata anche dalla lettera della legge:
laddove si riferisce ad opere "non ultimate per effetto di provvedimenti" e laddove consente i "lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità" si riferisce, evidentemente, al solo completamento di opere già in avanzato stato di realizzazione e necessarie di limitati interventi strettamente necessari alla loro funzionalità. Esula quindi dal concetto riferito un'opera interamente, o prevalentemente, costruita dopo l'intervento dell'Autorità perché, in questo caso, non può parlarsi di opere semplicemente da ultimare o rendere funzionali ma di opere da costruire ex novo (in questo senso pare orientata la medesima sez. 3^ di questa Corte che, nella sentenza 13 maggio 1997 n. 747 - c.c. 10 aprile 1997 - ric. Trombetta, ha posto in rilievo "la differente nozione di ultimazione della costruzione di cui all'art. 31 l. n. 47 del 1985" rispetto a quella prevista dall'art. 43 in esame).
Il giudice del rinvio si è pertanto attenuto al principio contenuto nella sentenza di annullamento e ha compiuto l'accertamento che era stato omesso nella prima decisione annullata rilevando che, all'epoca del primo sequestro, erano state realizzate soltanto le strutture di fondazione in cemento armato mentre, al 31 dicembre 1993, era stata realizzata un struttura di due piani. Accertamento insindacabile in sede di legittimità e, peraltro, neppure contestato dai ricorrenti i quali si limitano a proporre un'interpretazione del citato art. 43 diversa da quella implicitamente, ma inequivocabilmente, accolta dalla sentenza di annullamento.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso essendosi, anche in questo caso, il giudice del rinvio attenuto al principi contenuti nella sentenza di annullamento.
In relazione a questo motivo di ricorso la norma che viene in considerazione è quella prevista dall'art. 39, comma 1^, l. 23 dicembre 1994 n. 724, laddove consente la sanatoria delle opere abusive realizzate entro il 31 dicembre 1993 "relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria".
Il Pretore di Catanzaro, nel primo provvedimento, aveva ritenuto illegittime le concessioni in sanatoria perché il fabbricato aveva un volume superiore al 750 metri cubi e il frazionamento era avvenuto per eludere il limite e beneficiare del condono edilizio. La Corte di cassazione, nella sentenza più volte richiamata, ha precisato che per ritenere illegittime le concessioni il giudice "avrebbe dovuto accertare che le porzioni di fabbricato alle quali esse facevano riferimento non avevano le caratteristiche per essere considerate singole ed autonome unità immobiliari".
Anche su questo punto il giudice del rinvio ha fornito una puntuale motivazione del suo convincimento escludendo la possibilità dell'individuazione di singole unità immobiliari non essendo emerso, dagli accertamenti svolti, che l'edificio fosse ripartito in distinte unità immobiliari o che, quanto meno presentasse porzioni contraddistinte da una propria autonomia strutturale e funzionale e tanto meno reddituale.
Questo accertamento è stato svolto con l'analisi della struttura abusivamente costruita - formata da un edificio di due piani fuori terra del quale, secondo questo accertamento, risultano completate soltanto le strutture in cemento armato, compreso il tetto, mentre risultano assenti le tamponature esterne e le suddivisioni interne - e con l'ausilio di una perizia, già svolta nella prima fase del giudizio. Esso è pertanto incensurabile in sede di legittimità trattandosi di accertamento di fatto sul quale il giudice di merito ha fornito un idoneo apparato argomentativo condotto secondo corretti criteri logico giuridici.
Questo accertamento, oltre che rispettoso del principio affermato nella sentenza di annullamento, si conforma alla giurisprudenza di legittimità della terza sezione di questa Corte che ha più volte affermato che l'art. 39 in esame è invocabile - "in quanto l'immobile risulti costituito da singole unità catastali e cioè da opere aventi specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabili" (sentenza 25 novembre 1998, dep. 4 febbraio 1999, ric. Valio;
13 marzo 1996, dep. 13 aprile 1996, ric. Esposito) escludendo altresì che l'unico proprietario potesse presentare più domande in sanatoria eludendo il limite volumetrico indicato (sentenza 26 aprile 1999, dep. 7 luglio 1999, ric. La Mantia, in adesione all'indirizzo interpretativo espresso, con una sentenza interpretativa di rigetto, da Corte cost., 23 luglio 1996, n. 302, posto inizialmente in discussione dalla 6^ sezione con sentenza 12 agosto 1997, dep. 3 ottobre 1997, ric. Di Fiore).
Consegue alle considerazioni svolte il rigetto del ricorso con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2001