Articolo 34 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
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15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 34.

I locali delle cucine devono essere bene illuminati e aereati, sufficientemente spaziosi e situati, per quanto possibile, sui ponti superiori.

Le cucine devono essere disposte per madiere, salvo il caso in cui la Commissione centrale non ne riconosca la possibilita'. Devono inoltre essere convenientemente isolate e, ove occorra, munite di cappa di estrazione.

Qualora la ventilazione naturale, compresa, quella ottenuta con le maniche a vento opportunamente installate, non risulti sufficiente, si dovra' provvedere con impianti meccanici adatti.

Le pareti, il pavimento e il soffitto delle cucine, qualora non siano in ferro pitturato, devono essere rivestiti di materiale atto a garantire la nettezza dei locali.

Il pavimento deve altresi' essere costruito in guisa da evitare lo sdrucciolamento.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999