Articolo 70 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 69Articolo 71
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 70.

Per i climi tropicali, deve sostituirsi una o due volte la settimana, la razione di carne con una di uova equivalente in potere alimentare e calorifico; il pesce conservato (secco o in scatola) deve sostituirsi con pesce fresco ogni qualvolta sia possibile al bordo di procurarlo.

Al personale di macchina deve essere anche somministrato mezzo litro di latte al giorno. A tutto l'equipaggio deve essere distribuito la mattina il caffe' e latte (con 1/4 di litro di latte, pro capite).
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999