Articolo 29 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 28Articolo 30
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 29.

Nell'anbito di ogni gruppo di latrine deve essere sistemato un orinatoio e un lavamano munito di distributore di sapone liquido, o in polvere, o in pasta.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999