Articolo 37 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 36Articolo 38
Versione
15 agosto 1939
>
Versione
24 agosto 1999
Art. 37.

Sulle navi che trafficano in zone ove abbondano le zanzare devono esistere opportune installazioni per ostacolare la penetrazione di tali insetti nei locali dove vive l'equipaggio (reti ai finestrini, alle porte, ventilatori e altri mezzi idonei). Tali installazioni devono essere particolarmente efficienti nei porti ove esiste malaria, febbre gialla, dengue, filariosi.

Agli effetti della protezione dalle zanzare, dalle mosche e da altri ditteri, le infermerie, le cambuse, le riposterie e i depositi di biancheria usata, devono essere convenientemente difesi mediante reticelle metalliche.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999