Articolo 16 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 15Articolo 17
Versione
15 agosto 1939
>
Versione
24 agosto 1999
Art. 16.

Non e' consentito di raggruppare le cuccette oltre il numero di quattro sul piano orizzontale; ognuna di esse deve avere un lato libero e direttamente accessibile. E' fatto divieto altresi' di ubicarle in corrispondenza dell'apertura di maniche a vento.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999