Art. 53.
All'infermeria devono essere annessi, in locali del tutto separati ma contigui, un bagno, una latrina provvista di orinatoio e lavandino, per uso esclusivo dei ricoverati.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
All'infermeria devono essere annessi, in locali del tutto separati ma contigui, un bagno, una latrina provvista di orinatoio e lavandino, per uso esclusivo dei ricoverati.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".