Articolo 53 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 52Articolo 54
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 53.

All'infermeria devono essere annessi, in locali del tutto separati ma contigui, un bagno, una latrina provvista di orinatoio e lavandino, per uso esclusivo dei ricoverati.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999