Sentenza 16 novembre 2016
Massime • 1
E illegittima l'ordinanza con cui il tribunale, in sede di riesame di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto ai sensi dell'art.321, comma secondo, cod. proc. pen., confermi la misura cautelare facendo riferimento alla finalità impeditiva della commissione di nuovi reati, prevista dall'art.321, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2016, n. 53453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53453 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2016 |
Testo completo
5 345 3/ 1 6 : REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO GIACOMO PAOLONI Presidente DEL 16/11/2016 MAURIZIO GIANESINI Sent. n. sez. PIERLUIGI DI STEFANO Rel. Consigliere 1789/2016 MASSIMO RICCIARELLI REGISTRO GENERALE N.26782/2016 LAURA SCALIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IR LO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 04/05/2016 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto il rigetto del ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE VE GE, propone ricorso quale legale rappresentante della società 2V Costruzioni sri avverso l'ordinanza del 4 maggio 2016 del Tribunale del riesame di Caltanissetta che confermava il sequestro preventivo della società in quanto al VE era contestato: "B) Per il reato di cui agli artt. 319 e 321 c.p. perché, il AL, in qualità di dirigente del settore Lavori Pubblici in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Caltanissetta, e quindi in qualità di pubblico ufficiale, riceveva per sé da VE IC, GE e NO IC denaro o altre utilità, quali l'essere socio occulto della 2V Costruzioni s.r.l., in cambio del compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio, relativi ai lavori effettuati dalla 2V Costruzioni s.r.l., quali esemplificativamente: - l'assegnazione di lavori di costruzione di un edificio di sodalizio cimiteriale presso il Cimitero "Angeli -· l'assegnazione di lavori di costruzione di un complesso di villette mono e ,bifamiliari a Caltanissetta á si attivava per avvertire anticipatamente VE GE delle visite ispettive sul cantiere del cimitero da parte degli ispettori dell'ASP; - si adoperava per facilitare la liquidazione degli stati di avanzamento secondo i gli importi voluti dai VE, provvedendo all'occorrenza alla rettifica delle singole voci, nonché per l'emissione dei relativi mandati di pagamento che il Comune di Caltanissetta doveva emettere in favore della 2V Costruzioni, in violazione dell'obbligo di astenersi" Secondo il provvedimento impugnato giudice delle indagini preliminari aveva disposto il sequestro < costituendo peraltro i vantaggi economici che la società ha tratto dagli appalti conferiti dal comune di Caltanissetta, come dai lavori di realizzazione dei loculi cimiteriali per conto della società "Maria Santissima della Catena", destinati in parte al AL IO nella veste di socio di fatto della medesima società, il profitto del reato di corruzione e pertanto suscettibile di confisca anche per equivalente». Si trattava, quindi, di confisca del profitto, anche per equivalente, conseguito con tali appalti del comune e con tali lavori di loculi. Il Tribunale del Riesame, invero, come anche rilevato nella sentenza di questa Corte che decideva sulla misura cautelare personale nei confronti di VE GE, riteneva smentite le contestazioni dell'affidamento dei predetti lavori (la società 2V e VE in proprio non avevano avuto alcun appalto dal Comune e la realizzazione di loculi cimiteriali era attività svolta per conto di privati). Quale conseguenza di tale accertamento, il Tribunale del Riesame ha ritenuto che le esigenze del sequestro consistano nel «appare evidente che la libera disponibilità da parte dell'indagato della società in sequestro potrebbe favorire la reiterazione di altri reati, essendo l'attività imprenditoriale dell'indagato incentrata proprio sull'ente oggetto della misura cautelare. Deve inoltre rilevarsi che, essendo la società uno strumento del reato, ed essendo la fattispecie contestata un reato contro la pubblica amministrazione, essa è suscettibile di confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 2 bis art. 321 c.p.p.>> E' quindi chiaro che è stato mutato radicalmente tipo del sequestro, da sequestro finalizzato alla confisca a sequestro per impedire la commissione di nuovi reati. Tale mutamento non è consentito, come già ritenuto da questa Corte in casi sovrapponibili:: non è consentito al tribunale del riesame confermare il provvedimento per esigenze diverse da quelle ritenute dal decreto impugnato in quanto il sequestro preventivo finalizzato alla prevenzione dell'aggravamento del reato o della commissione di altri reati ed il sequestro preventivo finalizzato a rendere indisponibile il bene destinato a confisca hanno presupposti e finalità del tutto diversi, per cui una modifica in sede di giudizio di riesame comporterebbe una Я 2 totale innovazione con pregiudizio dell'avente diritto cui viene negato il contraddittorio trovandosi per la prima volta applicato il sequestro per tutt'altra funzione» «In sede di riesame, il tribunale non ha il potere di confermare il sequestro preventivo, richiesto dal pubblico ministero in relazione a tutte le esigenze cautelari tipiche, motivando la decisione con riguardo ad esigenze diverse da quelle poste a fondamento esclusivo della misura da parte del primo giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio, il provvedimento con il quale il tribunale del riesame aveva confermato il sequestro preventivo di somme di denaro, emesso in funzione della loro confisca diretta, facendo riferimento alla diversa finalità di sequestro strumentale alla confisca per equivalente, pure richiamata nella richiesta iniziale del pubblico ministero ma esclusa dal g.i.p.). (Sez. 3, n. 24986 del 20/05/2015 - dep. 16/06/2015, Plebani e altro, Rv. 26409801)». Mancando, quindi, le ragioni originarie del sequestro e non essendo possibile la "conversione" in diverso tipo di sequestro, l'ordinanza deve essere annullata senza rinvio unitamente al decreto di sequestro, con conseguente restituzione dei beni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo concernente la società 2V costruzioni Srl, di cui dispone il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto. Si provveda ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.. Roma così deciso nella camera di consiglio del 16 novembre 2016 Il Consigliere estensore il Presidente Giacomo Paoloni Pierluigi Di Stefano [DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 DIC 2016 D A M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Piera Esposito 3