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6 luglio 2013
6 luglio 2013
Art. 66. Lavori a mezzo cottimi fiduciari
(art. 183, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi di cui agli articoli 62 e 63.
2. L'importo complessivo dei cottimi non deve essere superiore a 200.000 euro. Gli interventi indicati all'art. 62, comma 1, lettera c), afferenti lavori da realizzare nel quadro di accordi internazionali, e all'art. 63 possono essere eseguiti per qualsiasi importo.
3. Per cottimi di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento e' regolato da lettera ordinativo; per cottimi di importo pari o superiore, l'affidamento e' regolato da scrittura privata.
4. La lettera ordinativo o la scrittura privata devono contenere quanto previsto dall'art. 173 del regolamento generale.
5. Gli affidamenti tramite cottimo sono comunicati con avviso di post-informazione sul profilo del committente.
Note all'art. 66:
Si riporta il testo dell'art. 173 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 :
"Art. 173. (Cottimo fiduciario) - 1. L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalita' di pagamento;
f) le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
g) le garanzie a carico dell'esecutore.
2. (Omissis).".
(art. 183, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi di cui agli articoli 62 e 63.
2. L'importo complessivo dei cottimi non deve essere superiore a 200.000 euro. Gli interventi indicati all'art. 62, comma 1, lettera c), afferenti lavori da realizzare nel quadro di accordi internazionali, e all'art. 63 possono essere eseguiti per qualsiasi importo.
3. Per cottimi di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento e' regolato da lettera ordinativo; per cottimi di importo pari o superiore, l'affidamento e' regolato da scrittura privata.
4. La lettera ordinativo o la scrittura privata devono contenere quanto previsto dall'art. 173 del regolamento generale.
5. Gli affidamenti tramite cottimo sono comunicati con avviso di post-informazione sul profilo del committente.
Note all'art. 66:
Si riporta il testo dell'art. 173 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 :
"Art. 173. (Cottimo fiduciario) - 1. L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalita' di pagamento;
f) le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
g) le garanzie a carico dell'esecutore.
2. (Omissis).".
Giurisprudenza • 1
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