Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1 dicembre 1993.
Articolo 1 della Legge 4 ottobre 1994, n. 579
Articolo 2
- Legge 4 ottobre 1994, n. 579
Articolo 1 della Legge 4 ottobre 1994, n. 579
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20 ottobre 1994
20 ottobre 1994