Sentenza 24 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18308 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 8 30 8 /02 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO N. 14775/00 Dott. Michele DE LÚCA onsigliere 43089 Cron. Consigliere Dott. Giovanni MAZZ RELLA Rep. Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Ud.23/10/02 ROSELLI 1 Consigliere Dott. Federico ha pronunciato la seguente SENTENZA ---- - sul ricorso proposto da: C.M.P.- COOPERATIVA ARTIGIANA COSTRUZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE S.C.A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato MARIO D'OTTAVI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARINO ZUPPIROLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 2002 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 4161 -1- presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati DOMENICO| rappresentato PONTURO, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 713/99 del Tribunale di PESARO, depositata il 14/07/99 R.G.N. 1537/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato ZUPPIROLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 18 maggio/14 luglio 1999 il Tribunale di Pesaro rigettava gli appelli proposti dalla Cooperativa Artigiana C.M.P. a r.l. e dall'INPS avverso la sentenza resa dal Pretore della stessa città in data 11 giugno 1996. I giudici di secondo grado ritenevano tuttora vigente l'art. 2, comma terzo, del R.D. n. 1422 del 1924, che considera dipendenti, ai fini previdenziali, i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro;
rilevavano che la forma di società cooperativa a responsabilità limitata non osta, nella ricorrenza dei requisiti di legge, al riconoscimento della qualifica artigiana alla cooperativa. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, la Cooperativa Artigiana C.M.P: Costruzioni Meccaniche di Precisone soc. coop. a r.l. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione La preliminare eccezione di tardività del ricorso, formulata dal resistente nel controricorso, è fondata. La sentenza del Tribunale di Pesaro, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, è stata notificata. Tale notifica, a quanto risulta dalla sentenza prodotta dall'INPS, è avvenuta il 21 luglio 1999, presso lo studio legale del domiciliatario avv. R. Cipolletta. Ne consegue che la notifica del ricorso per cassazione, effettuata il 7 luglio 2000, è inammissibile perché avvenuta oltre il termine di sessanta 3 1 1 O V IA E 1 T 2 N IO 5 U S L 9 O 3 IN 1 -1 S T -8 N 4 8 O 0 D 'N 13 IN .T S S V V U E E H N C I V A 1 I C 0 I SV T S O W I giorni dalla notificazione della sentenza. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al rimborso delle spese nei confronti del resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in €1000 per spese ed in € 2.000,00 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2002. Il Presidente Il cons. estensore fith Melaniery CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 7007Yoggi. 24 DIC. 2002 IL ANCELLIERE 4