Sentenza 5 ottobre 2004
Massime • 1
L'attività di custodia di autoveicoli e motoveicoli in sequestro non configura attività di realizzazione e gestione di discarica, in quanto detti beni non sono destinati all'abbandono, sempre che non si abbia disordinato spargimento sul terreno di carcasse di autoveicoli in pessime condizioni, di pneumatici ed altro materiale carbonizzato, e conseguente trasformazione dei veicoli sequestrati in rifiuti inquinanti destinati in via obiettiva all'abbandono, tale da costituire una discarica con una situazione di assoluto degrado ambientale dell'area.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2004, n. 41775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41775 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 05/10/2004
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE IO - Consigliere - N. 1055
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 23190/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG IO, nato a [...] il 2S.08.1944;
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - in data 15.04.2004 con cui è stata confermata la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui all'art. 51 d. lgs. n. 22/1999;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del PG Dott. Francesco Mauro Iacoviello, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Raffaele Errico, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza in data 15.04.2004 la Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a IG IO quale responsabile di avere stoccato abusivamente a cielo aperto rifiuti pericolosi (carcasse di autovetture, bobine avvolgenti carbonizzate, pneumatici).
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando:
- violazione ed erronea applicazione di norme giuridiche poiché l'abrogazione della legge n. 915/1982 per opera del d. lgs n. 22/1997 aveva comportato l'abrogazione del contestato reato di realizzazione e gestione di un centro di rottamazione di veicoli usati e di stoccaggio di rifiuti pericolosi;
- manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato perché non possono essere considerati rifiuti gli autoveicoli sequestrati ed affidati a terzi in custodia giudiziale.
Chiedeva l'annullamento della sentenza;
Il primo motivo è infondato poiché, ai sensi dell'art., 51, comma primo, del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il fatto di chi effettua attività di smaltimento di rifiuti pericolosi o non, propri o di terzi, senza la prescritta autorizzazione o iscrizione, costituisce tuttora reato. Si è, infatti, realizzata una successione di leggi penali nel tempo che regolano lo stesso fatto, con il comportamento di chi contravveniva all'art. 26 del D.P.R. 915 del 1982. Anche il secondo motivo non è puntuale.
Infatti, l'affermazione di questa Corte, citata m ricorso, secondo cui "l'attività di custodia di autoveicoli e motoveicoli sequestrati, tenuti a disposizione dell'autorità giudiziaria amministrativa, non configura attività di realizzazione e gestione di discarica, atteso che i veicoli in sequestro di per sè non possono considerarsi destinati all'abbandono" (Cass. sez, 3^ RV. 221568), è seguita dalla puntualizzazione secondo cui il reato di cui all'art. 51 del citato decreto è configurabile anche in ordine a tali oggetti quando "si verifichino infiltrazioni di oli o di altri liquidi nel suolo o altre forme d'inquinamento ambientale". Nella specie, è stato accertato, in fatto, che il disordinato spargimento sul terreno di carcasse di autoveicoli in pessime condizioni, pneumatici e di bobine avvolgenti carbonizzate, ha dato luogo ad una discarica con "una situazione di assoluto degrado ambientale dell'area".
Ciò era emerso dalle foto in att in cui si vedeva che le auto erano ormai ridotte in rottami e dalle dichiarazione dello stesso imputato il quale ha specificato che ciò era dipeso da un incendio che le aveva danneggiate.
Ne consegue che, avendo i veicoli oggetto di custodia giudiziale perso l'originaria struttura e la destinazione loro attribuita dall'autorità, è configurabile il reato de quo per la loro trasformazione in rifiuti inquinanti obiettivamente destinati all'abbandono.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 5 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2004