Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 328, comma primo cod. pen. il rifiuto di procedere al ricovero ospedaliero di un malato, opposto dal medico responsabile del reparto, esclusivamente se il ricovero doveva ritenersi indifferibile per la sussistenza di un effettivo pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona. (Fattispecie relativa all'annullamento della sentenza di condanna del medico che aveva rifiutato il ricovero in un reparto chirurgico di un paziente di altro ospedale affetto da dolori addominali da colica biliare).
Commentario • 1
- 1. Libertà di pensiero e personalità morale dell’individuo tra diritto ed illecitoBasso Alessandro Michele · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2009, n. 46512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46512 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 15/10/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1720
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 30216/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON EL SA, n. a S. Pietro in Lama il 12.6.1953;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, emessa in data 19.5.2009;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito l'avv. Quinto per la parte civile ASL che ha aderito alle conclusione del P.G. e richiesto la rifusione delle spese sostenute;
- udito il difensore dell'imputato, avv. Gironda A., che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. SA EL ON ricorre per Cassazione avverso la decisione sopra indicata, confermativa della sentenza 30.5.2005, con cui il Tribunale di Trani lo condannò alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.), per avere omesso, la notte tra il 26 e il 27 aprile 2002, di ricoverare nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Spinazzola, a richiesta telefonica del dott. Laddaga, medico di turno dell'ospedale di NE Murge, la signora NA SS che, in preda a forti dolori per colica biliare, era stata accompagnata dal figlio in quest'ultimo nosocomio.
Al collega dott. Laddaga, che telefonicamente lo preavvertiva dell'invio della paziente, il TO aveva risposto "a quest'ora una colica biliare! Voi di NE la dovete smettere di mandare queste cazzate!".
2. L'imputato deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione dell'art. 328 c.p., per mancanza dei requisiti della necessità e dell'urgenza del ricovero in chirurgia della signora SS.
3. Il ricorso è fondato, non potendosi fare rientrare, nella fattispecie penale delineata dall'art. 328 c.p., comma 1, un diniego di ricovero ospedaliero caratterizzato per le modalità inurbane e volgari con cui fu espresso e non per l'antigiuridicità richiesta dalla norma, che punisce il rifiuto indebito di un atto dell'ufficio che deve essere compiuto senza ritardo.
In tema di sanità, non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del medico di turno integrano la fattispecie penale prevista dall'art. 328 c.p., comma 1, ma soltanto quelle indifferibili, ossia quelle in cui l'urgenza del ricovero sia effettiva e reale, per l'esistente pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona, pericolo da valutare in base alle indicazioni fornite dall'esperienza medica, tenendo ovviamente conto delle specificità di ogni singolo caso.
Nel caso di specie, la natura della patologia diagnosticata (dolori addominali da colica biliare) diagnosticata dal dott. Laddaga e comunicata telefonicamente all'imputato non presentava connotazioni che impedissero un idoneo trattamento presso l'ospedale di NE Murge e imponessero il trasporto notturno presso il reparto di chirurgia dell'ospedale di Spinazzola, tanto più in mancanza dell'effettuazione da parte del responsabile della prima struttura sanitaria di ulteriori elementari accertamenti (ecografia, analisi cliniche, etc.) utili a dare un quadro realistico della situazione in atto, al di là della soggettiva allarmata opinione del medico che visitò il paziente.
L'intervento chirurgico, a cui fu sottoposta la signora SS il successivo 9 maggio (a distanza di ben 12 giorni), conferma l'assenza della urgente necessità che la paziente, la notte tra il 26 e 27 aprile, fosse dirottata dall'ospedale di NE Murge a quello di Spinazzola.
4. La sentenza della Corte d'Appello di Bari va, pertanto, annullata senza rinvio per insussistenza del fatto addebitato all'imputato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2009