CASS
Sentenza 7 maggio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2026, n. 16445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16445 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO AN nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/12/2025 del Tribunale del riesame di Catania Udita la relazione svolta dal Presidente Luca Ramacci;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che si è riportato alla requisitoria depositata e ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato Salvatore Pagano che, preliminarmente ha depositato in udienza il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 13/2/2026 n. 3206/2024, e ha concluso insistendo per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, rinunciando al secondo. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 27/12/2025, ha rigettato l'istanza ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di AN PO, sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora per i delitti di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo 135) e 518 quater cod. pen. (capi 248, 251 e 254). 2. Avverso la predetta ordinanza, AN PO, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa sottolinea che, nel caso di specie, non può essere formulato un giudizio prognostico, attuale e concreto, di alta probabilità di recidiva dell'indagato, perché il ruolo del PO all'interno dell'indagine risulta marginale e residuo, come si evince dalla Penale Sent. Sez. 3 Num. 16445 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: OS IA Data Udienza: 08/04/2026 circostanza che gli sono contestati solo cinque episodi nel periodo dal 18.3.2022 al 19.10.2022. Si sottolinea che, con riferimento all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata valorizza l'indizio attestante l'esito positivo della perquisizione domiciliare e personale del 18.11.2025, che aveva portato al sequestro di sei monete "probabilmente di interesse archeologico" nonché di un foglio manoscritto contenente un elenco numerico riportante una descrizione di "verosimile" monete di interesse archeologico e, sul retro, un conteggio algebrico in euro. Secondo la difesa, l'assunto del Tribunale del riesame è privo di pregio, dal momento che in relazione ad una moneta rinvenuta in sede di perquisizione domiciliare del 18.11.2005, è stata prodotta, agli atti del giudizio di riesame, la fattura di acquisto n. 262539 del 30.3.2020 per il corrispettivo di 144 euro, elemento probatorio non valutato dal Tribunale del riesame. Si osserva che per le residue cinque monete non è vi è certezza indiziaria che le stesse siano state acquistate in epoca successiva a quella di contestazione dei reati. La difesa evidenzia l'assenza di attualità delle esigenze cautelari, in quanto gli atti di indagine risultano contestualizzati nell'anno 2022 e nessun accertamento emerge per il periodo successivo. Si sottolinea ancora che il PO è incensurato e privo di carichi pendenti;
che l'indagato è un insegnante di sostegno e ha assunto un comportamento collaborativo in sede di perquisizione domiciliare e personale. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'idoneità, proporzionalità e necessarietà della misura cautelare personale dell'obbligo di dimora applicata al ricorrente. La difesa evidenzia che, a seguito di istanza del 15.12.2025, di modifica della misura cautelare applicata, nelle more del giudizio del Riesame, il GIP ha disposto, con ordinanza del 17.12.2025, che il PO possa recarsi nel Comune di Giarre al solo scopo di svolgere l'attività lavorativa di insegnante presso l'istituto scolastico Leonardo. Secondo la difesa, la misura cautelare idonea, proporzionata e necessaria al fine di salvaguardare le ravvisate esigenze cautelari sarebbe stata quella di impedire al ricorrente di accedere ai Comuni di Paternò e Belpasso, quest'ultimo luogo di scambio delle monete, non già la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza dell'indagato che comporta una totale limitazione del diritto del ricorrente di spostarsi al di fuori del comune di residenza. Il Procuratore Generale, con la requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Si osserva che, nel caso di specie, il Tribunale, con motivazione adeguata, ha richiamato l'esistenza di elementi in grado di giustificare il presidio cautelare, peraltro di ridotta afflittività, tra cui la non occasionalità delle condotte, la ricettazione di beni culturali resa evidente dal contenuto delle conversazioni captate (da cui emergevano serrate contrattazioni per la compravendita di monete per l'importo di euro seicento - cfr. pag. 8), dal 2 linguaggio criptico utilizzato, dall'allusione ad una compravendita di reperti, dalla registrazione di immagini in cui l'indagato veniva ritratto all'uscita dal casotto di Belpasso con alcuni pacchettini accuratamente visionati (cfr. pagg. 4 e ss.), dalla intermediazione per fare acquistare a Micali Tommaso monete archeologiche frutto di scavi clandestini (cfr. pag. 9) e dai contatti sistematici con il ricettatore EL TR (cfr. pag. 11). Si sottolinea che gli elementi rappresentati rendono giustificata e proporzionata la limitazione della libertà personale, avuto riguardo ai legami con ricettatori professionali ed al rinvenimento di sei monete di presumibile valore archeologico, oltre ad un foglio manoscritto contenente un elenco con una verosimile descrizione di monete ed un conteggio in cifre numeriche. La difesa ha depositato, in udienza, il provvedimento del 13.2.2026 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania con il quale è stata sostituita la misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata ad AN PO con il divieto di dimora e, per l'effetto, gli è stato ordinato di non dimorare nel territorio della Provincia di Catania e di non accedervi senza l'autorizzazione del Giudice che procede. Il difensore ha quindi rinunciato al secondo motivo di ricorso, insistendo solo nel primo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, mentre per il secondo vi è stata rinuncia, avendo ottenuto l'indagato un provvedimento a lui favorevole. 2. Va premesso che, nel caso di specie (ittìgt/, non è controversa la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, deve rilevarsi che, anche rispetto al giudizio circa la ritenuta persistenza delle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità. Giova immediatamente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonché all'esistenza e al grado dei pericula libertatis, consente la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice della cautela rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all'intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione 3 soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (ex multis Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074-01, Sez. n. 33809 del 9 luglio 2025). 3. Nella specie, il Tribunale del riesame ha espressamente motivato, in maniera esaustiva e senza alcuna illogicità apparente, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari. Infatti, il Tribunale del Riesame ha evidenziato come il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede si desume dalla pluralità e gravità dei reati posti in essere, dalla continuità dell'attività illecita nel tempo monitorato nonchè dai legami dell'indagato con ricettatori professionali quali LI TR. Viene poi sottolineato l'utilizzo nelle conversazioni intercettate di un linguaggio criptico e allusivo, segno inequivocabile di rapporti non occasionali con ricettatori professionali. Quanto alle esigenze cautelari, va richiamato l'orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la 4 previsione di specifiche occasioni di recidivanza, (tra le tante: Sez. 2, n. 11267 del 25/3/2026; Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 - 01; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01). A tali criteri valutativi si è attenuto il Tribunale nell'ordinanza impugnata, in quanto l'attualità delle esigenze cautelari è stata desunta dall'esito della perquisizione effettuata in data 18/11/2025, che portava al rinvenimento di sei monete probabilmente in bronzo di presumibile valore archeologico e di un foglio manoscritto con la dicitura T/A Auction 88 live 21 luglio, con a fianco un elenco contenente una presumibile descrizione di monete e un conteggio in cifre numeriche. La circostanza che la difesa abbia prodotto la fattura di acquisto di una sola delle monete rinvenute e sequestrate non fa di certo venir meno l'attualità delle esigenze cautelari, in quanto la stessa non è stata in grado di giustificare la provenienza delle altre cinque monete. Inoltre, il foglio manoscritto con una rudimentale contabilità dimostra che l'attività di acquisto e vendita di beni culturali non era affatto cessata. 4. Segue all'esito del ricorso la condanna de ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 08/04/2026
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che si è riportato alla requisitoria depositata e ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato Salvatore Pagano che, preliminarmente ha depositato in udienza il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 13/2/2026 n. 3206/2024, e ha concluso insistendo per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, rinunciando al secondo. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 27/12/2025, ha rigettato l'istanza ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di AN PO, sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora per i delitti di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo 135) e 518 quater cod. pen. (capi 248, 251 e 254). 2. Avverso la predetta ordinanza, AN PO, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa sottolinea che, nel caso di specie, non può essere formulato un giudizio prognostico, attuale e concreto, di alta probabilità di recidiva dell'indagato, perché il ruolo del PO all'interno dell'indagine risulta marginale e residuo, come si evince dalla Penale Sent. Sez. 3 Num. 16445 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: OS IA Data Udienza: 08/04/2026 circostanza che gli sono contestati solo cinque episodi nel periodo dal 18.3.2022 al 19.10.2022. Si sottolinea che, con riferimento all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata valorizza l'indizio attestante l'esito positivo della perquisizione domiciliare e personale del 18.11.2025, che aveva portato al sequestro di sei monete "probabilmente di interesse archeologico" nonché di un foglio manoscritto contenente un elenco numerico riportante una descrizione di "verosimile" monete di interesse archeologico e, sul retro, un conteggio algebrico in euro. Secondo la difesa, l'assunto del Tribunale del riesame è privo di pregio, dal momento che in relazione ad una moneta rinvenuta in sede di perquisizione domiciliare del 18.11.2005, è stata prodotta, agli atti del giudizio di riesame, la fattura di acquisto n. 262539 del 30.3.2020 per il corrispettivo di 144 euro, elemento probatorio non valutato dal Tribunale del riesame. Si osserva che per le residue cinque monete non è vi è certezza indiziaria che le stesse siano state acquistate in epoca successiva a quella di contestazione dei reati. La difesa evidenzia l'assenza di attualità delle esigenze cautelari, in quanto gli atti di indagine risultano contestualizzati nell'anno 2022 e nessun accertamento emerge per il periodo successivo. Si sottolinea ancora che il PO è incensurato e privo di carichi pendenti;
che l'indagato è un insegnante di sostegno e ha assunto un comportamento collaborativo in sede di perquisizione domiciliare e personale. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'idoneità, proporzionalità e necessarietà della misura cautelare personale dell'obbligo di dimora applicata al ricorrente. La difesa evidenzia che, a seguito di istanza del 15.12.2025, di modifica della misura cautelare applicata, nelle more del giudizio del Riesame, il GIP ha disposto, con ordinanza del 17.12.2025, che il PO possa recarsi nel Comune di Giarre al solo scopo di svolgere l'attività lavorativa di insegnante presso l'istituto scolastico Leonardo. Secondo la difesa, la misura cautelare idonea, proporzionata e necessaria al fine di salvaguardare le ravvisate esigenze cautelari sarebbe stata quella di impedire al ricorrente di accedere ai Comuni di Paternò e Belpasso, quest'ultimo luogo di scambio delle monete, non già la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza dell'indagato che comporta una totale limitazione del diritto del ricorrente di spostarsi al di fuori del comune di residenza. Il Procuratore Generale, con la requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Si osserva che, nel caso di specie, il Tribunale, con motivazione adeguata, ha richiamato l'esistenza di elementi in grado di giustificare il presidio cautelare, peraltro di ridotta afflittività, tra cui la non occasionalità delle condotte, la ricettazione di beni culturali resa evidente dal contenuto delle conversazioni captate (da cui emergevano serrate contrattazioni per la compravendita di monete per l'importo di euro seicento - cfr. pag. 8), dal 2 linguaggio criptico utilizzato, dall'allusione ad una compravendita di reperti, dalla registrazione di immagini in cui l'indagato veniva ritratto all'uscita dal casotto di Belpasso con alcuni pacchettini accuratamente visionati (cfr. pagg. 4 e ss.), dalla intermediazione per fare acquistare a Micali Tommaso monete archeologiche frutto di scavi clandestini (cfr. pag. 9) e dai contatti sistematici con il ricettatore EL TR (cfr. pag. 11). Si sottolinea che gli elementi rappresentati rendono giustificata e proporzionata la limitazione della libertà personale, avuto riguardo ai legami con ricettatori professionali ed al rinvenimento di sei monete di presumibile valore archeologico, oltre ad un foglio manoscritto contenente un elenco con una verosimile descrizione di monete ed un conteggio in cifre numeriche. La difesa ha depositato, in udienza, il provvedimento del 13.2.2026 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania con il quale è stata sostituita la misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata ad AN PO con il divieto di dimora e, per l'effetto, gli è stato ordinato di non dimorare nel territorio della Provincia di Catania e di non accedervi senza l'autorizzazione del Giudice che procede. Il difensore ha quindi rinunciato al secondo motivo di ricorso, insistendo solo nel primo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, mentre per il secondo vi è stata rinuncia, avendo ottenuto l'indagato un provvedimento a lui favorevole. 2. Va premesso che, nel caso di specie (ittìgt/, non è controversa la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, deve rilevarsi che, anche rispetto al giudizio circa la ritenuta persistenza delle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità. Giova immediatamente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonché all'esistenza e al grado dei pericula libertatis, consente la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice della cautela rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all'intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione 3 soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (ex multis Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074-01, Sez. n. 33809 del 9 luglio 2025). 3. Nella specie, il Tribunale del riesame ha espressamente motivato, in maniera esaustiva e senza alcuna illogicità apparente, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari. Infatti, il Tribunale del Riesame ha evidenziato come il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede si desume dalla pluralità e gravità dei reati posti in essere, dalla continuità dell'attività illecita nel tempo monitorato nonchè dai legami dell'indagato con ricettatori professionali quali LI TR. Viene poi sottolineato l'utilizzo nelle conversazioni intercettate di un linguaggio criptico e allusivo, segno inequivocabile di rapporti non occasionali con ricettatori professionali. Quanto alle esigenze cautelari, va richiamato l'orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la 4 previsione di specifiche occasioni di recidivanza, (tra le tante: Sez. 2, n. 11267 del 25/3/2026; Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 - 01; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01). A tali criteri valutativi si è attenuto il Tribunale nell'ordinanza impugnata, in quanto l'attualità delle esigenze cautelari è stata desunta dall'esito della perquisizione effettuata in data 18/11/2025, che portava al rinvenimento di sei monete probabilmente in bronzo di presumibile valore archeologico e di un foglio manoscritto con la dicitura T/A Auction 88 live 21 luglio, con a fianco un elenco contenente una presumibile descrizione di monete e un conteggio in cifre numeriche. La circostanza che la difesa abbia prodotto la fattura di acquisto di una sola delle monete rinvenute e sequestrate non fa di certo venir meno l'attualità delle esigenze cautelari, in quanto la stessa non è stata in grado di giustificare la provenienza delle altre cinque monete. Inoltre, il foglio manoscritto con una rudimentale contabilità dimostra che l'attività di acquisto e vendita di beni culturali non era affatto cessata. 4. Segue all'esito del ricorso la condanna de ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 08/04/2026