Sentenza 14 giugno 2002
Massime • 1
Sussiste la responsabilità a titolo di concorso nel reato di lottizzazione abusiva del tecnico comunale che, in funzione di capo della Ripartizione edilizia privata, abbia apposto il visto sulle licenze edilizie, in quanto detta condotta, conferendo una valutazione positiva all'operato dei funzionari all'uopo preposti, si inserisce con efficacia eziologica nella determinazione dell'evento lesivo, costituendo una tappa necessaria nell'iter procedimentale.
Commentario • 1
- 1. Lottizzazione abusiva: evoluzione normativa e profili penalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2002, n. 30141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30141 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO GIUSEPPE - Presidente - del 14/06/2002
1. Dott. DE MAIO GUIDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI CLAUDIA - Consigliere - N. 01447
3. Dott. GENTILE MARIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA - Consigliere - N. 010206/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) GO TO N. IL 06/09/1931
avverso SENTENZA del 25/05/2001 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In parziale riforma della decisione 29.1.2000 del Pretore di Palermo, la Corte di Appello della stessa città, con la sentenza in epigrafe precisata, ha ritenuto DR SA responsabile, in concorso con altri soggetti, del reato di lottizzazione abusiva e lo ha condannato alla pena di giustizia.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo:
- che non è provato il suo contributo causale nella commissione del reato;
- che è fondata la eccezione defensionale inerente alla buona fede dal momento che aveva agito nel convincimento della liceità del suo operato che non si poneva in contrasto con la normativa allora vigente e la prassi comunale dell'epoca;
- che il reato è estinto per prescrizione
- che, per gli stessi fatti per cui è processo, è stato giudicato per il delitto di abuso di ufficio con sentenza passata in giudicato sicché è rilevabile una violazione del divieto di cui all'art. 649 cpp;
- che non era ammissibile la costituzione di parte civile del Comune che, in quanto Ente che ha rilasciato le licenze per cui è processo, non poteva considerarsi soggetto danneggiato.
Tanto premesso, il Collegio rileva che le censure, pur articolate, si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello che sono state esaminate e motivatamente confutate e respinte dal Giudice di secondo grado;
la circostanza - criticata dal ricorrente - che alcune questioni di diritto comuni ai coimputati siano state trattate unitariamente, e non ripetute per ciascuna posizione soggettiva, non incide sulla completezza della sentenza in esame.
Dell'iter argometativo della Corte territoriale, l'imputato non tiene conto nella redazione dei motivi di ricorso che, sotto tale profilo, devono considerarsi generici, perché non in sintonia con il provvedimento gravato.
Ciò in quanto la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (ex plurimis:
Cass. Sez. 5 sentenza 5191/2000). Le censure del ricorrente sono, anche, manifestamente infondate. Si deve puntualizzare, sia pure in estrema sintesi, i fatti posti alla base del processo.
In esito a progetti presentati da un unico soggetto, il Comune di Palermo, negli anni 1978-1979, ha rilasciato 314 licenze edilizie (169 delle quali utilizzate) realizzando, in tale modo, un massiccio insediamento urbano su di una area priva di opere di urbanizzazione e destinata a verde agricolo, dove avrebbero dovuto sorgere costruzioni con indici di densità particolarmente bassi (a sensi dell'art. 28 PGR di Palermo del 1962).
La rilevante ed irreversibile trasformazione di una consistente porzione del territorio è stata attuata in difetto di un piano di lottizzazione e di qualsiasi programmazione (non surrogabile dalle prescrizioni delle singole licenze) da parte della competente Autorità e, di conseguenza, si è perfezionato il contestato illecito, dovendosi disattendere l'assunto difensivo che l'edificazione fosse consentita in base alla normativa allora vigente.
L'art.28 L. 1150/1942 (modificato dall'art. 8 L. 765/1967 e munito di sanzione penale dall'art. 17 lett. b) L. 10/1977) tendeva a garantire che le singole iniziative private si armonizzassero con le scelte più generali della pianificazione territoriale;
a tale fine vietava l'attuazione di insediamenti edilizi, comportanti l'alterazione dell'assetto del territorio, in una area prima che questa venisse urbanizzata o dotata di uno strumento attuativo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione) ovvero, ancora, in violazione della destinazione urbanistica prevista dal piano regolatore generale.
In particolare la norma citata stabiliva che, nei Comuni dotati di piano regolatore generale (tale è il caso concreto), la lottizzazione fosse subordinata all'esistenza di un piano particolareggiato o ad una autorizzazione di competenza consigliare, necessariamente espressa, in quanto presupponeva la stipula di una convenzione con il privato.
In tale contesto normativo, la giurisprudenza amministrativa ed ordinaria, fino dall'inizio degli anni settanta, ha ritenuto la necessità, per le aree non urbanizzate dei Comuni forniti di piano regolatore generale, del piano di lottizzazione ed ha reputato illegittimo per eccesso di potere, in quanto in violazione del citato art. 28, il rilascio di singole licenze edilizie (non aventi la funzione strumentale urbanistica di pianificazione del territorio) che tenessero luogo del piano di lottizzazione. Ciò anche se le licenze prevedevano la esecuzione di opere di urbanizzazione e di servizi in quanto la imposizione di opere al privato non puo sopperire alla mancanza di un piano formalmente e positivamente adottato.
L'assunto della difesa della legittimità di una "lottizzazione implicita" consentita per prassi amministrativa (comunque da ritenersi contra legem perché in palese contrasto con la legislazione in materia) vigente al momento del rilascio delle licenze è già stato confutato, nella sentenza impugnata, con motivato accertamento fattuale incensurabile in sede di legittimità. La violazione della disciplina urbanistica era ictu oculi percepibile da persona che, come l'attuale imputato, aveva una specifica competenza professionale e particolari conoscente tecniche nel settore;
da tale rilievo discende la sua certa consapevolezza della incompatibilità dell'intervento con la normativa vigente e dell'impatto che le molteplici edificazione avrebbero avuto sullo ambiente.
Pertanto la motivazione dei Giudici di merito, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e sulla esclusione dell'errore scusabile, non è sindacabile.
Sul tema dell'apporto causale della condotta del DR alla realizzazione dell'illecito, la Corte territoriale ha rilevato come il visto - che l'imputato apponeva quale capo della Ripartizione edilizia privata sulle licenze - presupponesse una valutazione positiva dell'operato di funzionari;
dal momento che l'imputato poneva in essere una tappa necessaria nell'iter procedimentale, non può disconoscersi l'efficacia eziologica della sua condotta nei confronti dell'evento lesivo, pur in concorso con l'attività di soggetti che hanno rivestito nella vicenda un ruolo più significativo.
La pretesa violazione del principio del ne bis in idem (per essere già stato l'imputato giudicato, per gli stessi fatti per cui è processo, per il reato di interesse privato in atti di ufficio) è inconsistente.
La preclusione dell'art.649 cpp non opera nella ipotesi di concorso formale di reati ove all'unicità di uno stesso fatto storico fanno riscontro una pluralità di eventi giuridici;
in tale caso, il giudicato formatosi su un illecito non impedisce l'esercizio dell'azione penale in relazione ad altro reato originato dalla stessa condotta.
In ordine alla eccepita prescrizione, la Corte rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato in oggetto si configura permanente e progressivo nell'evento; l'illecito ha una struttura unitaria nel senso che le molteplici attività amministrative, materiali, negoziali dirette a realizzare la lottizzazione, anche se eterogenee e svolte da soggetti in tempi diversi, confluiscono in un quid unico ed indivisibile. Pertanto la permanenza cessa, per tutti i compartecipi alla lottizzazione, quando l'intero programma viene attuato (con la realizzazione dell'ultima opera) o quando l'attività edificatoria, volontariamente o coattivamente, cessa. Naturalmente tale giurisprudenza deve essere coordinata con il generale principio che nessuno deve essere chiamato a rispondere senza limiti di tempo e di responsabilità di sviluppi della sua condotta che esorbitano dalle sue possibilità di previsione e di determinazione causale;
tale problematica, tuttavia, non è rilevante nel caso concreto ove, come risulta dal testo delle sentenze dei Giudici di merito, l'intera lottizzazione fu prevista sin dall'inizio, al momento del rilascio delle licenze, e realizzata, sia pure parzialmente, nel tempo.
Di conseguenza è inconferente la circostanza che l'imputato avesse lasciato il suo incarico alla Ripartizione dell'edilizia privata nel 1987; anche per lui l'inizio del periodo prescrizionale decorre dal giugno 1997 (epoca del sequestro dell'area e cessazione dell'attività edificatoria), per cui, al momento della emissione della sentenza gravata, non si era maturato il periodo richiesto dagli artt. 157 c. 1^ sub 5, 160 cp (anni quattro e mezzo tenuto conto dell'interruzione); attualmente l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi - che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione - preclude la possibilità di rilevare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cp (Sezioni Unite sentenza 32/2000). In merito all'ultima deduzione, è ineccepibile la motivazione della Corte di Appello sul diritto del Comune, quale Ente pubblico rappresentativo di interessi collettivi sull'assetto del territorio, di chiedere il risarcimento dei danni quale sia stata la linea di condotta a suo tempo adottata dai suoi funzionari infedeli che hanno rilasciato le illegittime licenze.
Per le esposte considerazioni, il Collegio ritiene dichiarare inammissibile il ricorso con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma - che stima equo quantificare in euro 500,00 - a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2002