Sentenza 22 settembre 1998
Massime • 1
In materia di emissioni di assegni senza autorizzazione, il protesto, atto del pubblico ufficiale, che accerta quanto dichiarato dal funzionario della banca trattaria, se può costituire prova del fatto che l'autorizzazione sia stata revocata e/o il conto sia estinto, nulla dice in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, consistente nella conoscenza -da parte dell'emittente- della revoca. La stessa "estinzione del conto" non postula necessariamente che la relativa richiesta provenga dal titolare del conto e che, pertanto, egli debba conoscere inequivocabilmente il venir meno dell'autorizzazione di "cheque". È manifestamente illogico, pertanto, dedurre la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame dal solo protesto attestante la chiusura del conto e la mera mancanza di autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/1998, n. 11496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11496 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 22.09.98
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N. 1551
3. " Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
4. " Alfonso Amato " N. 7687/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AR NT nato a [...] il [...].
avv. Sentenza corte d'appello di Napoli del 16.12.97. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale dott. G. Viglietta che ha concluso per annullamento con rinvio. Udit il difensore e non è comparso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella del pretore di Avellino che in data 08.07.1994 aveva condannato il AR alla pena di mesi 3 di reclusione per il delitto p. e p. degli artt. 81 cpv.c.p. e 1 L. n.386/90. Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Violazione art. 486 co. 5 c.p.p. in grado d'appello. 2) Violazione art. 1 L. n. 386/90 in relazione all'elemento psicologico del reato.
3) Violazione art. 81 cpv. c.p. Il primo motivo è inammissibile per mancanza di specificità. Invero la corte di merito ha reso un'ordinanza, che motivava il rigetto della richiesta di rinvio avanzata dal difensore per tardività, non presa in esame dal ricorrente.
Va, invece, accolto il secondo motivo che lamenta manifesta illogicità di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato.
I giudici di merito, invero, hanno ritenuto che la prova di conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni derivasse dal protesto, attestante la "mancanza di autorizzazione" per conto estinto.
Il protesto, atto del p. u. che accerta quanto dichiarato dal funzionario della banca trattaria, se può costituire prova del fatto che l'autorizzazione sia stata revocata e/o il conto sia estinto, nulla dice in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, consistente nella conoscenza -da parte dell'emittente- della revoca. La stessa "estinzione del conto" non postula necessariamente che la relativa richiesta provenga dal titolare del conto e che, pertanto, egli debba conoscere inequivocatamente il venir meno dell'autorizzazione di cheque.
È manifestamente illogico, pertanto, dedurre la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame dal solo protesto attestante la chiusura del conto e la mera mancanza di autorizzazione.
L'impugnata sentenza deve essere, pertanto, annullata. Il giudice di rinvio dovrà accertare -sulla base dei principi enunciati la ricorrenza del dolo generico nel reato ex. art. 1 L. n. 386/90. Il terzo motivo rimane assorbito.
P.T.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 1998