Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/1998, n. 11496
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Sentenza 22 settembre 1998

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In materia di emissioni di assegni senza autorizzazione, il protesto, atto del pubblico ufficiale, che accerta quanto dichiarato dal funzionario della banca trattaria, se può costituire prova del fatto che l'autorizzazione sia stata revocata e/o il conto sia estinto, nulla dice in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, consistente nella conoscenza -da parte dell'emittente- della revoca. La stessa "estinzione del conto" non postula necessariamente che la relativa richiesta provenga dal titolare del conto e che, pertanto, egli debba conoscere inequivocabilmente il venir meno dell'autorizzazione di "cheque". È manifestamente illogico, pertanto, dedurre la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame dal solo protesto attestante la chiusura del conto e la mera mancanza di autorizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/1998, n. 11496
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11496
    Data del deposito : 22 settembre 1998

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