Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2014, n. 44221
CASS
Sentenza 17 settembre 2014

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In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il giudice non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo mentre gli è consentito soltanto un sindacato di legittimità, consistente nella verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna che aveva integrato il provvedimento emesso dal Questore sul solo presupposto dell'esercizio della prostituzione da parte dell'imputata, giustificandone la legittimità in ragione del ritenuto pericolo, non indicato nell'atto amministrativo, della commissione di condotte delittuose di atti osceni in luogo pubblico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2014, n. 44221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44221
    Data del deposito : 17 settembre 2014

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