Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2021, n. 2157
CASS
Sentenza 23 novembre 2021

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Massime1

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la previsione dell'art. 299 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege e che, nelle società di capitali, si identifica nella totalità dei componenti del consiglio di amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che, in assenza di delega di poteri, aveva riconosciuto la qualifica di datore di lavoro al presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, nonostante si occupasse della prevenzione un altro componente del consiglio di amministrazione).

Commentari2

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    Abstract: Il commento alla sentenza de quo evidenzia l'interesse espresso dalla Corte di Cassazione sui vari livelli di rischio riscontrabili all'interno delle organizzazioni complesse sul tema della sicurezza sul lavoro: un primo livello organizzativo e procedurale ed un secondo livello meramente esecutivo. In particolare nel caso di specie la decisione sottolinea, sulla base del dato normativo ed esperienziale, l'accettazione nel nostro sistema di un modello multidatoriale in funzione dei rischi oggetto di presidio in cui possono coesistere appunto più datori di lavoro in funzione delle singole unità produttive. Tale concetto di “competenza per il rischio” in materia di sicurezza sul …

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    1. Premessa. 2. Il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ex art. 589, comma 2 del codice penale. 3. Il reato di lesioni colpose in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ex art. 590, comma 3 del codice penale. 4. Il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art. 437 del codice penale. 5. Il reato di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro ex art. 451 del codice penale. 6. La giurisprudenza di legittimità 1. Premessa. Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare una serie di misure preventive ed organizzative, finalizzate a garantire ai …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2021, n. 2157
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2157
Data del deposito : 23 novembre 2021

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