Sentenza 23 novembre 2021
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la previsione dell'art. 299 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege e che, nelle società di capitali, si identifica nella totalità dei componenti del consiglio di amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che, in assenza di delega di poteri, aveva riconosciuto la qualifica di datore di lavoro al presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, nonostante si occupasse della prevenzione un altro componente del consiglio di amministrazione).
Commentari • 2
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Abstract: Il commento alla sentenza de quo evidenzia l'interesse espresso dalla Corte di Cassazione sui vari livelli di rischio riscontrabili all'interno delle organizzazioni complesse sul tema della sicurezza sul lavoro: un primo livello organizzativo e procedurale ed un secondo livello meramente esecutivo. In particolare nel caso di specie la decisione sottolinea, sulla base del dato normativo ed esperienziale, l'accettazione nel nostro sistema di un modello multidatoriale in funzione dei rischi oggetto di presidio in cui possono coesistere appunto più datori di lavoro in funzione delle singole unità produttive. Tale concetto di “competenza per il rischio” in materia di sicurezza sul …
Leggi di più… - 2. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 gennaio 2023
1. Premessa. 2. Il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ex art. 589, comma 2 del codice penale. 3. Il reato di lesioni colpose in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ex art. 590, comma 3 del codice penale. 4. Il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art. 437 del codice penale. 5. Il reato di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro ex art. 451 del codice penale. 6. La giurisprudenza di legittimità 1. Premessa. Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare una serie di misure preventive ed organizzative, finalizzate a garantire ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2021, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2021 |
Testo completo
02 157-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SZINE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 1998/2021 DONATELLA FERRANTI UP - - 23/11/2021 MAURA NARDIN R.G.N. 31480/2021 ALDO ESPOSITO -Relatore ALESSANDRO RANALDI MARIAROSARIA BRUNO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AC NM AR ZI GO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato GIACOMO DE CAROLIS del foro di MILANO in sostituzione dell'avvocato RAFFAELLI ADRIANO, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di AC NM AR ZI GO che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. て RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17.6.2021, la Corte di appello di Milano ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di IA DE IO GO AL in ordine al reato di lesioni colpose del lavoratore SA PO Di Ventimiglia. Ciò per non aver provveduto, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della S.r.l. Chorisis (datrice di lavoro), a valutare il rischio connesso alla movimentazione dei palloni in vetro utilizzati sul macchinario denominato "Rotovapor R-220" e per non aver fornito all'infortunato i necessari dispositivi di protezione individuale (guanti antiscivolo/antitaglio); in particolare il lavoratore, mentre teneva in mano il pallone in vetro per provvedere all'operazione di carico dello stesso, perdeva la presa e il pallone urtava contro il bordo del macchinario, rompendosi, provocandogli lesioni gravi al primo dito della mano destra e ferita lacerocontusa al polso sinistro (fatto del 3.6.2014).
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per avere erroneamente qualificato l'imputato come datore di lavoro, nonostante l'art. 2 del d.lgs. n. 81/2008 dia risalto alla concreta allocazione della responsabilità all'interno dell'azienda, desunta dall'esercizio dei poteri decisionali e di spesa, piuttosto che alla titolarità del rapporto di lavoro con il dipendente. Ciò anche in considerazione del principio di effettività di cui all'art. 299 d.lgs. n. 81/2008. Ne discende come nelle società di capitali la responsabilità datoriale non possa sempre ricadere indistintamente su tutti i consiglieri di amministrazione, dovendosi invece verificare in concreto quale sia il soggetto titolare dei rispettivi poteri e delle connesse responsabilità. Nel caso di specie, non era l'imputato ma altro soggetto, il sig. LI, ad essere munito di poteri di direzione generale e gestione operativa, redattore e firmatario del documento di valutazione dei rischi nonché responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'unità produttiva ove occorse l'infortunio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto.
2. Le censure dedotte sono destituite di fondamento in ordine all'asserita mancanza di un ruolo datoriale del prevenuto, che invece è stato pacificamente 2 C appurato da entrambe le sentenze di merito sulla base di un ragionamento logico, corretto in diritto e supportato dalle emergenze processuali.
3. La decisione impugnata, in linea con la normativa vigente e con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ha giustamente chiarito come l'art. 299 del d.lgs. n. 81/2008 vale ad elevare a garante colui che di fatto assume e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, mentre non può essere invocato in funzione restrittiva degli obblighi che la normativa prevenzionistica assegna ai soggetti regolarmente investiti di tali poteri. Come giustamente osservato nella sentenza impugnata, il principio di effettività di cui al citato art. 299 (che così recita: «Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti») è stato dettato dal legislatore in chiave ampliativa del novero dei soggetti gravati dalla posizione di garanzia, come reso evidente dalla presenza dell'avverbio "altresì" in funzione qualificativa del verbo "gravare"; si tratta, insomma, di una ipotesi alternativa di tipicità della fattispecie incriminatrice, che certamente non vale ad escludere da responsabilità il soggetto titolare dei relativi obblighi prevenzionistici.
4. La posizione del ricorrente è stata correttamente inquadrata in quella del datore di lavoro, principale figura destinataria degli obblighi prevenzionistici ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 81/2008, quale soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è titolare della responsabilità decisionale, organizzativa e di spesa dell'impresa. Le sentenze di merito hanno accertato che il AL rivestiva la qualifica di Presidente del consiglio di amministrazione della società (titolare del rapporto di lavoro con il soggetto infortunato) e che non vi era alcuna specifica delega di funzioni nei confronti di altri soggetti, sicché egli era titolare di tutti i poteri di controllo, gestionali e di spesa tipici del datore di lavoro. Le considerazioni del ricorrente circa la presenza di un'altra figura apicale (l'amministratore LI) che si sarebbe occupata di prevenzione non valgono, quindi, ad esonerare da responsabilità datoriale il AL, il quale per legge rimane investito dei poteri tipici del garante ex art. 2 d.lgs. n. 81/2008. Infatti, nelle società di capitale il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda, e quindi con i vertici dell'azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni;
con la precisazione che nell'eventualità di una С ripartizione di funzioni nell'ambito del consiglio di amministrazione ex art. 2381 cod. civ. gli altri componenti rispondono anch'essi del fatto illecito allorché abbiano dolosamente omesso di vigilare o, una volta venuti a conoscenza di atti illeciti o dell'inidoneità del delegato, non siano intervenuti (Sez. 3, n. 12370 del 09/03/2005, Rv. 231076 01). Nella specie, come già detto innanzi, i giudici di merito hanno constatato l'assenza di deleghe di attribuzioni di poteri inerenti agli obblighi prevenzionistici nei confronti di un soggetto specifico, per cui tali obblighi incombevano su tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il AL.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 novembre 2021 Il Presidente Il Consigliere estensore Alessandro RanaldiC Donatella Ferranti DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 GEN. 2022 oggi, 11. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr ssa Gabriella Lamelza 4