Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2002, n. 7440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7440 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 07440/02 REPUBBLICA ITALIAN 1 IN NOME DEL POR LA CORTE SUPREMALICASSAZIONE Oggetto Motivazione di SEZIONE TERZA CIVILE am issione C. T.U. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: oct. 375 c/c Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 10487/00 Cron. 20670 Dott. Paolo Consigliere- VITTORIA Rep.1530 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Antonio - Rel. Consigliere SEGRETO Ud.18/03/02 Dott. Alfonso ConsigliereAMATUCCI C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig.. $55 sul ricorso proposto da: per diritti 11. 21 MAG 2002 PE VA, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCEL VIALE MAZZINI 131, presso 10 studio dell'avvocato CANCELLERIA: ALFONSO DE BLASIO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE MONTALTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
UNIVERSO ASSIC SPA, in persona del suo procuratore dott. Dante Mordenti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CAROLI, che la difende, giusta 2002 delega in atti;
690 controricorrente T -1- * G nonchè
contro
AG SA, TI CA;
intimati avverso la sentenza n. 328/00 del Tribunale di ROMA, emessa il 14/07/99 e depositata il 12/01/00 (R.G. 34704/96); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Enrico CAROLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo. Universo Assicurazioni proponeva appello avverso La s.p.a. la sentenza del Giudice di Pace di Tivoli del 25.5.1994, con cui, in accoglimento della domanda proposta da PE NI nei confronti dell'Universo Assicurazioni, PA DR e IC MO, questi venivano condannati in solido al pagamento della somma di f.
5.185.251 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla macchina di esso a seguito di incidente stradale con la macchina di attore, proprietà della IC e condotta dallo PA. Il Tribunale di Roma disponeva consulenza tecnica d'ufficio ed, aderendo alle conclusioni del consulente, secondo cui i danni erano incompatibili con il sinistro denunziato, in riforma dell'appellata sentenza, rigettava la domanda. Il PE ha proposto ricorso per Cassazione ed ha anche presentato memoria. Resiste con controricorso l'Universo Assicurazioni. Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 191 c.p.c., sotto il profilo di carenza di motivazione del provvedimento di ammissione della consulenza tecnica di ufficio da parte del tribunale. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza sulla valutazione delle risultanze del c.t.u.. Assume il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata non ha inteso disporre una nuova consulenza, nonostante che quella espletata presentasse numerose palesi contraddizioni, per cui erratamente il giudice di appello si era limitato a recepire acriticamente le conclusioni del CTU.. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la laviolazione dell'art. 345 c.p.c., per aver accolto richiesta di consulenza, avanzata dall'appellante solo in grado di appello e, quindi, tardivamente.
2. Ritiene questa Corte che i motivi suddetti siano manifestamente infondati e che, per l'effetto, vadano rigettati. Quanto al primo motivo Osserva questa Corte che la consulenza tecnica può essere sia strumento di valutazione tecnica che di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche. L'ammissione della stessa rientra nell'ambito del potere discrezionale del giudice. Qualora egli ammetta la consulenza tecnica ha, implicitamente, dato un giudizio di necessità e di utilità di far ricorso alla stessa, per la mancanza di cognizioni tecniche in materia, per cui la motivazione dell'ammissione risulta implicita . Solo qualora la parte solleciti l'esercizio del potere ufficioso di 4 disposizione della consulenza per accertare fatti di tale specie ed il giudice ritenga di non dover ammettere la stessa deve espressamente motivare il diniego e le ragioni spiegate sono sindacabili in sede di legittimità ( cfr. Cass. 19 maggio 1999, n. 4852; Cass. 21.7.1995,n. 7964). Nella fattispecie, poiché si è trattato di ipotesi di ammissione e non di diniego della consulenza tecnica, il semplice richiamo all'l'opportunità di disporre la consulenza tecnica costituisce motivazione sufficiente e congrua della relativa ordinanza.
3. Quanto al secondo motivo di ricorso, ritiene questa Corte che il giudice di appello abbia dato conto delle ragioni che l'hanno indotto ad aderire alle conclusioni del c.t.u. e segnatamente l'assenza di ogni tipo di tracce sull'auto Thema. Con il motivo di ricorso il ricorrente dà una diversa spiegazione dell'assenza di dette tracce sull'auto investitrice, ma ciò costituisce una diversa lettura delle risultanze processuali, come tale inammissibile in questa sede di legittimità. Peraltro, ed in ogni caso, il ricorrente, in violazione del del ricorso (cfr. Cass. 23principio di autosufficienza aprile 1999, n. 4070;Cass. 24 marzo 1999, n. 2773; Cass. 20.3.1999, n. 2618) e, quindi ai fini dell'ammissibilità dello stesso, pur censurando davanti a questa Corte le 5 conclusioni a cui era pervenuto il c.t.u. e fatte proprie dal giudice di appello, non indica quali censure alla tecnica siano state specificamenteconsulenza proposte davanti al giudice di appello ed in quale atto e momento processuale esse siano state prospettate, mentre solo ciò faceva sorgere per il giudice l'obbligo di motivare la sua conclusioni del consulente ed il nonadesione alle accoglimento delle censure mosse.
4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Infatti il giudice di appello è libero di disporre una consulenza tecnica di ufficio, poichè essa, non rientrando è soggetta ai nella categoria dei "mezzi di prova", non limiti di ammissibilità per essi previsti dall'art. 345 c.p.c. (Cass. 29 novembre 1995, n. 12416). 109T 129,1 Le spese seguono la soccombenza. 456T 20,66
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c., TOT. 149.77 4005 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento!es 153,77 delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla resistente, liquidate in Euro. 122,22.(centoventidue/22) oltre Euro settecento per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, lì 18 marzo 2002. Il cons. est. Il Presidente Qutonio Segreto Depositata in Cancelleria Oggi, 21.05.09 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello IL CANCELLIERE 01 6 Dott.ssa Maria Niello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in adto APR. 2005 Serie A versate€155.77 77 4 p. Abigante Area Ba (Doissa Maria Grazia DIRU S) Responsabile Servizio (Dr. M. RACCION