Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 1
L'interpretazione degli atti amministrativi costituisce un apprezzamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per insufficienza o contraddittorietà della motivazione o violazione dei canoni interpretativi. (Nella specie l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C.- aveva interpretato il regolamento della Cassa pensioni comunale di Trieste - che è un atto amministrativo e, precisamente, una delibera della Giunta comunale - nel senso di escludere dalla retribuzione computabile ai fini del calcolo delle pensioni l'indennità per la soppressione del servizio di mensa, concessa al personale in servizio in epoca successiva al pensionamento dei ricorrenti avvenuto quando il servizio mensa veniva ancora erogato, sottolineando la diversità tra la suddetta indennità e quella per la mancata fruizione della mensa esistente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/1999, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BA RI, TO AR, EL OR, BO AR, OS RE, ED IL, UF ZI, FI AR, CA UC, TI IA, TO SE, LA GU, CO IL, SI RI, DE VE US, EL PI NO, DE AT LI, DE LI OL, DE CH IN, VR ON AN, quale erede di ON AR, FA NT, IN AR, IN BR, CH AN, RR LI, FO PP, CO OL, NT PI, RL AR, AR GI, CI IO, GR PP, AG LI, IN DA, AC LO SA, quale erede di AC RI, IN BE, LU CH RT, RI SE, RO BR, AR IO, AR NO, IN EA, INI RI, ZZ AN, LL DV, RI RI VED MI, quale erede di MI PP, MO IN, RM IN, SS DE RI RI, quale erede di SS AR, VA RG, KI GO NA, quale erede di KI DA, LL PP, AR IA, TT GG, US CE RI, wquale erede di US FR, FR RE, SA AR, ON IO, IS NT, IN SI RM, quale erede di IN DA, RA CA, AB BR, AB LI, ZZ AR, IS AS, UR UCNO, SC DI RI, quale erede di SC BR, OM IO IE, SA VA IA, quale erede di VA RI, TA IN, IO IO, RI BE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO UVA, rappresentati e difesi dall'avvocato SE PACOR, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CASSA PENSIONE COMUNALE IMPIEGATI SERVIZIO EGA ELL'AZIENDA COMUNALE ELETTRICITÀ GAS ED ACQUA DI TRIESTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato AR SANINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato UCNO SAMIE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2' ricorso n^ 12091/97 proposto da:
MI EN, SA LI VED DE OS, ON EN, AN LI, LL ANRI VED DE, RM CI, quale erede di RM GU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO UVA, rappresentati e difesi dall'avvocato SE PACOR, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CASSA PENSIONI COMUNALI IMPIEGATI SERVIZIO EGA ELL'AZIENDA COMUNALE ELETTRICITAI GAS ED ACQUA DI TRIESTE, elettivamente domiciliata in ROMA VLE PARIOLI 180 presso lo studio dell'avvocato AR SANINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato UCNO SAMIE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 729/96 del Tribunale di TRIESTE, emessa il 14/03/96. depositata il 19/09/96 R.G.N.29/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/98 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato PACOR,
udito l'avvocato BIASOTTI per delega SANINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Svolgimento del processo.
Gli attuali ricorrenti indicati in epigrafe, con atto del 22 7 91, convenivano in giudizio, dinnanzi al Pretore di Trieste, la Cassa Pensioni Comunale ed esponevano di essere ex dipendenti o eredi di ex dipendenti della ACESA e di essere titolari di trattamento pensionistico erogato dalla Cassa Pensioni Comunale;
lamentavano che, a seguito dei rinnovi contrattuali del 1982 e 1988, intervenuti quando essi si trovavano già in quiescenza, il loro trattamento di pensione non era stato adeguato con la concessione dei benefici di natura retributiva riconosciuti ai dipendenti in servizio ( L. 100.000 per il periodo gennaio-aprile 1982 e L. 1000.000 per il periodo di mancato rinnovo del CCNL del 1988). Si dolevano, inoltre, del fatto che la convenuta non aveva adeguato l'indennità sostitutiva della mensa al miglioramenti intervenuti negli anni successivi al loro pensionamento. Chiedevano il pagamento delle somme conseguenti.
La convenuta Cassa Pensioni si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, che, di fatti, il Pretore respingeva con sentenza depositata il 16 5 94.
I pensionati proponevano appello, cui resisteva la Cassa. Il Tribunale di Trieste, con sentenza pronunciata il 14 3 96, rigettava l'appello.
I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione, illustrati da memoria.
La Cassa Pensioni ha depositato due distinti controricorsi. Motivi della decisione.
I due distinti ricorsi per cassazione proposti dagli attori, vanno riuniti in quanto avverso la medesima sentenza.
Va, quindi, premesso che il Tribunale ha ritenuto che, a norma dell'art. 13 del regolamento, la base id calcolo delle pensioni è costituita dalla "retribuzione computabile" con la quale il partecipante risulta iscritto all'atto del pensionamento. Che gli elementi che compongono la "retribuzione computabile" sono:, poi, analiticamente indicati dall'art. 6 del Regolamento stesso, secondo il quale la retribuzione computabile è formata dal 90% di :"!")stipendio tabellare...4)..indennità di mensa..6) aggiunte ad personam di carattere fisso e continuativo e segue le variazioni in più o in meno applicate ai dipendenti in servizio attivo (secondo comma). Che, quanto alle due una tantum (L. 100.000 e L. L 1000.000) esse "non sono andate a incrementare lo stipendio tabellare, ne' possono essere considerate aggiunte ad personam a carattere fisso e continuativo" Quanto all'indennità concessa a seguito della soppressione del servizio di mensa avvenuta nel 1985 , il Tribunale, rilevato che trattasi di istituto diverso dall'indennità per la mancata fruizione della mensa esistente, osservava, altresì, che trattavasi di indennità non corrisposta all'epoca del pensionamento degli appellanti, quando il servizio mensa veniva ancora erogato. Quindi non poteva essere considerata quale elemento retributivo previsto all'atto del pensionamento.
Col primo motivo dei due identici ricorsi, si deduce la "contraddittoria insufficiente, travisante motivazione prevista dall'art. 360 n. 5 cpc, con riferimento alla natura del rapporto previdenziale dedotto, alla struttura e portata delle norme determinative delle pensioni previste nel medesimo, alla correlazione di questa con il trattamento retributivo dei lavoratori in servizio nel medesimo settore di attività aziendale."
Si afferma che la disciplina regolamentare de qua va interpretata nel senso della integralità dell'agganciamento " al valore complessivo del trattamento fatto al dipendenti in servizio" (pag. 18 ricorso Comici più altri)
Il motivo è infondato.
Esso che, stando all'intestazione, è prospettato ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc cioè per insufficienza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, non evidenzia in realtà, alcuna lacuna o contraddizione della sentenza del Tribunale, limitandosi ad auspicare un'interpretazione alternativa dei regolamenti della cassa , nel senso dell'agganciamento al trattamento del personale in servizio anche per le voci di cui alla domanda. In proposito, va osservato: il Tribunale ha provveduto all'interpretazione del regolamento della Cassa.
Trattasi di mero atto amministrativo e, precisamente, di una delibera della Giunta Comunale (pag. 14 del ricorso).
Come tale, al pari di ogni atto amministrativo, espressione della volontà della P:A, la sua interpretazione, per principio consolidato rientra nell'esame del fatto, di esclusiva spettanza del giudice del merito sindacabile in cassazione solo per insufficienza o contraddittorietà della motivazione o per violazione dei canoni interpretativi.
Nel motivo in esame, come già detto, non è stata evidenziata alcuna lacuna o contraddittorietà della sentenza del Tribunale, ne', tanto meno, alcuna violazione dei canoni ermeneutici.
Ne consegue che il motivo va rigettato.
Col secondo motivo si deduce, ancora l'insufficiente, contraddittoria, illogica motivazione (art. 360 n. 5 cpc), nella parte in cui viene escluso che le erogazioni una tantum abbiano avuto natura retributiva o comunque, rilievo al fini della "retribuzione complessiva".
Si sostiene la natura stipendiale delle due una tantum, in quanto forfettizzazione di elementi della retribuzione ordinaria. Il motivo è infondato.
Il Tribunale cui spetta l'accertamento del fatto, come si è visto, ha ritenuto che le due una tantum non fossero andate ad incrementare lo stipendio tabellare.
I ricorrenti, che col presente motivo affermano il contrario, non hanno riportato testulamente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le risultanze processuali e le norme contrattuali che, a loro avviso, porterebbero ad una interpretazione difforme, ne' hanno evidenziato lacune o illogicità della sentenza impugnata ne, tanto meno, hanno indicato canoni ermeneutici che sarebbero stati violati.
Ne consegue che il motivo va disatteso.
Col terzo motivo di doglianza, si denuncia "il medesimo vizio nella decisione sul punto dell'indennità di mensa".
Si afferma che i pensionati dovevano ottenere gli aumenti che derivavano dalla soppressione del servizio mensa dopo il CCNL del 1985.
Il motivo è infondato.
Non si indicano specificamente canoni ermeneutici che sarebbero stati violati dal Tribunale, ne' lacune o contraddizioni in cui il medesimo Giudice sarebbe incorso.
Si avanza soltanto, un interpretazione alternativa, favorevole agli istanti, delle norme collettive, che, peraltro non vengono riportate testualmente dimenticando che i limiti del controllo riservato a questa Corte precludono l'adozione o anche la sola considerazione di un interpretazione meramente alternativa dell'atto amministrativo o delle norme collettive.
Il motivo va, quindi, rigettato.
Col quarto motivo si deduce la mancata o travisante motivazione come nell'art. 360 n. 5 cpc dell'omesso o negativo apprezzamento delle proposte di prove.
Si lamenta il negato rilievo alle prove offerte ed, in ispecie, alle informazioni sindacali, nonché alla richiesta di CTU. Il motivo è infondato.
In violazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non è stato riportato il testo delle richieste istruttorie e di consulenza, al fine di farne comprendere la rilevanza.
In particolare, la CTU appare inutile, una volta negata alla base la sussistenza del diritto vantato.
Il motivo va, dunque, disatteso.
Col quarto motivo (erroneamente indicato come sesto) si chiede la condanna della Cassa a tutte le spese di lite.
Il rigetto del motivo consegue al rigetto di quelli precedenti. Concludendo, il ricorso va disatteso.
Ragioni di giustizia inducono a compensare fra le parti costituite le spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
Riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa fra le parti costituite le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998
Depositato in Cancelleria l'1 febbraio 1999