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Sentenza 3 aprile 2026
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 12647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12647 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI SS, nato a [...], il [...] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, CRISTINA MARZAGALLI, con cui si è chiesto rigettarsi il ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12647 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 30/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto ES AM responsabile del concorso nel reato di cui all'art. 640 cod. pen. All'imputato è contestato di avere indotto, con artifizi e raggiri, la persona offesa a effettuare, mediante tre successive operazioni di accredito su carte del tipo "Postpay evolution", intestate al AM e al coimputato TO FU, un pagamento complessivo di euro 4.200 per l'acquisto di un trattore mai consegnato. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con due motivi di ricorso - congiuntamente illustrabili per identità di questioni poste - si duole di violazione di legge in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Trapani, dedotta in appello, ex artt. 8 e 9 del codice di rito, in ragione del fatto che il primo pagamento effettuato dalla persona offesa avveniva non già tramite ricarica della carta intestata al ricorrente, bensì mediante bonifico bancario, ciò che radicava la competenza, alla luce delle regole residuali indicate nell'art. 9 del codice di rito, presso il Tribunale di Locri, non risultando, peraltro, determinato il luogo della riscossione. L'argomentazione valorizzata dalla difesa fa leva sulla decisione di questa Corte, Sez. 2, n. 25992 del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325 - 01, secondo cui «la truffa contrattuale realizzata mediante pagamento con bonifico bancario su carta dotata di IBAN e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale, in quanto operazione assimilabile ad un bonifico bancario, in cui l'ordine di pagamento non è contestuale all'accredito, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa» . 3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, con cui si è chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate. 1 2. I due motivi di ricorso - congiuntamente esaminabili perché logicamente connessi - sono inammissibili, in quanto aspecifici. Reiterando doglianze già esaustivamente disattese dai giudici di merito, con motivazioni conformi quanto ai criteri utilizzati nella valutazione delle prove (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01), il ricorrente elude il confronto, critico ed effettivo, con le motivazioni stesse. Emerge infatti, con particolare chiarezza dalla sentenza di primo grado (v. p. 3 della stessa), come il primo accredito (l'acconto di euro 500) fu versato dalla vittima, in data 23 gennaio 2018, su carta prepagata di tipo Postepay Evolution, non già su carta dotata di Iban e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale. In quello stesso momento, vale a dire il 23 gennaio 2018, come chiarito dai giudici di merito, la persona offesa perdeva la disponibilità del proprio denaro. Corrisponde a consolidata giurisprudenza di questa Corte l'orientamento, secondo cui «nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. (Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Onnis, Rv. 279484 - 01; Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Spagnolo, Rv. 269429). Per contrastare tale corretta prospettazione, il ricorrente allega documentazione priva di decisività, in quanto attestante non già il primo accredito, bensì il secondo (di euro 2000), che veniva disposto in data 24 gennaio 2018, su una carta di credito collegata a un iban del gruppo bancario "Compass". Pertanto, la giurisprudenza di questa Corte citata nel ricorso (Sez. 2, n. 25992 del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325 - 01: «la truffa contrattuale realizzata mediante pagamento con bonifico bancario su carta dotata di IBAN e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale, in quanto operazione assimilabile ad un bonifico bancario, in cui l'ordine di pagamento non è contestuale all'accredito, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa») non si attaglia al caso di specie. Infatti, come correttamente evidenziato in motivazione, sono le modalità stesse del primo accredito a rendere manifestamente infondata l'eccezione di incompetenza territoriale. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. 2 pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30/01/2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, CRISTINA MARZAGALLI, con cui si è chiesto rigettarsi il ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12647 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 30/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto ES AM responsabile del concorso nel reato di cui all'art. 640 cod. pen. All'imputato è contestato di avere indotto, con artifizi e raggiri, la persona offesa a effettuare, mediante tre successive operazioni di accredito su carte del tipo "Postpay evolution", intestate al AM e al coimputato TO FU, un pagamento complessivo di euro 4.200 per l'acquisto di un trattore mai consegnato. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con due motivi di ricorso - congiuntamente illustrabili per identità di questioni poste - si duole di violazione di legge in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Trapani, dedotta in appello, ex artt. 8 e 9 del codice di rito, in ragione del fatto che il primo pagamento effettuato dalla persona offesa avveniva non già tramite ricarica della carta intestata al ricorrente, bensì mediante bonifico bancario, ciò che radicava la competenza, alla luce delle regole residuali indicate nell'art. 9 del codice di rito, presso il Tribunale di Locri, non risultando, peraltro, determinato il luogo della riscossione. L'argomentazione valorizzata dalla difesa fa leva sulla decisione di questa Corte, Sez. 2, n. 25992 del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325 - 01, secondo cui «la truffa contrattuale realizzata mediante pagamento con bonifico bancario su carta dotata di IBAN e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale, in quanto operazione assimilabile ad un bonifico bancario, in cui l'ordine di pagamento non è contestuale all'accredito, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa» . 3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, con cui si è chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate. 1 2. I due motivi di ricorso - congiuntamente esaminabili perché logicamente connessi - sono inammissibili, in quanto aspecifici. Reiterando doglianze già esaustivamente disattese dai giudici di merito, con motivazioni conformi quanto ai criteri utilizzati nella valutazione delle prove (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01), il ricorrente elude il confronto, critico ed effettivo, con le motivazioni stesse. Emerge infatti, con particolare chiarezza dalla sentenza di primo grado (v. p. 3 della stessa), come il primo accredito (l'acconto di euro 500) fu versato dalla vittima, in data 23 gennaio 2018, su carta prepagata di tipo Postepay Evolution, non già su carta dotata di Iban e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale. In quello stesso momento, vale a dire il 23 gennaio 2018, come chiarito dai giudici di merito, la persona offesa perdeva la disponibilità del proprio denaro. Corrisponde a consolidata giurisprudenza di questa Corte l'orientamento, secondo cui «nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. (Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Onnis, Rv. 279484 - 01; Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Spagnolo, Rv. 269429). Per contrastare tale corretta prospettazione, il ricorrente allega documentazione priva di decisività, in quanto attestante non già il primo accredito, bensì il secondo (di euro 2000), che veniva disposto in data 24 gennaio 2018, su una carta di credito collegata a un iban del gruppo bancario "Compass". Pertanto, la giurisprudenza di questa Corte citata nel ricorso (Sez. 2, n. 25992 del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325 - 01: «la truffa contrattuale realizzata mediante pagamento con bonifico bancario su carta dotata di IBAN e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale, in quanto operazione assimilabile ad un bonifico bancario, in cui l'ordine di pagamento non è contestuale all'accredito, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa») non si attaglia al caso di specie. Infatti, come correttamente evidenziato in motivazione, sono le modalità stesse del primo accredito a rendere manifestamente infondata l'eccezione di incompetenza territoriale. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. 2 pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30/01/2026