Sentenza 23 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2001, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
E 6 N 6 O S 9 I 1 Z / N 4 A 00 63138 / R 6 A 2 T R I S . R I R L . G A L P . E A T D R . U REPUBBLICA ITALIANA. L B B E A A I D D POP O ITAL ANO009 1 3/0 1 T R I 1 A S E T I 3 N T 1 E R N S . E E I SUPREMA DICASSAZIONI A COR N S Z A Oggetto E A REGISTRO M SEZIONE TRIBUTARIA Prima casa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 250/99 Dott. Vincenzo CARBONE - Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere 1873 Cron. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 21/09/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giuseppe FALCONE UFFICIO COME ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. задек per diritti L. 25 GEN 2001 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
GO RO NN;
- intimata - avverso la sentenza n. 13/98 della Commissione tributaria depositata il regionale di FIRENZE, . N 2000 16/02/98; CANCELLERIA 1455 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CB220569 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udienza del 21/09/00 dal Consigliere Dott. Enrico UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ALTIERI;
dal Sig. FL per dir L. 300 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 48:02:01 Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per IL CANCELLIERE il rigetto del ricorso. CORTE JA DI CASSAZIONE $ 1. Svolgimento del processo UFFICIO COPIE con Richiesta copia studio L'ufficio del Registro di Livorno richiedeva dal Sig. C per diritti L.3000 avviso di liquidazione a OS AV il paga- oltre alle" 18.02.04 mento della normale imposta di registro, IL CANCELLIERE sanzioni, per l'acquisto di una casa di civile abita- zione, revocando le agevolazioni concesse ai sensi della legge n.168/82 ( acquisto prima casa ), ritenendo kar che il contribuente ne avesse già usufruito e che, per- tanto, non potesse beneficiare dell'agevolazione con- cessa, anche se conaveva venduto la prima abitazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE applicazione del beneficio di cui alla legge n.118/85, Al Sig. Avv. Gen. Stato rilasciata 1 copiate comprandone un'altra. per notifica en. Carta bollais L. 40.000Su ricorso dell'interessato la Commissione Tributa- ria di primo grado di Firenze annullava Dir. Copia * 12.000 Totale L. 52000 Roma, 20 FEB 2001. l'accertamento. IL CANCELLIER L'appello dell'ufficio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana veniva respinto con sentenza 12 gennaio 16 febbraio 1998. Secondo i giudici d'appello, il divieto di usu- sussiste solo fruire più volte dell'agevolazione 2 nell'ambito delle distinte disposizioni che la preve- dono ( leggi n. 168/82 e 118/85 ). Infatti, il sesto comma dell'art.l della prima legge e l'art. 2 della se- conda escludono l'agevolazione per coloro che hanno già usufruito del beneficio concesso dalla singola nor- ma. Pertanto, il citato articolo 2 esclude dal beneficio soltanto coloro che hanno già ottenuto lo stesso bene- ficio in base alla medesima legge, e non coloro che ab- biano ottenuto un simile beneficio in forza di altra legge. Nella specie, avendo il contribuente tutti requisi- ti per ottenere le agevolazioni concesse dall'art. 2 huaw della legge n. 118/85, le stesse dovevano essere rico- nosciute, pur avendo lo steso contribuente già ottenuto l'applicazione del beneficio previsto dalla legge n.168/82, trattandosi di disposizioni del tutto autono- me. Avverso tale sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. L'intimata non ha svolto attività difensiva. $ 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.1. 7 febbraio 1985, n.12, convertito con modifiche con legge 5 aprile 1985, n.118 e della legge 3 n. 168 del 1982, in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civ., l'Amministrazione ricorrente deduce che le leggi in materia sono tutte finalizzate ad incorag- giare l'acquisto della prima casa, per cui non è possi- bile usufruire più volte di agevolazioni, anche se le stesse siano previste da diverse norme succedutesi nel tempo. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità ( sentenze 17 settembre 1998, n.9093; 12 marzo 1996, n.2027, e 15 febbraio 1992, n.1896 ). § 3. Motivi della decisione kar Il ricorso non può essere accolto. L'art.7 della legge 23 dicembre 1998, n.448, ha testualmente stabilito, al nono comma, che « ai trasfe- rimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 del D.L. 7.2.1985,n.12, convertito con modi- ficazioni dalla L.
5.4.1985 n.118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto legge, com- pete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art.1 della L.22.4.1982 n. 168 », precisando, al comma 10, che le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai « rapporti tributari non ancora definiti alla data di en- 4 trata in vigore della presente legge ». Poichè non risulta contestata l'esistenza delle condizioni per ottenere le agevolazioni di cui alle ci- tate leggi 168/82 e 118/85 e, d'altra parte, il rappor- to tributario non è definito, il ricorso deve essere rigettato. Non avendo l'intimata svolto attività difensiva, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione Tributaria, il 21 settembre 2000. Il Consiglier estensore Il Presidente Vincenzo CarboneEnrico Altierithan IL CANCELLIERE C1 NN TA FRIADEPOSITATONGEN 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 NN TA 6 E 0 9 N 1 5 O / I . 4 Z / N 6 A 2 R . 3 T R . S I P L T . " G L D U A E A L . R E D I B D R A E I T T S T A I N 1 N E 3 E R S 1 S E I . E T A N A M 5