Sentenza 4 aprile 2014
Massime • 1
In tema di riabilitazione, ai fini della dimostrazione della rinuncia della vittima del reato alle pretese risarcitorie, sono inutilizzabili le dichiarazioni di questa, se autenticate da professionista che non riveste la qualifica di difensore o di sostituto del difensore del condannato o comunque se non documentate con l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 391 ter, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che le disposizioni contenute nell'art. 391 bis e seguenti, cod.proc.pen. sono applicabili al procedimento di sorveglianza, a norma dell'art. 327 bis, comma secondo, cod.proc.pen.).
Commentario • 1
- 1. La riabilitazione penale: come ripulire la fedina penale (art.178 c.p.)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2021
La persona che desidera cancellare gli effetti di una condanna penale, ripulendo la sua fedina penale e tornando a essere (quasi) come un incensurato, può chiedere la riabilitazione: questa non è atto non di clemenza, ma di giustizia, dato che chi si trova nelle condizioni previste dalla legge ha un vero e proprio diritto alla riabilitazione. In breve: Le condizioni per ottenere la riabilitazione sono: decorso di un certo periodo di tempo (almeno 3 anni dalla espiazione / estinzione della pena) buona condotta pagamento delle spese processuali e degli obblighi risarcitori derivanti dal reato (obbligazioni civili) Prima di procedere conl'istanza per riabilitazione, conviene fare richiesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2014, n. 23656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23656 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 04/04/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 1091
Dott. CAPRIOGLIO Piera AR S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 40998/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT CE N. IL 02/11/1944;
avverso l'ordinanza n. 835/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA, del 24/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24.7.2013 il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riabilitazione presentata da CA AN, osservando che non vi era prova dell'avvenuto risarcimento dei danni cagionati alle persone offese dai reati di violenza privata e disturbo alle persone per cui era intervenuta condanna, non essendo validamente rese le dichiarazioni rilasciate dalle persone offese IN AR e AG TT di non avere pregiudizi da far valere nei confronti di CA.
Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del condannato ricorre per cassazione per violazione di legge, illogicità, apparenza e contraddittorietà della motivazione:
l'ordinanza impugnata ritiene inidonee le dichiarazioni liberatorie delle persone offese, mentre l'art. 179 c.p., non prescrive alcuna particolare forma delle suddette dichiarazioni ed il Tribunale avrebbe potuto accertare d'ufficio che l'avvocato Mandragone è il soggetto al quale le persone offese si sono effettivamente rivolte per la redazione delle dichiarazioni liberatorie successivamente inviate al sottoscritto difensore;
2) il Tribunale ha omesso di considerare il valore esimente della espressa rinuncia creditoria delle persone offese, non potendosi fare carico al condannato delle scelte insindacabili compiute dalle persone offese impeditive dell'adempimento dell'obbligo di risarcimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il condannato non ha dimostrato di trovarsi nella impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato per cui chiedeva la riabilitazione, non avendo attribuito valore probatorio alle dichiarazioni delle persone offese di non avanzate pretese risarcitorie in quanto la sottoscrizione era autenticata dall'avvocato Mandragone Luigi, non avente alcuna veste nel presente procedimento, al di fuori dei poteri di certificazione attribuiti al difensore.
La motivazione è priva dei vizi di legittimità denunciati.
1.L'art. 179 c.p., u.c., n. 2), prevede, quale causa ostativa alla concessione della riabilitazione, il mancato adempimento alle obbligazioni risarcitorie derivanti dal reato;
è consentito prescindere dall'obbligo di adempimento delle obbligazioni civili soltanto se il condannato "dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle", con espressa attribuzione al soggetto che richiede la riabilitazione dell'onere di dimostrare la sussistenza di una condizione di impossibilità oggettiva di assolvere gli obblighi di restituzione e di risarcimento del danno cagionati dal reato ai sensi dell'art. 185 c.p.. (condizione nella quale rientra anche la rinuncia volontaria alla pretesa risarcitoria da parte della vittima del reato).
2. Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente disconosciuto la valenza probatoria delle dichiarazioni di rinuncia al risarcimento, asseritamente proveniente dalle persone offese.
Il difensore nominato di fiducia dal condannato nel procedimento di riabilitazione è pacificamente l'avvocato Speziale del foro di Reggio Calabria, mentre le dichiarazioni rilasciata dalle persone offese sono autenticate dall'avv. Mandrone Luigi del foro di Torino, che non risulta avere alcuna qualifica nell'ambito del procedimento in oggetto, in particolare non risulta avere veste di difensore o di sostituto del difensore del condannato che richiede la riabilitazione. Ne deriva il difetto di legittimazione alla ricezione di dichiarazioni utili ai fini dell' attività difensiva ai sensi degli artt. 391 bis c.p.p. e segg., disposizioni applicabili non solo nel procedimento di cognizione ma anche nel procedimento di sorveglianza a norma dell'art. 327 bis c.p.p., comma 2; inoltre le dichiarazioni delle persone offese sono state documentate senza l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 391 ter c.p.p.. In relazione ad entrambe le violazioni l'art. 391 bis c.p.p., comma 6, commina la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014