Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2014, n. 23656
CASS
Sentenza 4 aprile 2014

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In tema di riabilitazione, ai fini della dimostrazione della rinuncia della vittima del reato alle pretese risarcitorie, sono inutilizzabili le dichiarazioni di questa, se autenticate da professionista che non riveste la qualifica di difensore o di sostituto del difensore del condannato o comunque se non documentate con l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 391 ter, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che le disposizioni contenute nell'art. 391 bis e seguenti, cod.proc.pen. sono applicabili al procedimento di sorveglianza, a norma dell'art. 327 bis, comma secondo, cod.proc.pen.).

Commentario1

  • 1La riabilitazione penale: come ripulire la fedina penale (art.178 c.p.)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2021

    La persona che desidera cancellare gli effetti di una condanna penale, ripulendo la sua fedina penale e tornando a essere (quasi) come un incensurato, può chiedere la riabilitazione: questa non è atto non di clemenza, ma di giustizia, dato che chi si trova nelle condizioni previste dalla legge ha un vero e proprio diritto alla riabilitazione. In breve: Le condizioni per ottenere la riabilitazione sono: decorso di un certo periodo di tempo (almeno 3 anni dalla espiazione / estinzione della pena) buona condotta pagamento delle spese processuali e degli obblighi risarcitori derivanti dal reato (obbligazioni civili) Prima di procedere conl'istanza per riabilitazione, conviene fare richiesta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2014, n. 23656
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23656
Data del deposito : 4 aprile 2014

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