Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8408 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
840 8 / 0 1 # 8408 /0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.16956/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 19261 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagii Ili.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 18.4.01 Dott. PAOLINO DELL ANNO Presidente Dott. FERNANDO LUPI Consigliere rel. Dott. FRANCESCO A. MAIORANO Consigliere *Dott. ATTILIO CELENTANO Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MAPI Società Costruzioni Metalmeccaniche s.p.a., in persona dei Commissari Straordinari Dr. Piero Gnudi e Prof. Alberto Maffei Alberti, elettivamente domiciliata in Roma al viale Marconi, n.57 presso l'avv. Francesco Caforio, rappresentata e difesa giusta procura in calce dall'avv. Giuseppe Larato;
1838
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI - - 1- I.N.A.I.L., in persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli avv. Adriana Pignataro e Saverio Muccio in virtù di procura in calce e con essi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre, n. 144;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n.339 del 12.3.1999, reg. gen. n.2282 del 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.4.2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Larato e Pignataro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo ed il rigetto del primo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12 marzo 1999 il Tribunale di Taranto, decidendo sull'appello proposto dalla MAPI s.p.a nei confronti dell'INAIL e sull'appello incidentale dell'Istituto, avverso sentenza del Pretore della medesima città, dichiarava inammissibile perché tardivo l'appello incidentale e rigettava l'appello principale. Osservava in motivazione che il primo giudice aveva esattamente interpretato il ricorso introduttivo come censura al metodo di calcolo del tasso specifico aziendale, e cioè alla inclusione in esso degli oneri indiretti, e non anche la diversa questione della -2- esattezza o meno della quantificazione dei predetti oneri, che non aveva consentito l'estensione dell'istruttoria a questa seconda questione in quanto nuova rispetto a quella proposta con la domanda. In ordine al secondo motivo di doglianza avente per oggetto l'accredito dei contributi versati in conseguenza dell'aumento del tasso per il 1982 rilevava la tempestività e la completezza della richiesta di aumento che risultava spedita entro l'anno precedente e cioè il 30.12.1981. Quanto alla completezza osservava che nella comunicazione era contenuto il numero delle inabilità temporanee e delle permanenti, delle retribuzioni corrisposte, il tasso specifico aziendale derivante sicchè era possibile, per differenza, accertare altresì la percentuale di caricamento degli oneri diretti, operazione mediante la quale vengono inclusi gli oneri indiretti nel computo del tasso specifico aziendale. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la Mapi, resiste con controricorso l'INAIL, il ricorso è stato illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.4() del TU n. 1124 del 1965 ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la MAPI assume illogica l'interpretazione dell'atto introduttivo con la quale il Tribunale ha escluso che con esso si fosse contestata anche la esattezza del calcolo degli oneri indiretti, come può rilevarsi dalla circostanza che il primo giudice aveva chiesto l'esibizione dei tabulati del calcolo del TSA. Rilevava, inoltre, che la Corte di Cassazione in altre cause aveva rilevato che nel computo del TSA deve tenersi conto -3- del solo triennio precedente e con riferimento alla sola azienda considerata, e conseguentemente il giudice di rinvio aveva riconosciuto il diritto alla restituzione di rilevanti somme. Le censure sono inammissibili per genericità. L'interpretazione di un atto giudiziale va condotta secondo le regole della interpretazione dei contratti e tra esse è primaria l'interpretazione letterale. La ricorrente, che assume erronea l'interpretazione dei giudici di merito, che hanno ritenuto che con l'atto introduttivo si siano contestati solo i criteri del calcolo e cioè l'inclusione nel T.S.A. degli oneri, e non anche le modalità di determinazione dei predetti oneri, non indica, trascrivendole le parti del ricorso introduttivo che avrebbero contenuto tali censure, sicché non è consentito al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di verificarne la fondatezza. Né dimostra l'assunto del ricorrente la circostanza che il primo giudice ha richiesto i tabulati del calcolo del T.S.A., in quanto il provvedimento istruttorio poteva essere diretto anche a controllare i soli criteri di calcolo, ritenuti dai giudici di merito oggetto delle censura della Mapi. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente, denunziando la violazione del paragrafo 17 del D.M. 14.11.1978, dell'art. 116 c.p.c. e il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce la tardività della spedizione della richiesta di aumento del tasso aziendale per l'anno 1982 e, comunque l'insufficienza della motivazione, è fondato. La motivazione in ordine all'accertamento della circostanza che la spedizione è avvenuta entro l'anno precedente (cfr. Cass. nn. 832 del 1992 e - 4- 1755 del 1999), appare illogica in quanto non fondata su documenti postali, quello indicato (doc.21) attesta che la richiesta pervenne nel 1982, ma non la spedizione entro il 1981, né su attestazioni dell'INAIL, perché la data della missiva contenente la richiesta di aumento del 30.12.1981 attesta la data di redazione dell'atto e non quella della sua spedizione. Anche la motivazione in ordine alla sufficienza della comunicazione dei criteri di calcolo del nuovo TSA appare illogica. Infatti il tasso specifico aziendale lordo è dato dal rapporto tra il monte delle retribuzioni ed il costo delle prestazioni. Per determinare il secondo non è sufficiente il numero delle inabilità temporanee e permanenti erogate nel periodo di riferimento. Inoltre accertato il tasso lordo si può determinare per differenza solo la percentuale di caricamento complessiva, ma non verificare, come assume il Tribunale, l'esattezza della componente di esso costituita dalla riserva sinistri che va fatta aziendalmente. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce, allo stesso giudice si demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, I D , alla Corte di Appello di Lecce. 3 O 0 3 L 1 L 5 A . O S . T H S I Così deciso in Roma il 184.2001 R N P A T A ' , A 3 L T 7 A - S L S Il Consigliere est. E Il Presidente E 8 O - D P P 1 S I M 1 I S I Ferman light N N и E A G E D S G O I E G A т T A E D N L E O E , T S IL CANCELLIERE A T E O I L R R Depositato in Cancelleria T I S I D G 20 GIU, 2001) O жее E M R oggi, E R P U S IL CANCELLIERE