Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B' 0 3 94/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPCO ITA IANO SI PREM DICASSAZIONE LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI - R.G.N. 18918/98 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 6600 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Ud.13/12/00 - Dott. Maura LA TERZA - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richlesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. ! INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 5 MAR. 2001 IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
a ricorrente Q
contro
DI BE IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato2000 rappresentato e difeso 5420 TORRISI MASSIMILIANO, -1- dall'avvocato ASSENZA GIORGIO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1001/97 del Tribunale di RAGUSA, depositata il 04/11/97 R.G.N. 444/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso e in subordine per la rimessione degli atti alle Sezioni Unite. -2- : SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 4 novembre 1997 il Tribunale di Ragusa rigettava l'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado con cui, su opposizione di IO Di AR, era stata revocata la ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'opponente per il pagamento di una somma pretesa per sanzione amministrative e spese. Il giudice dell'appello riteneva infondata la pretesa dell'Istituto previdenziale relativa a differenze di contributi derivanti dall'inclusione nella retribuzione imponibile per il calcolo della contribuzione previdenziale, in base al disposto dell'art.1 della legge n.389/1989, degli importi corrispondenti alla quattordicesima mensilità prevista dalla contrattazione collettiva del settore, non vincolante per il datore di lavoro. Avverso questa sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione con unico motivo. Il sig. Di AR resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'Istituto ricorrente, denunciando i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge n.389 del 1989, nonché difetto di motivazione (art. 360 nn.3 e 5 cod.proc.civ.), censura la decisione impugnata secondo cui l'importo della quattordicesima mensilità (prevista dalla contrattazione collettiva di categoria) non rientra nella base di calcolo della retribuzione imponibile ai fini contributivi, in 3 quanto tale emolumento non fa parte della retribuzione dovuta dal datore di lavoro, il quale non è iscritto ad associazioni sindacali di categoria né ha recepito il contratto collettivo. L'INPS sostiene che in base alla richiamata norma della legge n.389 del 1989 la retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria, comprensiva di tutte le componenti, costituisce il parametro per la determinazione dei contributi previdenziali anche per i datori di lavoro che non aderiscano neppure di fatto alla predetta contrattazione. Il ricorso merita accoglimento. La disciplina della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è posta dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997 n. 314, che individua le singole voci di retribuzione assoggettate a contributi, e dall'art. 1 primo comma del d.l. 9 ottobre 1989 n.338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n.389 (e successive modifiche e integrazioni) secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo». Con riferimento a questa disposizione- che indica, come si è rilevato in dottrina, le fonti in base alle quali va individuata la retribuzione imponibile- si pone il problema di stabilire se il rinvio ai contratti collettivi ivi contenuto risulti vincolante nei confronti di tutti i datori di lavoro, oppure soltanto di quelli obbligati all'applicazione dei contratti stessi. Alcune decisioni di questa Corte hanno optato per la seconda soluzione, affermando che la citata norma dell'art. 1 della legge n.389/1989 va interpretata, in armonia con quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, come recante disposizioni di mera attuazione e specificazione del principio secondo cui la base imponibile dei contributi previdenziali non può riguardare somme maggiori da quelle che il datore lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore, in base a legge o disposizioni di contratti collettivi o individuali (Cass. 22 maggio 1999 n.5002; nello stesso senso, cfr. Cass. 4 marzo 1997 n. 1898, 12 agosto 1999 n.8620). Questo orientamento, che delinea una stretta correlazione tra retribuzione “dovuta” nell'ambito del rapporto di lavoro e retribuzione imponibile ai fini contributivi, è stato però abbandonato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (v., a partire da Cass. 28 ottobre 1999 n.12122, le sentenze 10 maggio 2000 n.6024 e 10 giugno 2000 n.7951; cfr. anche, in motivazione, Cass. 17 febbraio 2000 n. 1767) che ha rilevato la diversa funzione dell'art. 12 della legge n.153/1969 e dell'art.1 della legge n.389/1989, affermando che mentre la prima è diretta a definire un concetto di retribuzione imponibile, 5 individuando tra le erogazioni spettanti (pur nell'ambito di un concetto omnicomprensivo di retribuzione) quali debbano essere computate ai fini contributivi, la seconda fissa invece l'importo dell'imponibile, considerando le fonti collettive come mero parametro di riferimento, indipendentemente dal loro ambito soggettivo di applicazione. In questo sistema, l'obbligatorietà del minimo contributivo non è condizionata all'applicazione dei contratti collettivi (come risulta dalla sua formulazione testuale della norma confrontata anche con la diversa disposizione dell'art. 6 nono comma della stessa legge in materia di fiscalizzazione di oneri sociali- che, a differenza di quanto disposto dall'art. 12 della legge n.153/1969, non fa alcun riferimento a quanto il lavoratore di fatto riceve o ha diritto di ricevere a titolo di retribuzione, stabilendo invece che la retribuzione imponibile non può essere inferiore a quella prevista dalle fonti richiamate). Il Collegio ritiene di aderire a questo più recente indirizzo, che attribuisce alla norma dell'art. 1 della legge n.389/1989 non un contenuto meramente interpretativo, ma una portata sostanzialmente innovativa, con l'introduzione del nuovo criterio del minimale contributivo, operante sul piano del rapporto previdenziale, autonomo rispetto al rapporto di lavoro: tale ricostruzione trova una decisiva conferma sia nel riferimento della norma in esame ai contratti aziendali (i quali possono derogare in pejus ai contratti nazionali: anche in tale ipotesi, 6 tuttavia, la base contributiva è data dalla retribuzione superiore, e non spettante, prevista dal contratto nazionale) sia nella norma di interpretazione autentica della disposizione in esame, dettata dall'art.2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo cui «in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria»>, risultando così espressamente riconosciuta la possibilità di differenze tra la retribuzione contrattualmente dovuta al lavoratore e la retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata, e la causa va rinviata ad altro giudice il quale procederà all'applicazione del richiamato principio di diritto, secondo cui ai sensi dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1989 n.389 gli accordi collettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero gli accordi individuali hanno rilevanza ai fini contributivi soltanto quando determinino una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo, in caso contrario restano irrilevanti e la contribuzione va parametrata al minimale suddetto. 7 Il medesimo giudice provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Catania. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000 Il Presidentę buglichen l aul Il Consigliere estensore Fabrian M shall IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 5 MAR 2001 - E CA R P IL CANCELLIERE V O N 3 3 5 . N - 3 8 7 1 - 1 E G E L G A L L E D I T I D T E N R I O . O L A S S D ' L I 1 A E 0 T R E A E I R S A T P D A G G S , T E , S O O S A R I S N N D M A O I S I O O A E E S T L D D T P , E I L B 8