Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2003, n. 10200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10200 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
ec 65216 S N TTV HVL ISI 'N VIUZIVN 9861/6/95 GS IV REPUBBLICA ITALIANA NOIZVE IDEN VA SINIST IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 0200 / 03 Oggetto Tributaria Composta dagli May stratı: Dott. Ugo RIGGIO Presidente R.G.N. 13255/99 Dott. Eugenio AMARI Consigliere 15110/99 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Cron.22672 Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Eugenia MARIGLIANO Ud.17/01/03 Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENT ENZA N. 65216 sul ricorso proposto da: DISTRETTUALE II DD, in MINISTERO FINANZE I UFFICIO elettivamente persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CONFALONIERI FERNANDO, RAPAGLIA ROSALIA;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 15110/99 proposto da:-2003 136 CONFALONIERI FERNANDO, RAPAGLIA' O RAPAGLIA ROSALIA, -1- elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL IV SC B, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, difesi dall'avvocato GIANLUIGI MASNATA, giusto mandato in calce;
- ricorrente incidentale - nonchè
contro
MINSTETRO FINANZE I UFFICIO DISTRETTUALE II DD GENOVA;
- intimato -
avversO la sentenza n. 157/98 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 29/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito, per il resistente, l'Avvocato MASNATA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
accoglimento del ricorso incidentale. -2- Ricorso n. 13255 /1999 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La C.T. di primo grado di Genova aveva riconosciuto a FA FE e a AP AL l'applicabilità delle disposizioni agevolative per la definizione delle controversie tributarie di cui alla L. n. 413 del 1991, malgrado la tardività del ricorso degli stessi rispetto alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi del 1986, avvenuta in data 29.9.1991, essendo stato il citato ricorso presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica e cioè il 24.12.1991. La C.T. R. della Liguria, a seguito dell'appello dell'Ufficio II.DD. di Genova, aveva confermato la sentenza impugnata. 1'Amministrazione finanziaria I Avverso detta decisione II.DD. di Genova propone ricorso per Ufficio distrettuale cassazione, articolando un unico motivo. Si costituiscono con controricorso e ricorso incidentale condizionato ON FE e a AP AL. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione, ex art. 335 c.p.c., iscritto al n. 15110/1999 all'altro iscritto al n.del ricorso 13255/1999, trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza. A parere dell'Amministrazione ricorrente le disposizioni che prevedono definizioni agevolate delle controversie tributarie sono applicabili soltanto nei casi in cui il rapporto tributario al quale esse sottendono non sia ancora definito e da questo principio non si è discostata la legge n. 413 del 1991, per cui perché una controversia tributaria possa ritenersi pendente dell'entrata in vigore della leggeOccorre che al momento l'accertamento sia stato non solo tempestivamente e ritualmente impugnato ma anche che sia ancora in discussione e che, comunque, definito per mancata impugnazione nei non sia stato ancora termini di legge. Pertanto il richiamo fatto dall'impugnata sentenza alle disposizioni contenute negli artt. 3 quater d.l. n. 16 del 1993, convertito in legge n. 75 del 1993, e 2 quinquies d.l n.564 del 1994, convertito in 1. n. 656 del 1994, appare inconferente ed improprio e dimostrerebbe l'errore interpretativo in cui sarebbe incorso il giudice di merito. Peraltro, con riguardo all'art. 3 quater, la C.T.R. non ha tenuto presente i limiti di applicabilità che la stessa norma si dà allorché espressamente indica i casi previsti dall'art. 17 commi 1 e 2, ' D. P.R. n. 636 del 1972 come quelli sanabili anche in presenza di pronuncia di inammissibilità, tra i quali non rientra launa fattispecie in esame. contribuenti costituiti, oltre а contrastare quanto I dedotto dall'Amministrazione finanziaria nel ricorso principale, eccepiscono in via preliminare l'inammissibilità di tale ricorso, perché proveniente da Ufficio periferico ancorché nella specie si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che dovrebbe istituzionalmente difendere le Amministrazioni dello non gli Uffici periferici di esse che non hanno Stato e soggettività processuale innanzi all'A.G.O.. Peraltro, rilevano i il ricorso principale è privo dell'indicazione controricorrenti, generalità del legale rappresentante pro tempore delle dell'Ufficio II.DD. di Genova, sussistendo tale obbligo per gli enti pubblici che agiscano a difesa dei propri interessi. La mancanza, quindi, di un elemento essenziale per l'identificazione e la certezza della provenienza dell'atto renderebbe lo stesso inammissibile. In via incidentale, peraltro, lamentano la mancata valutazione da parte della C.T.R. di quanto eccepito nella comparsa di costituzione in merito alla denunziata inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancanza ed impossibilità di determinare quale decisione fosse stata impugnata. Viene, inoltre, richiesto che la Suprema Corte voglia dichiarare improcedibile il ricorso principale per essersi formato il giudicato sulla irrilevanza sancita dal giudice di primo grado, ai fini della definizione ex 1. n. 413/1991, del ritenuto ritardato deposito del ricorso avverso l'accertamento de quo, punto mai impugnato dall'Ufficio e che si pone in posizione di pregiudizialità in ordine ad ogni eventuale statuizione sull'attuale controversia. In via preliminare va esaminata l'eccezione prospettata dalla di inammissibilità del ricorso per essere statoresistente proposto dall'ufficio periferico. Detta affermazione non condivisibile. Infatti, la dizione dell'intestazione del ricorso L'Amministrazione Finanziaria dello Stato - I Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Genova" va interpretata nel senso che lo stesso è stato proposto non solo dall'Ufficio territoriale, ma anche dall'Amministrazione centrale delle finanze. Detta ' peraltro, avvalorata dalla successiva frase interpretazione è "rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è per legge domiciliata..."ed è nozione comune che le amministrazioni centrali dello Stato sono difese intimate, le relative dall'Avvocatura generale e, quando sono notifiche vanno eseguite presso la medesima Avvocatura, giusto il disposto dell'art.11 r.d. n. 1611 del 1933. Il ricorso è, peraltro, infondato. per fruireLa legge n.413 del 1991 pone, come condizione agevolata in materia d'imposte sui redditi,della definizione la mancanza di un accertamento definitivo, al momento dell'entrata in vigore di tale legge cioè la mancanza di un titolo che abbia già fissato 1' "an" ed il "quantum" del credito tributario, giustificandone l'esazione. L'accertamento acquista definitività quando non sia davanti al giudice tributario, ovvero, in casoimpugnato d'impugnazione, quando il procedimento si sia concluso con pronuncia passata in giudicato (che 10 riconosca conforme а legge). La pendenza dell'impugnazione è segnata dalla presentazione idoneo a devolvere alla competentedi un atto potenzialmente commissione tributaria il sindacato giudiziale sul che l'atto stessoprovvedimento, a prescindere dall'eventualità sia affetto da vizi comportanti invalidità od inammissibilità ostative all'esame nel merito. Questo criterio di tipo formale, al fine di stabilire se l'accertamento sia divenuto o meno incontestabile, con il in linea con l'automaticità del condono tributario e suo indirizzarsi al duplice obiettivo di smaltire il contenzioso ed assicurare all'erario incassi immediati. e tali finalità esigono punti di Tali connotazioni edriferimento certi inequivoci per cogliere la non definitività dell'accertamento, quale condizione del condono. Ove ci si dovesse affidare ad una valutazione negativa delle possibilità di successo dell'impugnazione del contribuente, sia pure limitatamente а violazioni di tipo processuale preclusive dell'indagine sul rapporto sostanziale, si verrebbe a sconvolgere la logica del condono;
l'accesso ad esso sarebbe subordinato ad una prosecuzione della contesa sulle questioni di separati dibattiti per la pregiudiziali, ovvero all'apertura soluzione delle questioni medesime, in aperto contrasto con i ricordati obiettivi. Quanto sopra osservato, sulla rilevanza di un'iniziativa del contribuente munita di potenziale attitudine ad aprire il controllo giurisdizionale sull'accertamento, porta a circoscrivere i casi di definitività dell'accertamento stesso, presentazione di ricorso al giudice tributario, nonostante la alle sole situazioni d'inesistenza del relativo atto, e, quindi, di radicale ed anche astratta inidoneità all'indicato scopo, in mancanza dei requisiti di forma o di contenuto indispensabili alla sua riconducibilità nelle previsioni del d.lgs. n. 546 del 1992 (v. Cass.civ. nn. 1037/1996, 2000/3545, 1700/2001 e 2002/2905) d'inesistenza 'non eUn'ipotesi configurabile nella fattispecie. Peraltro, а differenza di quanto sostenuto dall'Amministrazione ricorrente, non è inconferente il richiamo n. 75/1993, all'art. 3 quater d.l. n. 16/1993, convertito in 1. contenuto nella sentenza impugnata, con il quale si è chiarito, in via generale, che agli effetti di quanto stabilito dall'art.53 1. n. 413/1991 e delle altre disposizioni dirette ad agevolare la situazioni e delle pendenze tributarie" definizione "delle si ricomprese nel titolo VI della stessa legge, le controversie considerano pendenti "se alla data di entrata in vigore della legge di conversione il ricorso non e' stato rigettato quale improcedibile о inammissibile con sentenza definitiva", concetto questo ribadito anche dall'art.2 quinquies d.l. n. 564 del 1994, convertito in 1. n.656 del 1994. Il ricorso deve essere, quindi, respinto con la conseguente condanna nei confronti dell'Amministrazione soccombente alle spese NI 101 N liquidano in E va INST1600, di cui Euro del presente giudizio che si 1500 per onorari. I motivi del ricorso incidentale condizionato restano assorbiti dal rigetto del ricorso principale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna l'Amministrazione soccombente alle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 1600, di cui Euro 1500 per onorari. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2003 Il Consigliere estensore Il dente Ago Ker gogo imleri il AZIONE IL CANCELLIERE dot Luigi Rittano S S M A A C L O CANCELLERIA' DEPORTATA IN 26 G U. 2003 W' IL CANCELLIERE doft Luigi Rittano